CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45653/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal MADTA anIA • ver—ti nir—t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e lesione personale; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla valutazione di una prova testimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di minaccia grave, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (Si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle