Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2026
ECLI:EU:T:2026:276
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0682
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione a cinque giudici)
22 aprile 2026 (
*1
)
«Concorrenza – Intesa – Abuso di posizione dominante – Settore delle bevande energetiche – Accertamento ordinato dalla [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare una parte dei costi risultanti da tale accertamento – Nozione di “costi supplementari sorti per il solo fatto della prosecuzione di un accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA]”»
Nella causa T‑682/24,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
, con sede in Fuschl am See (Austria),
[OSCURATO:PERSONA] SASU
, con sede in Parigi (Francia),
[OSCURATO:PERSONA] BV
, con sede in Soesterberg ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate da H. Wollmann, F. Urlesberger, J. Schindler, F. Dethmers e A. Visontai-Knor, avvocati,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da T. Franchoo, M. Jakobs e I. Naglis, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione a cinque giudici),
composto da E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), E. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: S. Jund, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 20 gennaio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e le sue società figlie [OSCURATO:PERSONA] SASU e [OSCURATO:PERSONA] BV, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 23 ottobre 2024 (caso AT.40819), con la quale quest’ultima ha parzialmente negato il rimborso dei costi supplementari che queste ultime ritengono di aver sostenuto a causa della prosecuzione di un accertamento ordinato sulla base dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
), nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles (Belgio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2
[OSCURATO:PERSONA] SASU e la [OSCURATO:PERSONA] BV sono società figlie della [OSCURATO:PERSONA] GmbH. Tali tre società fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ed esercitano le loro attività nel settore della produzione di bevande energetiche che esse commercializzano nell’Unione europea e nello [OSCURATO:PERSONA] (SEE) in particolare con il marchio omonimo di tale gruppo.
Accertamento controverso
3
Con decisione dell’8 marzo 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, un accertamento che si è svolto dal 20 al 24 marzo 2023 nei locali delle ricorrenti a Fuschl am See (Austria), a Parigi (Francia) e ad Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]).
4
Durante la riunione di chiusura dell’accertamento nei locali delle ricorrenti, che si è tenuta il 24 marzo 2023 a Fuschl am See, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] della prosecuzione dell’accertamento nei suoi locali a Bruxelles, al fine di procedere all’esame dei documenti copiati e dei dati supplementari che le ricorrenti avrebbero dovuto fornire in seguito.
5
L’accertamento è proseguito nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles dal 14 al 20 giugno 2023 e dal 29 agosto al 29 settembre 2023.
Corrispondenza intercorsa tra le parti precedente all’adozione della decisione impugnata
6
Con lettera del 25 gennaio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le ricorrenti della possibilità di presentare una richiesta motivata di rimborso dei costi supplementari derivanti dalla prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles. Un documento intitolato «Principi di rimborso dei costi supplementari in caso di accertamento proseguito nei locali della [OSCURATO:PERSONA]» era allegato a tale lettera.
7
Il 25 aprile 2024, le ricorrenti hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di rimborso dei costi supplementari risultanti dalla prosecuzione dell’accertamento nei locali di quest’ultima a Bruxelles. Con tale richiesta, le ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro dipendenti e dei loro avvocati presenti a Bruxelles, delle indennità giornaliere versate a tali dipendenti, nonché della totalità degli onorari dei loro avvocati, compresi quelli fatturati da un secondo studio, al quale è stato dato mandato in aggiunta allo studio austriaco che le rappresentava di solito.
8
Una significativa corrispondenza è stata in seguito scambiata tra le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] fino all’adozione della decisione impugnata.
Decisione impugnata
9
Il 23 ottobre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.
10
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto ricordato la sua posizione, facendo riferimento a talune sue precedenti lettere, vale a dire che essa era tenuta a rimborsare soltanto i costi supplementari sostenuti dall’impresa sottoposta all’accertamento per il solo fatto della prosecuzione di un accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA], ad esclusione quindi dei costi che sarebbero sorti in ogni caso se l’accertamento fosse proseguito nei locali di tale impresa, quali gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che tale posizione corrispondeva all’approccio risultante dalla sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
, punto
90
).
11
Per quanto riguarda più in particolare gli onorari di avvocato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, facendo riferimento a talune sue precedenti lettere, che, in occasione dell’accertamento del marzo 2023 nei suoi locali, la [OSCURATO:PERSONA] si era rivolta in modo continuativo ad avvocati perché la assistessero, cosicché le spese legali sostenute nell’ambito della prosecuzione dell’accertamento a Bruxelles non dovevano essere ritenute costi supplementari rimborsabili. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre indicato che, in talune loro lettere, le ricorrenti stesse avevano ammesso che se l’accertamento fosse proseguito nei loro locali, esse si sarebbero rivolte agli avvocati. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non procedere al rimborso degli onorari di avvocato reclamato dalla [OSCURATO:PERSONA].
12
Infine, per quanto riguarda gli altri costi, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che essa accettava di rimborsare l’insieme delle spese reclamate basandosi sugli importi comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella tabella Excel allegata a una delle sue precedenti lettere.
Conclusioni delle parti
13
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso integrale dei costi reclamato;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
14
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
15
Occorre esaminare anzitutto il secondo capo delle conclusioni, con cui si chiede che il Tribunale condanni la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso integrale dei costi reclamato dalle ricorrenti, e, in seguito, il primo capo delle conclusioni, con cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata.
Sul secondo capo delle conclusioni, con cui si chiede la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso integrale dei costi reclamato dalle ricorrenti
16
Con il loro secondo capo delle conclusioni, le ricorrenti chiedono al Tribunale di condannare la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso integrale dei costi che esse reclamano.
17
È giocoforza constatare che una siffatta domanda mira, in sostanza, ad ottenere dal Tribunale che esso pronunci una condanna nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], obbligandola a rimborsare alle ricorrenti la totalità dei costi reclamati da queste ultime.
18
Orbene, da una giurisprudenza costante emerge che, nell’ambito del controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non è competente a pronunciare condanne nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione (v. sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/[OSCURATO:PERSONA] e EMA,
C‑291/22 P
,
EU:C:2024:228
, punto
160
e giurisprudenza citata).
19
Di conseguenza, il secondo capo delle conclusioni deve essere respinto per incompetenza.
Sul primo capo delle conclusioni, con cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata
20
A sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, le ricorrenti deducono quattro motivi, vertenti, il primo, sull’illegittimità del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare integralmente le spese che esse hanno reclamato, a causa dell’asserito carattere sproporzionato della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, il secondo, sul difetto di motivazione, il terzo, su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «costi supplementari» sorti dalla prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles ai sensi della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
), e su un errore nella valutazione dei fatti che hanno condotto al diniego del rimborso integrale degli onorari di avvocato e, il quarto, su una violazione dei loro diritti della difesa.
21
In via preliminare, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di rimborsare alle ricorrenti gli onorari di avvocato reclamati, essa ha tuttavia accettato di rifondere tutte le altre spese il cui rimborso era richiesto nella tabella Excel comunicata dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire le spese di viaggio e di alloggio dei dipendenti e degli avvocati presenti a Bruxelles, nonché le indennità giornaliere che tale gruppo ha dovuto versare a tali dipendenti (v. precedente punto 12). Ne consegue che la decisione impugnata è, perlomeno parzialmente, favorevole alle ricorrenti.
22
A tal riguardo, occorre ricordare che da una costante giurisprudenza emerge che un ricorso di annullamento promosso da una persona fisica o giuridica è ricevibile soltanto nella misura in cui quest’ultima abbia un interesse a veder annullare l’atto impugnato. Tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto sia suscettibile, di per sé stesso, di avere conseguenze giuridiche e che il ricorso possa così, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto. L’interesse ad agire costituisce dunque la condizione prima ed essenziale di qualsiasi ricorso giurisdizionale (v. sentenza del 15 giugno 2023, Shindler e a./Consiglio,
C‑501/21 P
,
EU:C:2023:480
, punto
63
e giurisprudenza citata).
23
Interpellate in udienza riguardo al loro interesse ad agire in relazione al primo capo delle conclusioni, le ricorrenti, in un primo tempo, hanno affermato, in sostanza, che detto capo delle conclusioni doveva essere interpretato nel senso che esse chiedevano l’annullamento della decisione impugnata soltanto nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di rimborsare loro gli onorari di avvocato reclamati in precedenza, in un secondo tempo, hanno dichiarato di correggere siffatta affermazione, precisando che esse chiedevano, al contrario, l’annullamento integrale della decisione impugnata, compresa la parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato di rimborsare loro le spese diverse dagli onorari di avvocato.
24
Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene di dover sollevare d’ufficio la questione dell’esistenza di un interesse ad agire delle ricorrenti, per quanto riguarda la loro domanda di annullamento integrale della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che l’annullamento della decisione impugnata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di rimborsare alle ricorrenti le spese diverse dagli onorari di avvocato (v. precedente punto 21), non può procurare alle stesse un beneficio tale da fondare un interesse ad agire ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 22.
25
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in quanto parzialmente irricevibile nei limiti in cui esso è volto all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di rimborsare alle ricorrenti le spese diverse dagli onorari di avvocato.
26
Per quanto riguarda il resto del primo capo delle conclusioni, il Tribunale esaminerà anzitutto il quarto motivo invocato dalle ricorrenti, in seguito, il secondo motivo e, infine, il primo e il terzo motivo.
Sul quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa
27
Le ricorrenti deducono tre censure a sostegno del quarto motivo.
28
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che un’impresa è libera di organizzare essa stessa la propria difesa. Esse ricordano che dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, emerge che ogni persona accusata ha diritto di difendersi personalmente o di avere l’assistenza di un difensore di sua scelta. Le ricorrenti ne deducono che non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere ciò che occorra o meno a un’impresa per la propria difesa. Esse sostengono che, a causa della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, esse sono state costrette a dare mandato a un secondo studio legale. Secondo le ricorrenti, adottando una concezione restrittiva del suo obbligo di rimborsare i costi supplementari, la [OSCURATO:PERSONA] determinerebbe la natura e la portata dei mezzi di difesa rimessi alla scelta dell’impresa interessata. Rifiutando di rimborsare loro gli onorari di avvocato derivanti dalla prosecuzione dell’accertamento a Bruxelles, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque limitato la loro libertà di scegliere i mezzi di difesa che esse ritengono necessari e appropriati.
29
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la «normativa di bilancio dell’Unione europea» non era loro applicabile, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fare riferimento a quest’ultima per determinare il carattere ragionevole delle spese per la difesa di cui esse reclamavano il rimborso.
30
In terzo luogo, le ricorrenti lamentano l’applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di requisiti asseritamente sproporzionati per la produzione della prova per quanto riguarda la determinazione dei costi supplementari sostenuti a causa della prosecuzione dell’accertamento nei locali della stessa a Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare che quattro dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] presenti a Bruxelles durante la prosecuzione dell’accertamento, ma che non si erano recati nei locali della [OSCURATO:PERSONA], avevano effettivamente partecipato a quest’ultimo, tale istituzione avrebbe preteso di ricevere attestazioni sull’onore, nelle quali tali persone dovevano confermare la loro partecipazione all’accertamento. In considerazione delle possibili conseguenze penali in caso di dichiarazioni sull’onore non conformi al vero, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preteso un livello di prova così elevato.
31
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti e sostiene che la prima censura è infondata, la seconda censura è inoperante e la terza censura è inoperante e irricevibile.
32
Per quanto riguarda, in primo luogo, il preteso pregiudizio alla libertà delle ricorrenti di scegliere i propri mezzi di difesa, è giocoforza constatare che a queste ultime, nei fatti, non è stato affatto impedito di organizzare liberamente la loro difesa durante la prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles.
33
[OSCURATO:PERSONA], dai documenti prodotti dalle ricorrenti nell’ambito del presente procedimento emerge che queste ultime hanno scelto di essere assistite, a Bruxelles, da un’avvocata dello studio austriaco che solitamente presta loro assistenza, la quale era già presente durante l’accertamento nei locali delle ricorrenti a Fuschl am See, da uno o più avvocati di un secondo studio, a seconda del periodo in questione, e, in certi giorni, da taluni loro dipendenti. Peraltro, è giocoforza constatare che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, esse non sono affatto state costrette a dare mandato a un secondo studio legale per rappresentarle durante la prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA], sono le stesse ricorrenti ad aver deciso di dare mandato a tale studio, per loro ragioni autonome.
34
Da quanto precede risulta che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, queste ultime hanno potuto organizzare liberamente la loro difesa senza che la [OSCURATO:PERSONA] interferisse in una siffatta organizzazione, il che è sufficiente per respingere la prima censura del quarto motivo in quanto infondata.
35
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la presunta applicazione alle ricorrenti, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della «normativa di bilancio dell’Unione», occorre anzitutto constatare che, sebbene queste ultime si riferiscano nel loro ricorso alle «spese per la difesa» che esse hanno sostenuto, tale censura, in realtà, non verte sugli onorari di avvocato il cui rimborso è stato negato nella decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA], dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, precedente all’adozione della decisione impugnata, prodotta dalle ricorrenti nell’ambito del presente procedimento, emerge che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento alla «normativa di bilancio dell’Unione», o abbia perfino applicato quest’ultima, è soltanto riguardo alle spese di viaggio, alle spese di alloggio e alle indennità forfettarie il cui rimborso è stato accettato, ma non riguardo agli onorari di avvocato.
36
Ne consegue che la presente censura è, in sostanza, diretta contro la decisione impugnata nella parte in cui essa accorda il rimborso alle ricorrenti delle spese diverse dagli onorari di avvocato, di modo che essa è irricevibile, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 21 a 25.
37
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la presunta imposizione alle ricorrenti, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di requisiti sproporzionati nella produzione della prova riguardo alla determinazione dei costi sostenuti, occorre anzitutto constatare che neppure tale censura verte sugli onorari di avvocato, il cui rimborso è stato negato nella decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA], le attestazioni sull’onore asseritamente pretese dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state presentate al fine di dimostrare che quattro dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], non presenti nei locali di tale istituzione, si trovavano a Bruxelles ai fini della loro partecipazione alla prosecuzione dell’accertamento e, pertanto, affinché le spese di viaggio, le spese di alloggio e le indennità forfettarie sostenute dalle ricorrenti a tale titolo potessero essere rimborsate.
38
Ne consegue che la presente censura è diretta contro la decisione impugnata nella parte in cui essa accorda il rimborso alle ricorrenti delle spese diverse dagli onorari di avvocato, di modo che essa è irricevibile, per la ragioni esposte ai precedenti punti da 21 a 25.
39
In ogni caso, è giocoforza constatare che dai documenti prodotti dalle ricorrenti nell’ambito del presente procedimento emerge che sono queste ultime ad aver esse stesse proposto alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre le attestazioni controverse. Di conseguenza, le ricorrenti non possono contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver loro imposto requisiti sproporzionati nella produzione della prova. Del resto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rifiutato il rimborso, sulla base di semplici fatture, delle spese di viaggio e di alloggio dei quattro dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che non si sono presentati nei suoi locali e il fatto che la stessa abbia richiesto prove supplementari attestanti che la loro presenza a Bruxelles era proprio dovuta alla prosecuzione dell’accertamento non sono neanch’essi censurabili né costituiscono un requisito di prova sproporzionato, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti. Ne consegue che la presente censura è, in ogni caso, infondata.
40
Stando alle considerazioni che precedono, occorre respingere il quarto motivo in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione
41
A sostegno del loro secondo motivo, vertente su una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo obbligo di motivazione, le ricorrenti deducono, in sostanza, due censure.
42
In primo luogo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto riferimento, nella decisione impugnata, alla corrispondenza intercorsa con esse prima dell’adozione di detta decisione. Secondo le ricorrenti, tutte le considerazioni che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a respingere parzialmente la loro domanda di rimborso avrebbero dovuto essere esposte chiaramente nel testo stesso della decisione impugnata, al fine di consentire loro di comprendere le ragioni che sorreggono le conclusioni di quest’ultima e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Posto che, secondo loro, così non è nel caso di specie, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE.
43
In secondo luogo, le ricorrenti deducono che lo scenario alternativo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di confronto per calcolare i costi supplementari rimborsabili, nell’ambito del quale quest’ultima è partita dall’ipotesi che le ricorrenti si sarebbero rivolte ad avvocati in modo continuativo se l’accertamento fosse proseguito nei loro locali anziché in quelli della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, è incomprensibile e non costituisce una motivazione sufficiente. Per adottare tale scenario alternativo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su una frase tratta in modo selettivo da una lettera delle ricorrenti, nella quale queste ultime avevano indicato che, se l’accertamento fosse proseguito nei loro locali, esse si sarebbero avvalse di avvocati soltanto in modo non continuativo.
44
Le ricorrenti aggiungono che lo scenario alternativo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] è impreciso. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato le ragioni per le quali essa ha scelto tale scenario tra i molteplici scenari alternativi possibili ed essa non l’avrebbe definito in modo sufficiente. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure precisato le modalità della prosecuzione di un siffatto accertamento, vale a dire la sua durata, il numero di agenti incaricati o gli orari di lavoro osservati. In assenza di siffatte indicazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere certa di aver utilizzato il «giusto» scenario alternativo per calcolare i costi supplementari rimborsabili e non potrebbe contestare lo scenario alternativo scelto dalle ricorrenti per determinare i costi che esse hanno affrontato. In ogni caso, secondo le ricorrenti, lo scenario alternativo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] è soltanto ipotetico. Le ricorrenti affermano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto lo scenario alternativo più vantaggioso per essa.
45
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti.
46
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 23 gennaio 2025, Neos/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑490/23 P
,
EU:C:2025:32
, punto
34
e giurisprudenza citata).
47
Occorre anche ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑367/95 P
,
EU:C:1998:154
, punto
67
, e del 7 marzo 2002, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑310/99
,
EU:C:2002:143
, punto
48
). [OSCURATO:PERSONA], la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (sentenza del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala,
C‑413/06 P
,
EU:C:2008:392
, punto
181
).
48
Nel caso di specie, dalla decisione impugnata emerge che, mediante tale atto, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sulla domanda delle ricorrenti volta al rimborso dei costi supplementari da esse sostenuti a causa della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles.
49
Più in particolare, occorre constatare che, nella parte introduttiva della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda la sua prassi secondo la quale, come essa aveva già esposto nella sua precedente corrispondenza intercorsa con le ricorrenti, essa rimborsa i costi supplementari sostenuti dall’impresa sottoposta ad accertamento sorti per il solo fatto della prosecuzione dell’accertamento nei suoi locali. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce ivi anche che essa dunque non rimborsa i costi che una siffatta impresa avrebbe in ogni caso sostenuto se l’accertamento fosse proseguito nei locali di quest’ultima e precisa di ritenere che ciò si verifichi per gli onorari di avvocato.
50
Applicando tali principi alla richiesta di rimborso presentata dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] spiega poi, al punto 1 della decisione impugnata, intitolato «[S]pese legali», che essa ha deciso di non rimborsare gli onorari di avvocato il cui rimborso integrale era reclamato dalla [OSCURATO:PERSONA] per le due seguenti ragioni: in primo luogo, perché la [OSCURATO:PERSONA] era assistita da avvocati in modo continuativo durante l’accertamento effettuato nei suoi locali nel marzo 2023, di modo che le spese legali non erano costi supplementari attribuibili alla prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles e, in secondo luogo, perché la [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso, nella sua corrispondenza precedente, che, se l’accertamento fosse proseguito nei suoi locali, essa si sarebbe rivolta ad avvocati.
51
Per quanto riguarda altri costi, la [OSCURATO:PERSONA] indica, al punto 2 della decisione impugnata, intitolato «[A]ltri costi», che essa accetta di rimborsare le spese reclamate dalle ricorrenti, come convenuto nella corrispondenza intercorsa con queste ultime.
52
La decisione impugnata infine comprende, al punto 3, intitolato «[S]intesi», una tabella riassuntiva dei diversi costi il cui rimborso è stato reclamato dalle ricorrenti, indicando a fianco di ciascuna delle quattro voci di spesa, vale a dire le spese di viaggio, le spese di alloggio, le indennità giornaliere e le spese legali, l’importo che la [OSCURATO:PERSONA] accetta di rimborsare.
53
Ne consegue che la decisione impugnata fa emergere in modo chiaro, dettagliato e non equivoco il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] in modo da consentire alle ricorrenti di venire a conoscenza delle giustificazioni della misura adottata e al Tribunale di esercitare il suo controllo ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 46, cosicché essa è sufficientemente motivata e quindi conforme ai requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE.
54
Inoltre, è giocoforza constatare che dal presente ricorso risulta che le ricorrenti sono state in grado di contestare la fondatezza della decisione impugnata, e più in particolare del rifiuto di rimborsare loro la totalità delle spese legali reclamate, il che dimostra che esse hanno potuto comprendere le ragioni sottese alle conclusioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata pur dissentendo da tali ragioni.
55
Nessun altro argomento invocato dalle ricorrenti è in grado di mettere in discussione il carattere sufficiente della motivazione della decisione impugnata.
56
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura vertente sui riferimenti fatti dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, alla corrispondenza precedente all’adozione di quest’ultima, è giocoforza constatare che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, tutte le considerazioni che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a respingere parzialmente la loro domanda di rimborso sono esposte chiaramente nel testo stesso della decisione impugnata, come emerge dai precedenti punti 49 e 50.
57
Inoltre, la corrispondenza intercorsa con le ricorrenti prima dell’adozione della decisione impugnata costituisce il contesto nel quale quest’ultima si inserisce. Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 46, essa può essere presa in considerazione al fine di determinare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato, nel caso di specie, il suo obbligo di motivazione.
58
Di conseguenza, le ricorrenti non possono contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fatto riferimento, nella decisione impugnata, alla corrispondenza precedente intercorsa con esse.
59
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura vertente sul carattere asseritamente incomprensibile e insufficientemente motivato dello scenario alternativo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di confronto per calcolare i costi supplementari rimborsabili, è giocoforza constatare che dalla decisione impugnata emerge che tale scenario alternativo è descritto come corrispondente all’ipotesi in cui l’accertamento fosse proseguito nei locali delle ricorrenti.
60
[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che essa ha deciso di rimborsare alle ricorrenti i costi sorti per il solo fatto della prosecuzione dell’accertamento nei suoi locali a Bruxelles, ad esclusione dei costi che esse avrebbero in ogni caso sostenuto se l’accertamento fosse proseguito nei loro propri locali. Per quanto riguarda le spese legali, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che esse non costituiscono costi supplementari di tal genere, poiché esse sarebbero state, in ogni caso, sostenute se l’accertamento fosse proseguito nei locali delle ricorrenti.
61
Ne consegue che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, tale scenario alternativo è descritto nella decisione impugnata in modo sufficientemente comprensibile e motivato.
62
A tal riguardo, occorre anche rilevare che un siffatto scenario alternativo è, per definizione, ipotetico, circostanza che le ricorrenti stesse riconoscono, poiché, in realtà, l’accertamento è proseguito nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles. Di conseguenza, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] definisca il «giusto» scenario alternativo o che essa fornisca ulteriori dettagli concreti riguardo a quest’ultimo nella decisione impugnata.
63
Infine, è giocoforza constatare che la questione di individuare lo scenario alternativo più plausibile o più «giusto» rientra nella fondatezza della decisione impugnata e dunque è inoperante nell’ambito di un motivo vertente su un difetto di motivazione, come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 47. Di conseguenza, gli argomenti delle ricorrenti volti a dimostrare che esse avrebbero potuto garantire la continuazione dell’accertamento interamente con risorse interne se tale accertamento fosse proseguito nei loro locali o che lo scenario alternativo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe errato o sarebbe il più vantaggioso per tale istituzione sono, in quanto essi riguardano la fondatezza della decisione impugnata, e non la sua motivazione, inoperanti nell’ambito del presente motivo.
64
Stando alle considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo, senza che sia necessario adottare la misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, richiesta dalle ricorrenti.
Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità del diniego di rimborso dei costi supplementari a causa del carattere sproporzionato della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles
65
Le ricorrenti sostengono che, decidendo di proseguire l’accertamento nei suoi locali a Bruxelles, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE. [OSCURATO:PERSONA], secondo le ricorrenti, la prosecuzione dell’accertamento a Bruxelles non ha né contribuito all’efficacia dell’accertamento né consentito di evitare un’eccessiva ingerenza nel funzionamento della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tale prosecuzione avrebbe avuto una durata eccessiva ed essa sarebbe stata resa necessaria soltanto per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto dati in blocco, senza alcun esame preliminare della loro pertinenza e senza preventiva selezione, per un volume totale che supera i 16,6 terabyte. Secondo le ricorrenti, la prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles era sproporzionata di per sé e ha generato costi elevati di cui esse reclamano il rimborso. Le ricorrenti ne deducono che il rifiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare la totalità dei costi reclamati è, di conseguenza, illegittimo.
66
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti ed eccepisce l’irricevibilità del primo motivo.
67
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento dello scopo perseguito, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze dell’8 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑339/04
,
EU:T:2007:80
, punto
117
, e del 25 novembre 2014, Orange/[OSCURATO:PERSONA],
T‑402/13
,
EU:T:2014:991
, punto
22
).
68
Nel caso di specie, è giocoforza constatare che gli argomenti sviluppati dalle ricorrenti a sostegno del loro primo motivo sono diretti contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di proseguire l’accertamento nei suoi locali, e non contro la decisione impugnata nell’ambito del presente procedimento.
69
Perciò, se è vero che le ricorrenti si lamentano del carattere, secondo queste ultime, sproporzionato della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, esse non spiegano affatto perché la decisione impugnata sia anch’essa sproporzionata. In altri termini, sebbene il primo motivo sia fondato su una presunta violazione del principio di proporzionalità, gli argomenti invocati a tal riguardo dalle ricorrenti non sono volti a dimostrare che la decisione impugnata ecceda i limiti di quanto appropriato e necessario al fine di raggiungere lo scopo perseguito dall’adozione di quest’ultima, vale a dire determinare i costi supplementari sorti per il solo fatto della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, il cui rimborso da parte della stessa sarebbe, di conseguenza, giustificato.
70
Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto inoperante, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], o adottare, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura, la misura di organizzazione del procedimento richiesta dalle ricorrenti.
Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «costi supplementari» ai sensi della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑606/18 P), e su un errore di valutazione
71
Il terzo motivo verte, in sostanza, su un errore di diritto in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nell’interpretazione della nozione di «costi supplementari» ai sensi del punto 90 della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
), e su un errore di valutazione che ha condotto tale istituzione a negare il rimborso integrale degli onorari di avvocato reclamato dalle ricorrenti.
72
Per quanto riguarda l’asserito errore di diritto, le ricorrenti deducono che la posizione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale gli onorari di avvocato non costituiscono, in linea di principio, «costi supplementari» ai sensi del punto 90 della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
) per il motivo che questi ultimi sarebbero stati sostenuti anche se l’accertamento fosse proseguito nei locali delle ricorrenti, sarebbe infondato. Una siffatta interpretazione della nozione di «costi supplementari» sarebbe troppo restrittiva e si porrebbe in contrasto con la sentenza sopracitata.
73
Per quanto riguarda l’asserito errore di valutazione, le ricorrenti spiegano che la prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] ha causato loro notevoli difficoltà, considerato che esse non dispongono di un ufficio a Bruxelles e che esse non hanno potuto inviarvi il loro personale chiave per un lungo periodo. Viste tali difficoltà, le ricorrenti sarebbero state costrette a dare mandato a un altro studio legale che disponeva di un ufficio
in loco
, in aggiunta allo studio austriaco che le assiste di solito. Il ricorso a tali avvocati aggiuntivi avrebbe causato spese addizionali che avrebbero potuto essere evitate se l’accertamento fosse proseguito nei locali delle ricorrenti, poiché, in tal caso, un siffatto accertamento non sarebbe durato così a lungo. Secondo le ricorrenti, gli onorari fatturati da tali avvocati costituirebbero quindi, nella loro totalità, «costi supplementari».
74
Le ricorrenti sostengono, infatti, che se l’accertamento fosse proseguito nei loro locali, esse avrebbero disposto, per assicurare la continuazione di tale accertamento, del personale multilingue necessario, sufficientemente formato sul piano giuridico, che esse, al contrario, non hanno potuto inviare a Bruxelles. Tale personale avrebbe potuto essere assegnato all’accertamento secondo un sistema a rotazione, di modo che le ricorrenti avrebbero potuto garantire la continuazione interamente con risorse interne dell’accertamento ed esse avrebbero avuto bisogno di rivolgersi ad avvocati soltanto in modo non continuativo.
75
Le ricorrenti infine aggiungono, in subordine, che, anche se il loro argomento non dovesse essere accolto, sarebbe in ogni caso necessario ritenere che i costi sostenuti per dare mandato al secondo studio legale costituiscano «costi supplementari», poiché quest’ultimo non sarebbe stato coinvolto se l’accertamento fosse proseguito nei loro locali.
76
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti.
77
A tal riguardo, dalla sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
) emerge che la possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di proseguire il controllo dei libri e degli altri documenti aziendali di un’impresa, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1/2003, nei suoi locali a Bruxelles è subordinata alla constatazione che una siffatta prosecuzione non comporti alcuna violazione dei diritti della difesa e non costituisca una violazione supplementare dei diritti delle imprese interessate, rispetto a quella intrinseca alla realizzazione di un accertamento nei locali di queste ultime. Ebbene, una siffatta violazione dovrebbe essere constatata se la prosecuzione di tale controllo nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles comportasse costi supplementari per l’impresa sottoposta all’accertamento sorti per il solo fatto di tale prosecuzione. Ne consegue che, nel caso in cui quest’ultima possa dar luogo a siffatti costi, la [OSCURATO:PERSONA] può procedervi solo a condizione di accettare di rimborsare tali costi qualora l’impresa interessata gliene presenti richiesta debitamente motivata.
78
Nel caso di specie, si pone la questione se, negando il rimborso alle ricorrenti della totalità degli onorari di avvocato sostenuti da queste ultime per le prestazioni effettuate in relazione all’accertamento proseguito nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore di diritto o in un errore di valutazione, come sostenuto dalle ricorrenti.
79
Per quanto riguarda l’asserito errore di diritto, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata letta alla luce della precedente corrispondenza intercorsa con le ricorrenti, ha interpretato la nozione di «costi supplementari» ai sensi del punto 90 della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
), come non comprensiva, in linea di principio, degli onorari di avvocato legati alla prosecuzione dell’accertamento nei suoi locali, poiché si tratta, secondo quest’ultima, di costi che l’impresa interessata avrebbe in ogni modo sostenuto se l’accertamento fosse proseguito nei suoi locali.
80
A tal riguardo, dal punto 90 della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
), emerge (v. precedente punto 77) che due criteri devono essere soddisfatti affinché determinati costi possano essere qualificati come «costi supplementari sorti per il solo fatto [della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles]».
81
Sotto un primo profilo, occorre dunque verificare se i costi il cui rimborso è reclamato dalle ricorrenti possano essere qualificati come «supplementari» alla luce di tale giurisprudenza.
82
Dall’utilizzo dell’aggettivo «supplementare» occorre dedurre che i costi di cui trattasi sono quelli che costituiscono un’aggiunta rispetto al parametro di riferimento precedente, dettagliato e concreto, costituito dall’accertamento quale eseguito nei locali dell’impresa interessata. Di conseguenza, si deve trattare di costi che si aggiungono a quelli che sarebbero stati sostenuti in una situazione di accertamento nei locali dell’impresa interessata.
83
Inoltre, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, se la Corte avesse inteso fare riferimento a tutti i costi sostenuti dall’impresa che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rimborsare a causa della decisione di proseguire l’accertamento nei suoi locali, essa non avrebbe utilizzato, al punto 90 della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
), l’aggettivo «supplementare», il quale presuppone che si tratti di costi diversi da quelli che l’impresa avrebbe sostenuto se l’accertamento fosse proseguito nei suoi locali.
84
Occorre anche osservare che l’aggettivo «supplementare», utilizzato dalla Corte, non necessita di dimostrare una sproporzione o un eccesso di costi sostenuti, bensì soltanto il carattere aggiuntivo di siffatti costi rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti se l’accertamento fosse proseguito nei locali dell’impresa interessata.
85
Sotto un secondo profilo, occorre verificare se i costi il cui rimborso è reclamato dalle ricorrenti possano essere qualificati come «sorti per il solo fatto» della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA], sempre alla luce della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
).
86
Dall’utilizzo dell’espressione «sorti per il solo fatto» al punto 90 della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
) occorre dedurre che un nesso di causalità esclusivo è richiesto tra, da un lato, i costi di cui trattasi e, dall’altro lato, la prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA], requisito che le ricorrenti del resto riconoscono nella replica.
87
Ne deriva che i costi di cui trattasi sono quelli sostenuti soltanto a causa della prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che i costi che avrebbero dovuto essere sostenuti in ogni caso se l’accertamento fosse proseguito nei locali dell’impresa interessata sono esclusi.
88
Per quanto riguarda, più in particolare, gli onorari di avvocato, da quanto precede risulta che soltanto gli onorari «supplementari», che non sarebbero stati sostenuti in una situazione di accertamento nei locali dell’impresa interessata ed esclusivamente connessi alla prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA], possono essere qualificati come «costi supplementari» ai sensi del punto 90 della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
).
89
A tal riguardo, occorre constatare che la scelta di rivolgersi ad avvocati durante un accertamento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, rientra nella strategia di difesa dell’impresa interessata, poiché detta disposizione non le impone di farsi assistere da avvocati (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑357/06
,
EU:T:2012:488
, punto
226
). Ne consegue che se l’impresa interessata decide di dare mandato ad avvocati per assisterla nel corso di un siffatto accertamento, il fatto che quest’ultimo prosegua nei locali della [OSCURATO:PERSONA] non incide affatto sui costi relativi agli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], per una siffatta impresa che aveva deciso di farsi assistere da avvocati durante un siffatto accertamento, qualora la [OSCURATO:PERSONA] decida di proseguire quest’ultimo nei suoi locali, gli onorari di avvocato legati a tale prosecuzione non costituiscono, generalmente, costi supplementari, in quanto le prestazioni che devono essere effettuate dagli avvocati sono in linea di principio le stesse, indipendentemente dal luogo dell’accertamento. Dato che tali prestazioni sarebbero state fornite anche se l’accertamento fosse proseguito nei locali dell’impresa interessata, gli onorari di avvocato ad esse relativi non presentano, in linea di principio, un nesso di causalità esclusivo con la prosecuzione di tale accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA].
90
Nel caso di specie, poiché le ricorrenti hanno deciso di farsi assistere da avvocati durante l’accertamento condotto nei loro locali, non è dimostrato che sussista un nesso di causalità esclusivo tra la prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles e gli onorari degli avvocati che le hanno assistite durante tale accertamento.
91
Di conseguenza, alla luce della strategia di difesa attuata dalle ricorrenti, l’interpretazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] della nozione di «costi supplementari» come non comprendente, in linea di principio, gli onorari di avvocato fatturati per le prestazioni eseguite nell’ambito della prosecuzione di un accertamento nei suoi locali, poiché questi ultimi sarebbero stati sostenuti anche se l’accertamento fosse proseguito nei locali delle ricorrenti, non è né infondata né contraria alla sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
), contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti.
92
Peraltro, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, l’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] della nozione di «costi supplementari» non è neppure restrittiva, in particolare rispetto alla sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
).
93
[OSCURATO:PERSONA], dalla decisione impugnata, letta alla luce della corrispondenza intercorsa con le ricorrenti, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non esclude categoricamente che taluni onorari di avvocato possano essere ritenuti «costi supplementari». [OSCURATO:PERSONA] semplicemente impone che l’impresa interessata dimostri che le prestazioni di avvocato contemplate dagli onorari di cui quest’ultima richiede il rimborso non sarebbero state fornite se l’accertamento fosse proseguito nei locali di tale impresa, il che non è affatto eccessivo. [OSCURATO:PERSONA], dal punto 90 della sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
) emerge che la [OSCURATO:PERSONA] procede al rimborso dei costi supplementari qualora l’impresa interessata le presenti una richiesta «debitamente motivata» in tal senso.
94
Da quanto precede risulta che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che l’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, della nozione di «costi supplementari» costituiva un errore di diritto.
95
Per quanto riguarda l’asserito errore di valutazione, occorre anzitutto rilevare che le ricorrenti hanno richiesto alla [OSCURATO:PERSONA], durante la procedura che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata, soltanto il rimborso integrale degli onorari di avvocato sostenuti nell’ambito della prosecuzione dell’accertamento nei locali di tale istituzione, basandosi sullo scenario di una continuazione garantita interamente con risorse interne dell’accertamento se quest’ultimo fosse proseguito nei loro locali, tramite il loro personale multilingue sufficientemente formato sul piano giuridico. Poiché, in tale scenario, nessun onorario di avvocato sarebbe stato sostenuto, secondo le ricorrenti, grazie alla continuazione garantita interamente con risorse interne, esse affermano che gli onorari di avvocato legati alla prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles costituiscono, nella loro totalità, «costi supplementari», che quest’ultima deve rimborsare.
96
A tal riguardo, anzitutto, è giocoforza constatare che lo scenario della continuazione garantita interamente con risorse interne dell’accertamento non corrisponde allo svolgimento dell’accertamento nei locali delle ricorrenti, al quale queste ultime furono soggette nel marzo 2023 in cui, sia a Fuschl am See sia ad Amsterdam e a Parigi, esse erano assistite in modo continuativo da avvocati. In tale contesto, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non hanno validamente dimostrato che, dopo essersi fatte assistere da avvocati per tutta la durata dell’accertamento nei loro locali, esse sarebbero state in grado di organizzarsi in modo da poter garantire una continuazione interamente con risorse interne dell’accertamento se quest’ultimo fosse proseguito nei loro locali.
97
Inoltre, nonostante le ricorrenti sostengano che i loro dipendenti sarebbero stati in grado di garantire in modo autonomo la continuazione dell’accertamento se quest’ultimo fosse proseguito nei loro locali, esse non spiegano minimamente la ragione per la quale non si sono rivolte a tali dipendenti affinché continuassero effettivamente l’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, in presenza o a distanza, in particolare applicando un sistema a rotazione. Orbene, è giocoforza constatare che, sebbene taluni dipendenti delle ricorrenti fossero stati presenti a Bruxelles, questi ultimi non si sono neppure recati nei locali della [OSCURATO:PERSONA]. Tale fatto tende a confermare la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale una continuazione garantita interamente con risorse interne dell’accertamento non era plausibile, cosicché le ricorrenti avrebbero richiesto la presenza di avvocati se tale accertamento fosse proseguito nei loro locali.
98
Infine, occorre anche rilevare che le ricorrenti stesse hanno riconosciuto più volte, sia nella corrispondenza intercorsa con la [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione impugnata sia nell’ambito del presente procedimento, che esse si sarebbero rivolte, perlomeno in modo non continuativo, ad avvocati se l’accertamento fosse proseguito nei loro locali. Le ricorrenti non possono dunque, senza contraddirsi, sostenere che esse avrebbero garantito la continuazione dell’accertamento interamente con risorse interne, facendo del tutto a meno dell’assistenza di avvocati, se quest’ultimo fosse proseguito nei loro locali.
99
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore di valutazione allorché ha ritenuto, nella decisione impugnata letta alla luce della precedente corrispondenza intercorsa con le ricorrenti, che la premessa della continuazione garantita interamente con risorse interne dell’accertamento, se quest’ultimo fosse proseguito nei locali delle ricorrenti, sulla quale si basano queste ultime per chiedere il rimborso integrale degli onorari di avvocato legati alla prosecuzione dell’accertamento nei locali della [OSCURATO:PERSONA], non fosse plausibile e l’ha respinta. Occorre peraltro osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai preteso che il livello di assistenza da parte degli avvocati fosse stato della medesima portata durante tutto il corso dell’accertamento se quest’ultimo fosse proseguito nei locali delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente ritenuto, giustamente, che, in una situazione simile, le ricorrenti avrebbero continuato, perlomeno in una certa misura, a farsi assistere da avvocati.
100
Da ultimo, per quanto riguarda l’argomento, presentato in subordine dalle ricorrenti, secondo il quale i costi sostenuti a causa del mandato assegnato al secondo studio legale dovrebbero, perlomeno, essere ritenuti «costi supplementari», è giocoforza constatare che, nel corso della procedura che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata, queste ultime non hanno mai cercato di dimostrare che soltanto determinati onorari di avvocato erano rimborsabili e non hanno mai chiesto il rimborso parziale di tali onorari. Tale è stato il contegno delle ricorrenti, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] avesse loro espressamente chiesto mediante lettera, al fine di valutare se gli onorari di avvocato il cui rimborso era reclamato potessero in parte essere ritenuti «costi supplementari», di fornire «una descrizione completa degli onorari di avvocato, compresi i nomi degli avvocati, le ore prestate, la tariffa oraria applicabile, una descrizione delle consulenze fornite e una giustificazione per la quale tali consulenze sono state fornite al solo scopo della prosecuzione dell’accertamento e non per ciascun accertamento effettuato in loco». Le ricorrenti, che hanno sempre mantenuto la loro posizione volta soltanto al rimborso integrale degli onorari di avvocato reclamato, non hanno mai fornito una siffatta descrizione alla [OSCURATO:PERSONA].
101
In tali circostanze, non può essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver concesso alle ricorrenti, nella decisione impugnata, un rimborso parziale dei loro onorari di avvocato, quali quelli sostenuti al fine di dare mandato a un secondo studio legale dotato di una sede a Bruxelles.
102
Peraltro occorre rilevare che, nel corso del presente procedimento, in risposta ai quesiti sia scritti sia orali del Tribunale, le ricorrenti hanno espressamente confermato che esse chiedevano soltanto il rimborso integrale degli onorari di avvocato richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] e non potevano essere soddisfatte mediante rimborso parziale di quest’ultimo.
103
Da quanto precede risulta che l’argomento dedotto in subordine dalle ricorrenti, nell’ambito del quale queste ultime affermano che determinati onorari di avvocato che esse hanno sostenuto dovrebbero, perlomeno, essere considerati «costi supplementari», deve essere ritenuto infondato ed essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di quest’ultimo, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA].
104
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre respingere il terzo motivo nonché il ricorso nel suo insieme.
Sulle spese
105
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione a cinque giudici)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] SASU e la [OSCURATO:PERSONA] BV sono condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 aprile 2026.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.