CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03095/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32923/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 154 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec:avverso la sentenza n. 1224/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che La sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di Caterina ha ingiun to ed ottenuto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas per il richiesto pagamento della somma di € 376.000,00 a titolo di corrispettivo del noleggio di attrezzatura edile; propos ta opposizione dall’ingiunta, deducendo l’inesistenza del contratto tra le partinonché la falsità e il disconoscimento della scrittura privata versati in atti dall’intimante e la mancata sott oscrizione delle clausole vessatorie in essa contenute , entrambe le parti proposero querel a di falso, l’una con riferimento al contratto di noleggio e l’altra con riferimento al contratto di appalto , in cui si dedotto essere stato trasfuso il contratto di noleggio; il Tribunale di Mantova ha rigettato l’opposizione; interposto gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas e dallo Sgaravato, con sentenza pubblicata in data 30/7/2019 la Corte d’Appello di Brescia l’ha rigettato, ritenendo - per quanto ancora di interesse- inammissibili, in quanto generiche, le querele di falso de quibus; avverso la sentenza del giudie dell’appello la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. in liquidazione e lo Sgaravato propo ngono ora ricorso per cassazione,sulla base di unico motivo; resiste con controricorso la Joseph , quale titolare dell’impresa individuale Edil-Jo di [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA] di Caterina );il ricors o è assegnat o per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c.; Considerato che con unico motivo –violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 216 c.p.c.–i ricorrent i si dolgono che la decisione sia stata assunta sul presupposto del mancato disconoscimento sia del contratto di noleggio sia del contratto di appalto; lamentano che, atteso il mancato formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. del contratto costituente titolo della pretesa, il giudice dell’appello ne abbia erroneamente l’inopponibilità e/o pacificità della documentazione versata in atti per provare il contratto; lamentano non essersi considerato che il disconoscimento è evincibile alla stregua del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto “atteso il disconoscimento della scrittura privata”; il motivo è inammissibile per difetto del requisit o di contenuto - forma del ricorsoa pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che iricorrenti non riproduc ono nel ricorso - per la parte strettamente d’interesse in questa sede- gli atti e i documenti posti a sostegno della mossa censura, e in particolare il contratto di noleggio equello di appalto dai quali sarebbeasseritamente desumibile il disconoscimento dei suddetti atti, non ponendo pertanto questa Corte in condizioni di debitamente valutarla; a tale stregua le rationes decidendi dell’impugnata sentenza risultano invero non ( quantomeno idoneamente ) censurate; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condannai ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui ero 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza