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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17820/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1207/2020 depositata il 23/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del1973, notificata a mezzo p.e.c. in data 28 febbraio 2018, l’Agente dellariscossione ha richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di somme riferite a dueNumero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026cartelle esattoriali (cartella n. 068/2006/0203243232/000 e cartella n.68/2008/0021497237/000), per un importo complessivo di euro31.034,91.La società contribuente ha impugnato l’intimazione dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, deducendo, in sintesi,l’omessa notifica delle cartelle sottese, il difetto di motivazionedell’intimazione, l’omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessie aggio e la prescrizione della pretesa.

Nel corso del giudizio di primogrado, l’Agente della riscossione ha invocato la cessazione della materiadel contendere quanto alla cartella di importo inferiore a euro 1.000,rientrante nello “stralcio” di cui al d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. inl. n. 136 del 2018), e ha resistito per la residua cartella, producendodocumentazione di notifica e contestando, tra l’altro, la dedottaprescrizione.

La CTP, all’esito, ha dichiarato parzialmente estinto il giudizioper cessata materia del contendere in relazione alla cartella oggetto distralcio e ha accolto il ricorso quanto alla cartella n.068/2008/0021497237/000, ritenendo non ritualmente avvenuta lanotifica (secondo quanto poi riportato in appello, perché tentata pressouna sede societaria ormai abbandonata), compensando le spese.

Avversotale decisione, l’Agente della riscossione ha proposto appello allaCommissione tributaria regionale della Lombardia, deducendo la regolaritàdella notificazione della cartella residua (eseguita, secondo l’appellante,nei confronti del legale rappresentante con deposito presso la casacomunale e successiva raccomandata informativa).

La società contribuentenon si è costituita in appello.

Con la sentenza n. 1207/1/2020, depositatail 23 giugno 2020, la CTR Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appellodell’Agente della riscossione, rilevando d’ufficio un vizio della costituzionein giudizio dell’ente pubblico per avere esso conferito procura a unavvocato del libero foro in assenza, secondo il giudice regionale, deipresupposti richiesti.Numero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15,comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1, comma 8, del d.l.n. 193 del 2016 (conv. con modif. in l. n. 225 del 2016), nonché dell’art.4-novies del d.l. n. 34 del 2019 (conv. con modif. in l. n. 58 del 2019),assumendosi che la CTR abbia errato nel dichiarare inammissibile l’appellodell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul presupposto dell’illegittimità delpatrocinio mediante avvocato del libero foro e deducendosi, in contrario, lagenerale facoltà dell’ente di avvalersi di avvocati esterni nei casi nonriservati, su base convenzionale, all’Avvocatura dello Stato, ovvero inipotesi di indisponibilità di quest’ultima.Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini dellarappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione siavvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come a essa riservatidalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensidell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata deliberada adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), ovveroove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici; mentre può avvalersi di avvocati del libero foro – senzabisogno della predetta delibera – in tutti gli altri casi e in quelli in cui, purriservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non siadisponibile ad assumere il patrocinio, nel rispetto degli artt. 4 e 17 deld.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generaleadottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016, conv. conNumero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026modif. in l. n. 225 del 2016 (Cass., Sez.

U, 19 novembre 2019, n. 30008).Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, quando la scelta tra ilpatrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero forodiscende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dallaconvenzione o dall’indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio,la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postulanecessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità.In applicazione di tali principi, è stato altresì affermato che, con riguardoal giudizio di cassazione, il Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 tral’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Statoprevede che il patrocinio dell’ente davanti a questa Corte èconvenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o didichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, ovvero salvo l’interventodell’apposita motivata delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611del 1933; con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la procuraconferita a un avvocato del libero foro è invalida e l’atto introduttivo(ricorso o controricorso) è dichiarato inammissibile (Cass., 20 novembre2020, n. 26531; conf.

Cass., 24 novembre 2021, n. 36498).Gli stessi arresti precisano, però, che la necessità della delibera ex art. 43,comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 è circoscritta ai soli casi in cui l’Agenziaintenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in giudizi a quest’ultimariservati su base convenzionale (secondo l’interpretazione autentica recatadall’art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in l. n. 58 del2019) e non opera, invece, nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura adassumere il patrocinio né, più in generale, nelle controversie non rientrantifra quelle riservate (Cass., Sez.

U, n. 30008 del 2019, cit.; Cass., 10giugno 2021, n. 16314).Numero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026Orbene, nella specie, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appellodell’Agente della riscossione sul presupposto che esso fosse assistito dadifensore del libero foro in mancanza dell’apposita motivata deliberaprevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, richiamando, tral’altro, Cass., sez. trib., n. 28684 del 2018.

In particolare, il giudiceregionale ha affermato che «l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, proposto conferendo procura a un difensore del libero foro, …in mancanza di “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi divigilanza” ex art. 43, c. 4, R.D. 1611/1933 … è inammissibile» e, inoltre,che «secondo Cass. 28684/2018, la nullità della procura … determinal’invalidità dell’atto di appello».

La statuizione non è conforme ai richiamatiprincipi.Invero, dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra richiamata– oltre che dagli stessi atti di causa – emerge che, nei giudizi dinanzi alleCommissioni tributarie, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non èassoggettata a un vincolo di patrocinio esclusivo dell’Avvocatura delloStato e, correlativamente, non è richiesta la delibera di cui all’art. 43,comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, se non nel diverso caso (qui nonricorrente) di giudizi riservati su base convenzionale all’Avvocaturaerariale.

In tale direzione si è, del resto, condivisibilmente espressa questaCorte, la quale ha ribadito che, nei giudizi tributari di merito, l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione può avvalersi del patrocinio di avvocati del liberoforo senza necessità di apposita delibera, giacché la relativa riservaconvenzionale in favore dell’Avvocatura dello Stato non opera per le litiinnanzi al giudice tributario, ma riguarda il diverso giudizio di legittimità(Cass., 6 marzo 2025, n. 6017).Né conduce a diversa conclusione il Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato, ilquale conferma che, nella giurisdizione tributaria di merito, non sussistonolimiti generali al patrocinio dell’ente mediante avvocati del libero foro,Numero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026essendo espressamente contemplate, tra le controversie nelle quali l’entesta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocatiiscritti nel proprio elenco, le liti innanzi alle Commissioni tributarie.

Neconsegue che l’appello proposto dinanzi al giudice tributario regionale amezzo di avvocato del libero foro non poteva essere dichiaratoinammissibile per il solo difetto della menzionata delibera.

Resta ferma ladiversa disciplina, propria del giudizio di legittimità, ove il patrociniodavanti a questa Corte sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura delloStato (Cass. n. 26531 del 2020; Cass. n. 36498 del 2021), con leconseguenze ivi precisate.Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dellasentenza d’appello e rinvio della causa per un nuovo esame e per laregolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1207/2020 depositata il 23/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del1973, notificata a mezzo p.e.c. in data 28 febbraio 2018, l’Agente dellariscossione ha richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di somme riferite a dueNumero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026cartelle esattoriali (cartella n. 068/2006/0203243232/000 e cartella n.68/2008/0021497237/000), per un importo complessivo di euro31.034,91.La società contribuente ha impugnato l’intimazione dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, deducendo, in sintesi,l’omessa notifica delle cartelle sottese, il difetto di motivazionedell’intimazione, l’omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessie aggio e la prescrizione della pretesa. Nel corso del giudizio di primogrado, l’Agente della riscossione ha invocato la cessazione della materiadel contendere quanto alla cartella di importo inferiore a euro 1.000,rientrante nello “stralcio” di cui al d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. inl. n. 136 del 2018), e ha resistito per la residua cartella, producendodocumentazione di notifica e contestando, tra l’altro, la dedottaprescrizione. La CTP, all’esito, ha dichiarato parzialmente estinto il giudizioper cessata materia del contendere in relazione alla cartella oggetto distralcio e ha accolto il ricorso quanto alla cartella n.068/2008/0021497237/000, ritenendo non ritualmente avvenuta lanotifica (secondo quanto poi riportato in appello, perché tentata pressouna sede societaria ormai abbandonata), compensando le spese. Avversotale decisione, l’Agente della riscossione ha proposto appello allaCommissione tributaria regionale della Lombardia, deducendo la regolaritàdella notificazione della cartella residua (eseguita, secondo l’appellante,nei confronti del legale rappresentante con deposito presso la casacomunale e successiva raccomandata informativa). La società contribuentenon si è costituita in appello. Con la sentenza n. 1207/1/2020, depositatail 23 giugno 2020, la CTR Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appellodell’Agente della riscossione, rilevando d’ufficio un vizio della costituzionein giudizio dell’ente pubblico per avere esso conferito procura a unavvocato del libero foro in assenza, secondo il giudice regionale, deipresupposti richiesti.Numero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15,comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1, comma 8, del d.l.n. 193 del 2016 (conv. con modif. in l. n. 225 del 2016), nonché dell’art.4-novies del d.l. n. 34 del 2019 (conv. con modif. in l. n. 58 del 2019),assumendosi che la CTR abbia errato nel dichiarare inammissibile l’appellodell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul presupposto dell’illegittimità delpatrocinio mediante avvocato del libero foro e deducendosi, in contrario, lagenerale facoltà dell’ente di avvalersi di avvocati esterni nei casi nonriservati, su base convenzionale, all’Avvocatura dello Stato, ovvero inipotesi di indisponibilità di quest’ultima.Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini dellarappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione siavvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come a essa riservatidalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensidell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata deliberada adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), ovveroove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici; mentre può avvalersi di avvocati del libero foro – senzabisogno della predetta delibera – in tutti gli altri casi e in quelli in cui, purriservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non siadisponibile ad assumere il patrocinio, nel rispetto degli artt. 4 e 17 deld.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generaleadottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016, conv. conNumero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026modif. in l. n. 225 del 2016 (Cass., Sez. U, 19 novembre 2019, n. 30008).Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, quando la scelta tra ilpatrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero forodiscende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dallaconvenzione o dall’indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio,la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postulanecessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità.In applicazione di tali principi, è stato altresì affermato che, con riguardoal giudizio di cassazione, il Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 tral’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Statoprevede che il patrocinio dell’ente davanti a questa Corte èconvenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o didichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, ovvero salvo l’interventodell’apposita motivata delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611del 1933; con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la procuraconferita a un avvocato del libero foro è invalida e l’atto introduttivo(ricorso o controricorso) è dichiarato inammissibile (Cass., 20 novembre2020, n. 26531; conf. Cass., 24 novembre 2021, n. 36498).Gli stessi arresti precisano, però, che la necessità della delibera ex art. 43,comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 è circoscritta ai soli casi in cui l’Agenziaintenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in giudizi a quest’ultimariservati su base convenzionale (secondo l’interpretazione autentica recatadall’art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in l. n. 58 del2019) e non opera, invece, nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura adassumere il patrocinio né, più in generale, nelle controversie non rientrantifra quelle riservate (Cass., Sez. U, n. 30008 del 2019, cit.; Cass., 10giugno 2021, n. 16314).Numero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026Orbene, nella specie, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appellodell’Agente della riscossione sul presupposto che esso fosse assistito dadifensore del libero foro in mancanza dell’apposita motivata deliberaprevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, richiamando, tral’altro, Cass., sez. trib., n. 28684 del 2018. In particolare, il giudiceregionale ha affermato che «l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, proposto conferendo procura a un difensore del libero foro, …in mancanza di “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi divigilanza” ex art. 43, c. 4, R.D. 1611/1933 … è inammissibile» e, inoltre,che «secondo Cass. 28684/2018, la nullità della procura … determinal’invalidità dell’atto di appello». La statuizione non è conforme ai richiamatiprincipi.Invero, dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra richiamata– oltre che dagli stessi atti di causa – emerge che, nei giudizi dinanzi alleCommissioni tributarie, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non èassoggettata a un vincolo di patrocinio esclusivo dell’Avvocatura delloStato e, correlativamente, non è richiesta la delibera di cui all’art. 43,comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, se non nel diverso caso (qui nonricorrente) di giudizi riservati su base convenzionale all’Avvocaturaerariale. In tale direzione si è, del resto, condivisibilmente espressa questaCorte, la quale ha ribadito che, nei giudizi tributari di merito, l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione può avvalersi del patrocinio di avvocati del liberoforo senza necessità di apposita delibera, giacché la relativa riservaconvenzionale in favore dell’Avvocatura dello Stato non opera per le litiinnanzi al giudice tributario, ma riguarda il diverso giudizio di legittimità(Cass., 6 marzo 2025, n. 6017).Né conduce a diversa conclusione il Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato, ilquale conferma che, nella giurisdizione tributaria di merito, non sussistonolimiti generali al patrocinio dell’ente mediante avvocati del libero foro,Numero registro generale 3947/2021Numero sezionale 4568/2026Numero di raccolta generale 17820/2026Data pubblicazione 04/06/2026essendo espressamente contemplate, tra le controversie nelle quali l’entesta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocatiiscritti nel proprio elenco, le liti innanzi alle Commissioni tributarie. Neconsegue che l’appello proposto dinanzi al giudice tributario regionale amezzo di avvocato del libero foro non poteva essere dichiaratoinammissibile per il solo difetto della menzionata delibera. Resta ferma ladiversa disciplina, propria del giudizio di legittimità, ove il patrociniodavanti a questa Corte sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura delloStato (Cass. n. 26531 del 2020; Cass. n. 36498 del 2021), con leconseguenze ivi precisate.Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dellasentenza d’appello e rinvio della causa per un nuovo esame e per laregolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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