CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato in quanto, in disparte la mancata produzione sin dal dibattimento di primo grado della documentazione, omette di illustrare la decisività della prova documentale di cui si chiedeva l'acquisizione in appello, limitandosi a prospettare una mera congettura relativa alla possibilità che la terapia farmacologica prescritta al ricorrente potesse avere indotto effetti collaterali tali da impedirgli di rispondere al citofono e di aprire la porta agli operanti che dovevano procedere al suo controllo (cfr. pagina 1 della motivazione della sentenza di primo grado); li) il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale argomentato, in termini non manifestamente illogici, in merito alla insussistenza del presupposto della particolare tenuità del fatto (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M