CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 22848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20596/2021,proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ SERGIO,elett.te domic. i n Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è ra ppres. e di fes o , unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore di sostegno, [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic.n Roma, via delle Fornaci 38, pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. e dife s a , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 589 / 21 della Corte d’appello di Milano depositata il 22.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.07.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] no proponeva opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Milano nel 2015, con il quale le era stato ingiunto di pagare immediatamente la somma di euro 1.870.000,00 oltre interessi e spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale importo oggetto di assegno bancario tratto su conto corrente cointestato all’attrice opponente e al di lei marito, [OSCURATO:PERSONA], presso la banca CFM Monaco,ed indicante, quale beneficiario, il convenuto opposto. Secondo quanto allegato da quest’ultimo, il predetto assegno, datato 8.1.14, era stato a luiconsegnato dalla Tolentino il 6.6.13 in Milano, a garanzia di un accordo concluso con ChristianPio L.Pedullà (figlio del beneficiario) per il rilancio della sua azienda agricola al fine di evitarne il fallimento, poi dichiarato il 24.2.17 dal Tribunale di Verbania, a causa dell’ingiustificata risoluzione, da parte dell’intimata, degli accordi conclusi l’11.6.13 tra leparti. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva, invece, che l’assegno da lei sottoscritto e consegnato in bianco al Pedullà avrebbe dovuto essere utilizzato da quest’ultimo esclusivamente per il pagamento di una serie di fornitori del figlio dell’opposto e della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., pagamenti poi eseguiti dall’opponente con bonifici bancari il 13.1.14 per la somma complessiva di euro 26.177,00 con richiesta dii distruzione dell’assegno da parte del marito dell’opponente. Con sentenza del 22.2.21 la Corte d’appello di Milano revocava il decreto ingiuntivo, e respingevaogni altra domanda, osservando che: il Tribunale aveva correttamente premesso che l’assegno in bianco costituiva promessa di pagamento tra traente ed ordinatario, con inversione dell’onere della prova dell’inesistenza del rapporto causale; il vizio di nullità colpiva l’accordo di garanzia, ma non anche il titolo o il contratto nell’ambito del quale tale accordo era stato raggiunto; diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] non poteva dirsi legittimato alla pretesa del credito portato dal titolo, poiché il titolo non era a lui destinato, se non dimostrando il rapporto giuridico da cui tale credito derivava, dimostrazione che però non era stata fornita; l’appellante non aveva dimostrato l’esistenza di un accordo con il Pedullà per la restituzione, da parte sua, delle somme corrisposte con i richiamati bonifici, avendo sul punto articolato capitoli di prova generici e valutativi; non ricorrevano i presupposti dell’interruzione del giudizio dato che solo nella comparsa conclusionale Tolentino aveva fatto riferimento alla nomina di un suo amministratore di sostegno. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1988 e 2697, c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione conseguente all’omesso esamedi fatti decisivi, per aver la Corte d’appello negato che l’assegno esonerasse il suo beneficiario dall’onere di dimostrare che la promessa di pagamento fosse a lui diretta, e per aver affermato che l’assegno erastato tratto in bianco, non indicando il suo prenditore. Il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per omesso esame di fatti decisivi, come desumibili dalle prove testimoniali acquisite che avevano dimostrato l ’insussistenza dell’abusivo riempimento dell’assegno in bianco e l’esistenza dell’obbligazione gravante sulla Tolentino, sottostante all’assegno, nei riguardi del ricorrente. I due motivi, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono inammissibili perché diretti a ribaltare l’interpretazione dei fatti della Corte territoriale, che ha escluso che l’assegno potesse fungere da promessa di pagamento a favore del Pedullà poiché egli non era indicato quale prenditore del titolo, non a lui destinato in quanto emesso in bianco al fine di garantire l’attività imprenditoriale di suo figlio, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (Cass., n. 731/2020). Al riguardo,non è condivisibile la doglianza sulla mancata applicazione delrichiamato principio, per il quale l’assegno vale come promessa di pagamento se indica il beneficiario. Infatti, la Corte d’appello ha escluso che l’assegno in questione indicasse il nome del beneficiario, affermando che era incontestato tra le parti il fatto che la promessa di pagamento, mediante la consegna dell’assegno in bianco a [OSCURATO:PERSONA], era stata fatta o, comunque destinata da DanielaTolentino a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Sergio, al fine di confermare l’effettiva volontà di adempiere gli accordi tra questi ultimi intercorsi, cioè a un soggetto diverso da colui il quale era stato poi indicato come prenditore. La Corte di merito ha altresì escluso che il ricorrente abbia dimostrato l’esistenza del rapporto sottostante all’assegno in questione, ritenendo lo stesso non legittimato alla pretesa del credito portato da titolo. Tale apprezzamento di fatto, fondato anche sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente in primo grado, èinsindacabile in questa sede. Al riguardo, il ricorrentesi duole che il giudice di secondo grado abbia omesso di esaminare le prove testimoniali escusse che avrebbero invece dimostrato che: l’assegno firmato dalla Tolentino indicava il nome del Pedullà quale beneficiario ed era stato allo stesso contestualmente consegnato; l’obbligazione assunta dalla controricorrente, sottesa all’assegno,era volta a consentire che i beni immobili intestati al figlio del Pedullà, una volta espropriati nelle procedure esecutive pendenti a suo carico, rimanessero nell’ambito della famiglia Pedullà (ciò al fine di realizzare il programma oggetto dell’accordo del 6.6.13), ed era altresì diretta a pagare i lavori da eseguire. Va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è sindacabile nel giudizio di legittimità- a differenza dell'errore di percezione che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte(Cass.n. 7187/22; n. 27033/18). Nella specie, il ricorrente deduce un vizio di motivazione, che sarebbe consistito in un omesso esame di fatti decisivi del tutto insussistente, avendo la Corte territoriale esaminato il complesso degli elementi istruttori, pervenendo alla decisione impugnata fondata su una sostanziale, sebbene implicita, chiara valutazione di irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali trascritte nel ricorso. La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'"iter" seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 8294/1; n. 3126/21). Invero, come esposto, la Corte d’appello ha escluso che il ricorrente sia stato il destinatario dell a prom e ssa di pagamento contemplata dall’assegno sottoscritto dalla controricorrente,ponendo a fondamento della statuizione le stesse difese delle parti; d’altra parte, le dichiarazioni testimoniali richiamate nel ricorso non sono neppure decisive in quanto afferenti al fatto che l’assegno sarebbe stato consegnato al ricorrente, senza che ciò dimostr i che lo stesso era il destinatario della promessa di pagamento.Quanto, infine, al riferimento alla necessità che l’assegno dovesse essere utilizzato anche perconsentire al ricorrente di acquisire in sede esecutiva la proprietà dell’impresa intestata al figlio, va osservato che la circostanza si configura irrilevante in cassazione, trattandosi di profilo di puro merito, oltre tutto non riscontrato in sentenza. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 18.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo