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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 07904/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. ») [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata il 9 luglio 2020 [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato condannato per diversi reati con n. 17 sentenze di condanna, ha chiesto che si procedesse: - alla rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di appello di Palermo in quanto relativa a reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; - alla revoca della condanna pronunciata in data 6 marzo 2002 dal Tribunale di Palermo per violazione del principio del ne bis in idem; - al riconoscimento della continuazione tra reati omogenei, e quindi: * fra i reati di violazione della sorveglianza speciale di cui alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Agrigento in data 21 marzo 2001, 25 marzo 2002, 4 luglio 2002 e 13 aprile 2005; * fra i reati di ricettazione di cui alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Agrigento in data 12 maggio 2004, 20 giugno 2007, 1° aprile 2011 e dalla Corte di appello di Palermo in data 7 marzo 2005; * fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Palermo in data 11 luglio 2008 e 24 febbraio 2010, e con i reati di cui alle sentenze pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 10 aprile 2007 e 16 marzo 2004, dal Tribunale di Agrigento in data 10 aprile 2011, 11 ottobre 2001, 20 giugno 2007, 12 maggio 2004, 3 marzo 2004, 4 luglio 2002, e dalla Corte di appello di Palermo in data 7 marzo 2005. )4A

2. Con ordinanza depositata in data 30 maggio 2022 il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la difesa aveva rinunciato alla richiesta di revoca della condanna per violazione del divieto di secondo giudizio; ha osservato che la condanna pronunciata in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di appello di Palermo aveva riguardato anche reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e, quanto alla richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha osservato che, pur trattandosi in alcuni casi di reati omogenei, si trattava di reati tra loro non collegati sotto il profilo teleologico e commessi a significativa distanza cronologica, e dunque oggetto di distinte deliberazioni criminose.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della continuazione fra i reati di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

L'ordinanza non ha valutato la prossimità cronologica tra i reati, dato che la difesa aveva espressamente indicato e valorizzato nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della continuazione fra i reati di ricettazione.

La difesa aveva evidenziato che le condanne avevano riguardato, da una parte, ricettazione di moduli di assegno bancario e, dall'altra, ciclomotori, fatti commessi in tempi assai ravvicinati tra loro.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla rideterminazione della pena inflitta, dalla sentenza pronunciata in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di appello di Palermo, per reati in materia di stupefacenti.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 40/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del parametro legale in base al quale era stata commisurata la pena inflitta, che, dunque, doveva essere rideterminata in melius.

Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Palermo in data 11 luglio 2008 e 24 febbraio 2010.

Nell'istanza si era evidenziato che le indagini sui reati erano scaturite dalla medesima attività di intercettazione ', ed era emerso che il correo nell'attività di spaccio di stupefacenti aveva condiviso con il Musacchia anche l'organizzazione di rapine, funzionali al reperimento di denaro da utilizzare nell'acquisto di forniture di stupefacente.

Inoltre, l'istanza aveva evidenziato che anche la condanna pronunciata in data 10 aprile 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento aveva riguardato un episodio di spaccio di stupefacenti, mentre la ricettazione di un assegno bancario, giudicata dalla sentenza pronunciata in data 10 aprile 2011 dal Tribunale di Agrigento era successiva di soli sei mesi rispetto ad una rapina giudicata dalla sentenza 11 luglio 2008 della Corte di appello di Palermo.

Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate dal Tribunale di Agrigento in data 11 ottobre 2001, 20 giugno 2007, 12 maggio 2004, 3 marzo 2004, 4 luglio 2002, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 16 marzo 2004 e dalla Corte di appello di Palermo in data 7 marzo 2005.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. Con riguardo all'istanza di rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di appello di Palermo l'ordinanza impugnata l'ha implicitamente disattesa, non facendone menzione né nel dispositivo né nella parte motiva, pur indicandola fra le richieste della parte ("... rideterminare la pena riportata nel provvedimento n. 16").

Sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va annullata, risultando del tutto omessa la motivazione del rigetto, implicitamente, adottato.

2. Quanto alle richieste di riconoscimento della continuazione, si deve premettere che l'istanza originaria, pur formulando richieste specifiche in relazione a diversi gruppi omogenei di reati, aveva anche chiesto il riconoscimento della continuazione fra reati non omogenei, di tal che l'istanza risultava finalizzata anche al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati per i quali Musacchia era stato condannato, ovvero, in subordine, in relazione a solo alcuni di essi.

A fronte di istanza avente così ampio oggetto, il giudice dell'esecuzione ha motivato il giudizio di esclusione della sussistenza della continuazione sul rilievo che solo alcuni reati erano tra loro omogenei, che le condotte "risultano tra loro disgiunte sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo teleologico", "... avendo il prevenuto agito preordinando di volta in volta il disegno criminoso ...".

Ora, se va ribadito che il giudizio sulla continuazione ha ad oggetto la verifica se specifiche condotte siano state deliberate in unico contesto siccome rientranti in un unico "disegno criminoso", e dunque la continuazione è istituto giuridico ben distinto dall'abitualità nel delitto, come dalla recidiva e anche dalla generale scelta di vita delinquenziale che un soggetto può aver maturato, va, comunque, precisato che il giudice, cui sia devoluto siffatto giudizio, deve prendere in esame i fatti oggetto della richiesta e verificare se in relazione ad essi emergano dati fattuali significativi, o meno, di una deliberazione criminosa comune.

L'esperienza giudiziaria ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, una serie di dati fattuali - la prossimità cronologica e di luogo, l'identità del bene giuridico leso, l'analogia delle modalità di condotta, l'identità di correi - che possono rilevare in tale giudizio, che comunque deve aver riguardo alla complessità dei dati disponibili e deve essere motivato evidenziando quali dati siano stati ritenuti decisivi nel fondare il giudizio, positivo ovvero negativo che sia, assunto.

L'onere motivazionale, in specie per il giudice dell'esecuzione, va commisurato alla specificità del tenore della richiesta introduttiva dell'incidente di esecuzione, e dunque la motivazione della decisione deve confrontarsi con i dati valorizzati dalla difesa a sostegno della richiesta.

L'ordinanza impugnata non ha motivato la decisione.

Innanzitutto, l'ordinanza non ha indicato gli essenziali elementi fattuali di ciascun reato oggetto dell'istanza, omissione che contribuisce a rendere meramente apparente la motivazione.

Inoltre, accanto ad affermazioni tautologiche ("... non potendosi affermare che il condannato al momento della realizzazione di ciascuna di esse si sia rappresentato le ulteriori condotte ... avendo il prevenuto agito preordinando di volta in volta il disegno criminoso ciò, pertanto, non consente di ritenere sussistente la continuazione tra i reati"), che, come tali, non esplicitano alcun argomento a giustificazione del giudizio formulato, vi è la considerazione della distanza cronologica tra i reati, che è manifestamente illogica a fronte di reati commessi, come aveva evidenziato la difesa, anche a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, e della omogeneità di alcuni reati, che, semmai, è indicatore positivo.

3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento, in diversa persona fisica.

Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito del giudizio, ma deve evitare le censurate carenze motivazionali.

P.Q.M.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. ») [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 9 luglio 2020 [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato condannato per diversi reati con n. 17 sentenze di condanna, ha chiesto che si procedesse: - alla rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di appello di Palermo in quanto relativa a reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; - alla revoca della condanna pronunciata in data 6 marzo 2002 dal Tribunale di Palermo per violazione del principio del ne bis in idem; - al riconoscimento della continuazione tra reati omogenei, e quindi: * fra i reati di violazione della sorveglianza speciale di cui alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Agrigento in data 21 marzo 2001, 25 marzo 2002, 4 luglio 2002 e 13 aprile 2005; * fra i reati di ricettazione di cui alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Agrigento in data 12 maggio 2004, 20 giugno 2007, 1° aprile 2011 e dalla Corte di appello di Palermo in data 7 marzo 2005; * fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Palermo in data 11 luglio 2008 e 24 febbraio 2010, e con i reati di cui alle sentenze pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 10 aprile 2007 e 16 marzo 2004, dal Tribunale di Agrigento in data 10 aprile 2011, 11 ottobre 2001, 20 giugno 2007, 12 maggio 2004, 3 marzo 2004, 4 luglio 2002, e dalla Corte di appello di Palermo in data 7 marzo 2005. )4A 2. Con ordinanza depositata in data 30 maggio 2022 il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la difesa aveva rinunciato alla richiesta di revoca della condanna per violazione del divieto di secondo giudizio; ha osservato che la condanna pronunciata in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di appello di Palermo aveva riguardato anche reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e, quanto alla richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha osservato che, pur trattandosi in alcuni casi di reati omogenei, si trattava di reati tra loro non collegati sotto il profilo teleologico e commessi a significativa distanza cronologica, e dunque oggetto di distinte deliberazioni criminose. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della continuazione fra i reati di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. L'ordinanza non ha valutato la prossimità cronologica tra i reati, dato che la difesa aveva espressamente indicato e valorizzato nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della continuazione fra i reati di ricettazione. La difesa aveva evidenziato che le condanne avevano riguardato, da una parte, ricettazione di moduli di assegno bancario e, dall'altra, ciclomotori, fatti commessi in tempi assai ravvicinati tra loro. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla rideterminazione della pena inflitta, dalla sentenza pronunciata in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di appello di Palermo, per reati in materia di stupefacenti. La Corte costituzionale, con sentenza n. 40/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del parametro legale in base al quale era stata commisurata la pena inflitta, che, dunque, doveva essere rideterminata in melius. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Palermo in data 11 luglio 2008 e 24 febbraio 2010. Nell'istanza si era evidenziato che le indagini sui reati erano scaturite dalla medesima attività di intercettazione ', ed era emerso che il correo nell'attività di spaccio di stupefacenti aveva condiviso con il Musacchia anche l'organizzazione di rapine, funzionali al reperimento di denaro da utilizzare nell'acquisto di forniture di stupefacente. Inoltre, l'istanza aveva evidenziato che anche la condanna pronunciata in data 10 aprile 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento aveva riguardato un episodio di spaccio di stupefacenti, mentre la ricettazione di un assegno bancario, giudicata dalla sentenza pronunciata in data 10 aprile 2011 dal Tribunale di Agrigento era successiva di soli sei mesi rispetto ad una rapina giudicata dalla sentenza 11 luglio 2008 della Corte di appello di Palermo. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate dal Tribunale di Agrigento in data 11 ottobre 2001, 20 giugno 2007, 12 maggio 2004, 3 marzo 2004, 4 luglio 2002, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 16 marzo 2004 e dalla Corte di appello di Palermo in data 7 marzo 2005. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Con riguardo all'istanza di rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 24 febbraio 2010 dalla Corte di appello di Palermo l'ordinanza impugnata l'ha implicitamente disattesa, non facendone menzione né nel dispositivo né nella parte motiva, pur indicandola fra le richieste della parte ("... rideterminare la pena riportata nel provvedimento n. 16"). Sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va annullata, risultando del tutto omessa la motivazione del rigetto, implicitamente, adottato. 2. Quanto alle richieste di riconoscimento della continuazione, si deve premettere che l'istanza originaria, pur formulando richieste specifiche in relazione a diversi gruppi omogenei di reati, aveva anche chiesto il riconoscimento della continuazione fra reati non omogenei, di tal che l'istanza risultava finalizzata anche al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati per i quali Musacchia era stato condannato, ovvero, in subordine, in relazione a solo alcuni di essi. A fronte di istanza avente così ampio oggetto, il giudice dell'esecuzione ha motivato il giudizio di esclusione della sussistenza della continuazione sul rilievo che solo alcuni reati erano tra loro omogenei, che le condotte "risultano tra loro disgiunte sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo teleologico", "... avendo il prevenuto agito preordinando di volta in volta il disegno criminoso ...". Ora, se va ribadito che il giudizio sulla continuazione ha ad oggetto la verifica se specifiche condotte siano state deliberate in unico contesto siccome rientranti in un unico "disegno criminoso", e dunque la continuazione è istituto giuridico ben distinto dall'abitualità nel delitto, come dalla recidiva e anche dalla generale scelta di vita delinquenziale che un soggetto può aver maturato, va, comunque, precisato che il giudice, cui sia devoluto siffatto giudizio, deve prendere in esame i fatti oggetto della richiesta e verificare se in relazione ad essi emergano dati fattuali significativi, o meno, di una deliberazione criminosa comune. L'esperienza giudiziaria ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, una serie di dati fattuali - la prossimità cronologica e di luogo, l'identità del bene giuridico leso, l'analogia delle modalità di condotta, l'identità di correi - che possono rilevare in tale giudizio, che comunque deve aver riguardo alla complessità dei dati disponibili e deve essere motivato evidenziando quali dati siano stati ritenuti decisivi nel fondare il giudizio, positivo ovvero negativo che sia, assunto. L'onere motivazionale, in specie per il giudice dell'esecuzione, va commisurato alla specificità del tenore della richiesta introduttiva dell'incidente di esecuzione, e dunque la motivazione della decisione deve confrontarsi con i dati valorizzati dalla difesa a sostegno della richiesta. L'ordinanza impugnata non ha motivato la decisione. Innanzitutto, l'ordinanza non ha indicato gli essenziali elementi fattuali di ciascun reato oggetto dell'istanza, omissione che contribuisce a rendere meramente apparente la motivazione. Inoltre, accanto ad affermazioni tautologiche ("... non potendosi affermare che il condannato al momento della realizzazione di ciascuna di esse si sia rappresentato le ulteriori condotte ... avendo il prevenuto agito preordinando di volta in volta il disegno criminoso ciò, pertanto, non consente di ritenere sussistente la continuazione tra i reati"), che, come tali, non esplicitano alcun argomento a giustificazione del giudizio formulato, vi è la considerazione della distanza cronologica tra i reati, che è manifestamente illogica a fronte di reati commessi, come aveva evidenziato la difesa, anche a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, e della omogeneità di alcuni reati, che, semmai, è indicatore positivo. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito del giudizio, ma deve evitare le censurate carenze motivazionali. P.Q.M. A
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