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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 23808/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 22 ottobre 2025 la Corte d’appello di Trieste,in parziale riforma della sentenza emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale diUdine, riqualificati i fatti contestati ai sensi dell’art. 393 cod. pen. rispetto allaoriginaria imputazione si appropriazione indebita, rideterminava la pena inflittaall’imputato [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale rassegnava che prima della scadenza deltermine per proporre ricorso per cassazione la parte civile (società “[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante), con atto del 3 febbraio 2026aveva rimesso la querela, remissione che era stata contestualmente accettatadall’imputato.Deduceva che, pertanto, il reato di cui all’art. 393 cod. pen. risultante dallaoperata riqualificazione, perseguibile a querela, era estinto per remissione diquerela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.È opportuno ricordare che la remissione di querela, intervenuta in pendenzadel ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione delreato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiaratadal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto(Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01).Nel caso di specie, come rassegnato in ricorso, la remissione di querela e lacontestuale accettazione sono intervenute in pendenza del termine per proporrericorso per cassazione, ricorso che è stato tempestivamente proposto, dal chederiva l’estinzione del reato.2.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; l’imputato deveessere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perremissione di querela. condanna l’imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 22 ottobre 2025 la Corte d’appello di Trieste,in parziale riforma della sentenza emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale diUdine, riqualificati i fatti contestati ai sensi dell’art. 393 cod. pen. rispetto allaoriginaria imputazione si appropriazione indebita, rideterminava la pena inflittaall’imputato [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale rassegnava che prima della scadenza deltermine per proporre ricorso per cassazione la parte civile (società “[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante), con atto del 3 febbraio 2026aveva rimesso la querela, remissione che era stata contestualmente accettatadall’imputato.Deduceva che, pertanto, il reato di cui all’art. 393 cod. pen. risultante dallaoperata riqualificazione, perseguibile a querela, era estinto per remissione diquerela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.È opportuno ricordare che la remissione di querela, intervenuta in pendenzadel ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione delreato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiaratadal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto(Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01).Nel caso di specie, come rassegnato in ricorso, la remissione di querela e lacontestuale accettazione sono intervenute in pendenza del termine per proporrericorso per cassazione, ricorso che è stato tempestivamente proposto, dal chederiva l’estinzione del reato.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; l’imputato deveessere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perremissione di querela. condanna l’imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris