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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 00298/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026Ritenuto che:Con decreto n. 5542/2023 del 10 luglio 2023, il Tribunale di Palermo, inparziale accoglimento del ricorso ex art. 9 L. 898/1970, proposto daK.A. nei confronti di R.C. per la modifica dellecondizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1139/2011, già modificate condecreto n. 10018/2018, revocava a far data dalla domanda del 20 aprile2023 l’obbligo del ricorrente di versare il contributo indiretto per ilmantenimento del figlio T.B. , rigettata la domanda di riduzione delmantenimento per il figlio B.R. .Avverso tale decreto K.A. proponeva reclamo.Si costituiva R.C. istando per il rigetto del reclamo.Con sentenza n. 1637/2024 pubbl. il 11/10/2024 la Corte di appello diPalermo accoglieva per quanto di ragione il reclamo disponendo lariduzione del contributo indiretto al mantenimento del figlio della coppiaB.R. all’importo di € 600,00 mensili (in precedenza euro 1.000,00), efissando nel 50% il contributo al pagamento delle spese straordinarie.Osservava che poiché il diritto del figlio al mantenimento è connesso,nell’an, al possesso, da parte del genitore, del relativo e omonimo status,la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento delfiglio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetticostituitivi, bensì meramente dichiarativi e il diritto alla corresponsione delcontributo sussiste finché non intervenga la modifica di taleprovvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturatii presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo,decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data delladomanda di modificazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026Escludeva poi la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizionedelle somme corrisposte a titolo di mantenimento indiretto delprimogenito nel periodo intercorrente tra la domanda giudiziale (aprile2023) e la decisione di prime cure (luglio 2023) per mancanza di prove.Per quanto riguardava poi l’altro figlio riteneva fondata la domanda diriduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico alla luce dellediminuite capacità reddituali del padre così come documentate in atti.Avverso tale sentenza K.A. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi cui non ha replicato R.C. che èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con un primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.337 quinquies c.c. e per aver la Corte distrettuale fatto decorrere gli effettidella revoca dell’assegno di mantenimento per il primogenito T.B. dalmomento della domanda e non dalla cessazione della convivenza diquest’ultimo con la madre.Si sostiene che dal febbraio 2022 R.C. madre del proprio figlio,non avrebbe avuto più diritto a percepire l’assegno di mantenimento perT.B. in quanto non più convivente a Palermo con la stessa, in seguitoallo svolgimento di attività lavorativa retribuita in Lussemburgo prima ed aMilano poi.Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art 2033 c.c. per aver la Corte di appello dichiarato infondata ladomanda di ripetizione delle somme versate, per omessa valutazione delleprove dedotte in atti.Oscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026Si deduce che la richiesta di indebito riguardava le somme versate inepoca antecedente la proposizione della domanda giudiziale non essendoammissibile una richiesta di ripetizione di importi non ancora versati e damaturarsi dopo la proposizione dell’azione.Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni statuizionesulla domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento per entrambi ifigli avanzata in primo e secondo grado; quindi, anche per il primogenitoT.B. e per l’omessa pronuncia sulla decorrenza della riduzione a fardata dalla domanda avanzata il 24.2.2021.I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intimaconnessione sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 - bis n. 1 c.p.c.Il provvedimento impugnato ha, infatti,deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaCorte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa.In particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamentodella giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis, n. 1,c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02).Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito hanno affermato ilprincipio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimentoper i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligodell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza diseparazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficaciaOscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendodel tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati ipresupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con laconseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisionegiurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momentodell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data delladomanda di modificazione ( Cass 2023 n.26875 e nr 10974; Cass. 4224/2021; Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass.,n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n.6975/2005; Cass., n. 8235/2000).E’ stato infatti chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributodovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento delfiglio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligoche è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto allacorresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica ditale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sonomaturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo,decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data delladomanda di modificazione".Nel caso di specie, la revoca del contributo per il figlio maggiore èavvenuta nell’ambito di un giudizio di revisione: la Corte di appello - haritenuto motivatamente , sulla scorta dell’indirizzo consolidato che larevoca della contribuzione dovesse operare dalla domanda giudiziale il cheporta ad escludere la sussistenza di un indebito in relazione agli importiversati in epoca antecedente alla proposizione di detta domanda.Inammissibile è anche il terzo motivo.Oscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026Va ricordato che la violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudicepronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalleparti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabilid'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quellodomandato.Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della suapotestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta naturadell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni didiritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare,indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza deglielementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una datapretesa, attenendo, ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione dellalegge (Cass. n. 476/2019) e, inoltre, il vizio di mancata corrispondenza trachiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambitooggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fattoassunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021).Ciò posto la Corte di appello non è incorsa nella denunciata violazionegiacchè se nell’ambito del giudizio di revisione delle condizioni di divorziogli effetti dell’eventuale modifica non possono che decorrere dalladomanda giudiziale; è di tutta evidenza che una volta accertate lecondizioni per la revoca non vi era alcuna interesse a verificare se e in chetermini in epoca antecedente all’iniziativa giudiziale si erano o menorealizzate le condizioni per una riduzione del contributo di mantenimentodel figlio maggiorenne.Con riguardo poi all’altro figlio la decorrenza del disposto contributo nonpotrà che operare in base alla regola generale enunciata dalla stessa CorteOscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026dalla domanda di revisione trattandosi di riduzione dell'assegno per fattisopravvenuti.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiaratoinammissibile.Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenzadell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, delD.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata,se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2,D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma il 17.12.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026Ritenuto che:Con decreto n. 5542/2023 del 10 luglio 2023, il Tribunale di Palermo, inparziale accoglimento del ricorso ex art. 9 L. 898/1970, proposto daK.A. nei confronti di R.C. per la modifica dellecondizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1139/2011, già modificate condecreto n. 10018/2018, revocava a far data dalla domanda del 20 aprile2023 l’obbligo del ricorrente di versare il contributo indiretto per ilmantenimento del figlio T.B. , rigettata la domanda di riduzione delmantenimento per il figlio B.R. .Avverso tale decreto K.A. proponeva reclamo.Si costituiva R.C. istando per il rigetto del reclamo.Con sentenza n. 1637/2024 pubbl. il 11/10/2024 la Corte di appello diPalermo accoglieva per quanto di ragione il reclamo disponendo lariduzione del contributo indiretto al mantenimento del figlio della coppiaB.R. all’importo di € 600,00 mensili (in precedenza euro 1.000,00), efissando nel 50% il contributo al pagamento delle spese straordinarie.Osservava che poiché il diritto del figlio al mantenimento è connesso,nell’an, al possesso, da parte del genitore, del relativo e omonimo status,la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento delfiglio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetticostituitivi, bensì meramente dichiarativi e il diritto alla corresponsione delcontributo sussiste finché non intervenga la modifica di taleprovvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturatii presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo,decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data delladomanda di modificazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026Escludeva poi la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizionedelle somme corrisposte a titolo di mantenimento indiretto delprimogenito nel periodo intercorrente tra la domanda giudiziale (aprile2023) e la decisione di prime cure (luglio 2023) per mancanza di prove.Per quanto riguardava poi l’altro figlio riteneva fondata la domanda diriduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico alla luce dellediminuite capacità reddituali del padre così come documentate in atti.Avverso tale sentenza K.A. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi cui non ha replicato R.C. che èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con un primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.337 quinquies c.c. e per aver la Corte distrettuale fatto decorrere gli effettidella revoca dell’assegno di mantenimento per il primogenito T.B. dalmomento della domanda e non dalla cessazione della convivenza diquest’ultimo con la madre.Si sostiene che dal febbraio 2022 R.C. madre del proprio figlio,non avrebbe avuto più diritto a percepire l’assegno di mantenimento perT.B. in quanto non più convivente a Palermo con la stessa, in seguitoallo svolgimento di attività lavorativa retribuita in Lussemburgo prima ed aMilano poi.Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art 2033 c.c. per aver la Corte di appello dichiarato infondata ladomanda di ripetizione delle somme versate, per omessa valutazione delleprove dedotte in atti.Oscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026Si deduce che la richiesta di indebito riguardava le somme versate inepoca antecedente la proposizione della domanda giudiziale non essendoammissibile una richiesta di ripetizione di importi non ancora versati e damaturarsi dopo la proposizione dell’azione.Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni statuizionesulla domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento per entrambi ifigli avanzata in primo e secondo grado; quindi, anche per il primogenitoT.B. e per l’omessa pronuncia sulla decorrenza della riduzione a fardata dalla domanda avanzata il 24.2.2021.I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intimaconnessione sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 - bis n. 1 c.p.c.Il provvedimento impugnato ha, infatti,deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaCorte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa.In particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamentodella giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis, n. 1,c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02).Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito hanno affermato ilprincipio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimentoper i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligodell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza diseparazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficaciaOscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendodel tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati ipresupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con laconseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisionegiurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momentodell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data delladomanda di modificazione ( Cass 2023 n.26875 e nr 10974; Cass. 4224/2021; Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass.,n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n.6975/2005; Cass., n. 8235/2000).E’ stato infatti chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributodovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento delfiglio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligoche è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto allacorresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica ditale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sonomaturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo,decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data delladomanda di modificazione".Nel caso di specie, la revoca del contributo per il figlio maggiore èavvenuta nell’ambito di un giudizio di revisione: la Corte di appello - haritenuto motivatamente , sulla scorta dell’indirizzo consolidato che larevoca della contribuzione dovesse operare dalla domanda giudiziale il cheporta ad escludere la sussistenza di un indebito in relazione agli importiversati in epoca antecedente alla proposizione di detta domanda.Inammissibile è anche il terzo motivo.Oscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026Va ricordato che la violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudicepronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalleparti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabilid'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quellodomandato.Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della suapotestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta naturadell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni didiritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare,indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza deglielementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una datapretesa, attenendo, ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione dellalegge (Cass. n. 476/2019) e, inoltre, il vizio di mancata corrispondenza trachiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambitooggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fattoassunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021).Ciò posto la Corte di appello non è incorsa nella denunciata violazionegiacchè se nell’ambito del giudizio di revisione delle condizioni di divorziogli effetti dell’eventuale modifica non possono che decorrere dalladomanda giudiziale; è di tutta evidenza che una volta accertate lecondizioni per la revoca non vi era alcuna interesse a verificare se e in chetermini in epoca antecedente all’iniziativa giudiziale si erano o menorealizzate le condizioni per una riduzione del contributo di mantenimentodel figlio maggiorenne.Con riguardo poi all’altro figlio la decorrenza del disposto contributo nonpotrà che operare in base alla regola generale enunciata dalla stessa CorteOscuramento disposto Numero registro generale 26087/2024Numero sezionale 4456/2025Numero di raccolta generale 298/2026Data pubblicazione 07/01/2026dalla domanda di revisione trattandosi di riduzione dell'assegno per fattisopravvenuti.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiaratoinammissibile.Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenzadell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, delD.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata,se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2,D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma il 17.12.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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