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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19956/2026

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ribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Gip del Tribunale di Napoli, provvedendo suistanza dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli del 4 luglio2024, irrevocabile il 17.11.2024 e quelli giudicati con sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare di Salerno dell’11 novembre 2022, irrevocabile il 31.10.2024.

Rigettava, invece,l’istanza con riferimento ai reati giudicati con le altre sentenze indicate.

Motivava ilprovvedimento osservando che i reati di cui alle sentenze menzionate erano relativi a diversititoli di reato e commessi in tempi molto distanti tra loro e che il ricorrente non aveva allegatoelementi dai quali desumere la programmazione unitaria dei reati, intesa come anticipata edunitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, a grandi linee,nella mente del reo.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta che il giudice dell’esecuzione, inviolazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., abbia assunto la decisione senzaesaminare compiutamente le sentenze allegate, in tal modo non cogliendo gli indicisintomatici di una deliberazione unitaria.

In particolare, lamenta che non sia stata valutatal’omogeneità dei reati, frutto della medesima strategia criminosa, la circostanza che sianostati commessi nello stesso ambito spaziale, con modalità esecutive comuni (ovveroavvalendosi della forza intimidatrice del clan [OSCURATO:PERSONA]) e con omogeneità di ruolo assuntodal ricorrente, valorizzando negativamente, invece, il lasso di tempo trascorso tra gli episodi,senza tenere conto dei lunghi periodi di detenzione sofferti.

Rileva che «[...] emergeinconfutabilmente come le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] siano da considerare avvinte dalnesso della continuazione, in quanto il contenuto della unicità del disegno criminoso possaessere ravvisato nella rappresentazione aggregante delle linee essenziali del programmacriminoso, essendo emerso, inconfutabilmente, che i singoli fatti reato sono stati tutti previstie deliberati sin dall’origine nelle loro linee essenziali e riconducibili ad un unico e premeditatoprogramma delinquenziale» e che, al fine di individuare gli elementi aggreganti, occorreesaminare le sentenze allegate.3.

I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.

Ha osservato che non sono ravvisabili violazioni di legge né vizidi motivazione e che le ragioni addotte a fondamento dell’istanza confondono il concetto dimovente con quella unicità di ideazione criminosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi palesementeinfondati.2.

Deve preliminarmente osservarsi che questa Corte ha affermato che«In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici dellariconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, commasecondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguentealla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazionetra continuazione e abitualità a delinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del14.12.2018, Rv. 275451-01).

I singoli reati devono presentarsi comerealizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initionella mente del soggetto, nel senso che, da quando si commette la primaviolazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui lesingole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle normeesprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivodisegno criminoso.

La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole diun più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità adelinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singoloimpulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo lasfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta e, di taliindici esteriori, il condannato interessato al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non didi scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010, Faneli, Rv. 247356).Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuatiin plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv.270074-01, nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguitàspazio temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nellasistematicità e nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzarela presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea.Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azionicriminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali».

E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.)3.

Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, persuperare la significativa distanza temporale tra i singoli episodi criminosi, ilricorrente non ha allegato alcuna specifica deduzione che consenta di ritenereche la condotta di omicidio tentato, commesso nel 1996 (non aggravato ai sensidell’art. 7 della legge n. 203/1991 allora vigente) e quella di associazione distampo mafioso contestata sino al 2001, possano costituire attuazione di unaunica ideazione criminosa che comprenda anche i reati di associazione distampo mafioso contestata dal 2020 al luglio 2023 e una condotta estorsivacommessa in epoca antecedente all’aprile 2021.Al contrario, ha evidenziato che ricorrono elementi contrari all’unità ideativaovvero l’amplissimo lasso di tempo intercorso tra gli episodi (oltre venti anni), lediverse modalità (in quanto il tentato omicidio non è stato contestato nella formaaggravata dal metodo mafioso) e la diversa natura dei reati (tentato omicidio,estorsione, associazione mafiosa), che non consentono di individuare quelladeliberazione unitaria, sia pure nelle linee essenziali, che consente diriconoscere i reati avvinti dal vincolo della continuazione.4.

Ebbene, a fronte di tale argomentazione, che fa corretta applicazionedei principi espressi da questa Corte, il ricorso si palesa come aspecifico, nonconfrontandosi con i singoli punti di motivazione e non adducendo elementiconcreti contrastanti, ma limitandosi a proporre argomentazioni apodittiche.Inoltre, si presenta come meramente rivalutativo.

Il ricorrente si è limitato afornire una propria lettura dei fatti, peraltro in modo del tutto generico, senzaevidenziare profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione e senzaenucleare gli elementi asseritamente disattesi dal giudicante.

Deducecircostanze, quali la protratta detenzione che, lungi dal deporre nel sensoindicato dal ricorrente, integrano un elemento di rafforzamento della assenza dicontinuità ideativa, salvo che non vengano indicati specifici e concreti elementiche consentano di individuare i vari reati, commessi prima e dopo la detenzione,come espressione di un disegno unitario.

Detta allegazione, nel caso concreto, èmancata.5.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, in quanto basato sumotivi palesemente infondati, deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché dellasomma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.616, comma 1 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Gip del Tribunale di Napoli, provvedendo suistanza dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli del 4 luglio2024, irrevocabile il 17.11.2024 e quelli giudicati con sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare di Salerno dell’11 novembre 2022, irrevocabile il 31.10.2024. Rigettava, invece,l’istanza con riferimento ai reati giudicati con le altre sentenze indicate. Motivava ilprovvedimento osservando che i reati di cui alle sentenze menzionate erano relativi a diversititoli di reato e commessi in tempi molto distanti tra loro e che il ricorrente non aveva allegatoelementi dai quali desumere la programmazione unitaria dei reati, intesa come anticipata edunitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, a grandi linee,nella mente del reo.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta che il giudice dell’esecuzione, inviolazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., abbia assunto la decisione senzaesaminare compiutamente le sentenze allegate, in tal modo non cogliendo gli indicisintomatici di una deliberazione unitaria. In particolare, lamenta che non sia stata valutatal’omogeneità dei reati, frutto della medesima strategia criminosa, la circostanza che sianostati commessi nello stesso ambito spaziale, con modalità esecutive comuni (ovveroavvalendosi della forza intimidatrice del clan [OSCURATO:PERSONA]) e con omogeneità di ruolo assuntodal ricorrente, valorizzando negativamente, invece, il lasso di tempo trascorso tra gli episodi,senza tenere conto dei lunghi periodi di detenzione sofferti. Rileva che «[...] emergeinconfutabilmente come le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] siano da considerare avvinte dalnesso della continuazione, in quanto il contenuto della unicità del disegno criminoso possaessere ravvisato nella rappresentazione aggregante delle linee essenziali del programmacriminoso, essendo emerso, inconfutabilmente, che i singoli fatti reato sono stati tutti previstie deliberati sin dall’origine nelle loro linee essenziali e riconducibili ad un unico e premeditatoprogramma delinquenziale» e che, al fine di individuare gli elementi aggreganti, occorreesaminare le sentenze allegate.3. I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso. Ha osservato che non sono ravvisabili violazioni di legge né vizidi motivazione e che le ragioni addotte a fondamento dell’istanza confondono il concetto dimovente con quella unicità di ideazione criminosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi palesementeinfondati.2. Deve preliminarmente osservarsi che questa Corte ha affermato che«In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici dellariconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, commasecondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguentealla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazionetra continuazione e abitualità a delinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del14.12.2018, Rv. 275451-01). I singoli reati devono presentarsi comerealizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initionella mente del soggetto, nel senso che, da quando si commette la primaviolazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui lesingole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle normeesprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivodisegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole diun più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità adelinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singoloimpulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo lasfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta e, di taliindici esteriori, il condannato interessato al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non didi scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010, Faneli, Rv. 247356).Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuatiin plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv.270074-01, nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguitàspazio temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nellasistematicità e nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzarela presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea.Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azionicriminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.)3. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, persuperare la significativa distanza temporale tra i singoli episodi criminosi, ilricorrente non ha allegato alcuna specifica deduzione che consenta di ritenereche la condotta di omicidio tentato, commesso nel 1996 (non aggravato ai sensidell’art. 7 della legge n. 203/1991 allora vigente) e quella di associazione distampo mafioso contestata sino al 2001, possano costituire attuazione di unaunica ideazione criminosa che comprenda anche i reati di associazione distampo mafioso contestata dal 2020 al luglio 2023 e una condotta estorsivacommessa in epoca antecedente all’aprile 2021.Al contrario, ha evidenziato che ricorrono elementi contrari all’unità ideativaovvero l’amplissimo lasso di tempo intercorso tra gli episodi (oltre venti anni), lediverse modalità (in quanto il tentato omicidio non è stato contestato nella formaaggravata dal metodo mafioso) e la diversa natura dei reati (tentato omicidio,estorsione, associazione mafiosa), che non consentono di individuare quelladeliberazione unitaria, sia pure nelle linee essenziali, che consente diriconoscere i reati avvinti dal vincolo della continuazione.4. Ebbene, a fronte di tale argomentazione, che fa corretta applicazionedei principi espressi da questa Corte, il ricorso si palesa come aspecifico, nonconfrontandosi con i singoli punti di motivazione e non adducendo elementiconcreti contrastanti, ma limitandosi a proporre argomentazioni apodittiche.Inoltre, si presenta come meramente rivalutativo. Il ricorrente si è limitato afornire una propria lettura dei fatti, peraltro in modo del tutto generico, senzaevidenziare profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione e senzaenucleare gli elementi asseritamente disattesi dal giudicante. Deducecircostanze, quali la protratta detenzione che, lungi dal deporre nel sensoindicato dal ricorrente, integrano un elemento di rafforzamento della assenza dicontinuità ideativa, salvo che non vengano indicati specifici e concreti elementiche consentano di individuare i vari reati, commessi prima e dopo la detenzione,come espressione di un disegno unitario. Detta allegazione, nel caso concreto, èmancata.5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, in quanto basato sumotivi palesemente infondati, deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché dellasomma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.616, comma 1 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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