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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42862/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ------1 R.G.N. 24237/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 6 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui non era stata provata la sussistenza e per avere disatteso la sollecitazione difensiva ad assumere una testimonianza e ad acquisire documentazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto fosse responsabile del delitto ascrittogli, come la versione difensiva fosse inverosimile e come le prove di cui era stata sollecitata l'acquisizione non sarebbero state determinanti ai fini della decisione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] nte Erco nle Pier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ------1 R.G.N. 24237/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 6 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui non era stata provata la sussistenza e per avere disatteso la sollecitazione difensiva ad assumere una testimonianza e ad acquisire documentazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto fosse responsabile del delitto ascrittogli, come la versione difensiva fosse inverosimile e come le prove di cui era stata sollecitata l'acquisizione non sarebbero state determinanti ai fini della decisione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] nte Erco nle Pier
Sentenza Cassazione n. 42862/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris