CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 2026
Cassazione n. 07465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04775XY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 51/RG 25322 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata ha dato atto, con specifica ed adeguata motivazione con la quale il ricorso non si confronta, che la pronuncia di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato avesse già qualificato il fatto, accertato in forza di verbale di arresto, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente trattamento sanzionatorio, come risulta dalla determinazione della pena e dal dispositivo di sentenza in cui è menzionato espressamente il quinto comma. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 gennaio 2026 La Consigliera ensora Il P d