CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 45414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 aprile 2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge afferenti all'accertamento dei fatti in relazione alla verifica delle condizioni per riconoscere una circostanza attenuante (art. 62, n. 4 cod. Pen.), non considerata nell'accordo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il corisi re estensore [OSCURATO:PERSONA]