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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24470/2024

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la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 12271/2022R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e presso il domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL], come da procura speciale allegataal controricorso; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 1269/01/2021, depositata il 2 . 11 .20 2 1 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2 luglio 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -La CTR della Toscana accoglieva parzialmente l’ appell o propost o da ll a [OSCURATO:PERSONA] la sentenz a della C TP di Firenze , che aveva rigettato il ricorso propost o dalla stessa contribuente avverso l’avviso di accertamento, per imposta unica sul gioco, in relazione all’anno 2012, emesso nei suoi confronti e nei confronti della coobbligata in solido, LNZ di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., esercente un’agenzia di scommesse e CTD in Siena; -dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che : - la traduzione in lingua inglese degli avvisi di accertamento non era prevista da alcuna norma e la contribuente, avendo sede in Italia, aveva l’onere di dotarsi degli strumenti necessari a comprendere il contenuto dell’accertamento; - l’imposta unica sulle scommesse si applica anche in assenza della specifica concessione e soggetto passivo è chiunque gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, per cui si applica anche al gestore del CTD; -sussisteva l’elemento territoriale dell’imposta , che andava individuato nel luogo in cui la scommessa era stata effettuata; - la Corte di Giustizia UE, investita dalla CTP di Parma del rinvio pregiudiziale, hastabilito che l’art. 56 TFUE doveva essere interpretato nel senso che “non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse"; -l’imposta unica sulle scommesse è differente da un’imposta sul volume d’affari, perché riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini IVA ;- era fondato, invece, il motivo riguardante la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per mancanza di colpa, stante l’obiettiva incertezza interpretativa della disciplina in esame; nel periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 la situazione era incerta, non sussistendo un indirizzo giurisprudenziale consolidato a cui si è pervenuti solo dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C-788/18); - nella specie, pertanto, andavano disapplicate le sanzioni, in quanto sussistevano i presupposti per applicare l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, prevista anche in via generale dall’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, per mancanza di colpa; - l’ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la contribuent e resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, l’A DM deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997e 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere ritenuto erroneamente che l’incertezza normativa riguardante la disposizione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 andava estesa anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, lett. b) del la l. n. 220 del 2010, mentre per gli anni di imposta successivi al 2010 è pacifico che l’imposta unica e le sanzioni sono dovute sia dal bookmaker che dal ricevitore; - preliminarmente va disattesa l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in violazione dell’art.371 cod. proc. civ., per avere la contribuente notificato il ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza già il 29.04.2022 (iscritto al n. 12138/2022 R.G.) e, quindi, in data antecedente a quello notificato dall’Ufficio che, pertanto, avrebbe dovuto proporre il ricorso incidentale con il controricorso; - come ha ripetutamente affermato questo Corte, se è vero che i l principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, indipe ndentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e371 c.p.c ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass.n. 36057 del23/11/2021; Cass. n. 16221 del 16/07/2014 ); -ciò posto, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza, la causa va rinviata a nuovo ruolo, al fine di consentire di provvedere alla riunione del presente giudizio con il procedimento n.

R.G. 12138/2022.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di provvedere sulla riunione con il ricorso per cassazione, iscritto al n.

R.G. 12138/2022, proposto avverso la sentenza della CTR del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 12271/2022R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e presso il domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL], come da procura speciale allegataal controricorso; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 1269/01/2021, depositata il 2 . 11 .20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2 luglio 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -La CTR della Toscana accoglieva parzialmente l’ appell o propost o da ll a [OSCURATO:PERSONA] la sentenz a della C TP di Firenze , che aveva rigettato il ricorso propost o dalla stessa contribuente avverso l’avviso di accertamento, per imposta unica sul gioco, in relazione all’anno 2012, emesso nei suoi confronti e nei confronti della coobbligata in solido, LNZ di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., esercente un’agenzia di scommesse e CTD in Siena; -dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che : - la traduzione in lingua inglese degli avvisi di accertamento non era prevista da alcuna norma e la contribuente, avendo sede in Italia, aveva l’onere di dotarsi degli strumenti necessari a comprendere il contenuto dell’accertamento; - l’imposta unica sulle scommesse si applica anche in assenza della specifica concessione e soggetto passivo è chiunque gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, per cui si applica anche al gestore del CTD; -sussisteva l’elemento territoriale dell’imposta , che andava individuato nel luogo in cui la scommessa era stata effettuata; - la Corte di Giustizia UE, investita dalla CTP di Parma del rinvio pregiudiziale, hastabilito che l’art. 56 TFUE doveva essere interpretato nel senso che “non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse"; -l’imposta unica sulle scommesse è differente da un’imposta sul volume d’affari, perché riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini IVA ;- era fondato, invece, il motivo riguardante la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per mancanza di colpa, stante l’obiettiva incertezza interpretativa della disciplina in esame; nel periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 la situazione era incerta, non sussistendo un indirizzo giurisprudenziale consolidato a cui si è pervenuti solo dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C-788/18); - nella specie, pertanto, andavano disapplicate le sanzioni, in quanto sussistevano i presupposti per applicare l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, prevista anche in via generale dall’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, per mancanza di colpa; - l’ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la contribuent e resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, l’A DM deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997e 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere ritenuto erroneamente che l’incertezza normativa riguardante la disposizione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 andava estesa anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, lett. b) del la l. n. 220 del 2010, mentre per gli anni di imposta successivi al 2010 è pacifico che l’imposta unica e le sanzioni sono dovute sia dal bookmaker che dal ricevitore; - preliminarmente va disattesa l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in violazione dell’art.371 cod. proc. civ., per avere la contribuente notificato il ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza già il 29.04.2022 (iscritto al n. 12138/2022 R.G.) e, quindi, in data antecedente a quello notificato dall’Ufficio che, pertanto, avrebbe dovuto proporre il ricorso incidentale con il controricorso; - come ha ripetutamente affermato questo Corte, se è vero che i l principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, indipe ndentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e371 c.p.c ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass.n. 36057 del23/11/2021; Cass. n. 16221 del 16/07/2014 ); -ciò posto, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza, la causa va rinviata a nuovo ruolo, al fine di consentire di provvedere alla riunione del presente giudizio con il procedimento n. R.G. 12138/2022. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di provvedere sulla riunione con il ricorso per cassazione, iscritto al n. R.G. 12138/2022, proposto avverso la sentenza della CTR del