CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 34540/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza in data 30/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- LERNO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ah concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio ad altra sezione di Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della propria procuratrice speciale, impugna la sentenza in data 30/11/2023 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza in data 27/04/2022 del Tribunale di Salerno, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1. Violazione dell'art. 157 cod. pen. per la mancata declaratoria di prescrizione. Il ricorrente osserva che è stata contestata la rapina di cui al primo comma dell'articolo 628 cod. pen. così che, avendo riguardo alla pena edittale vigente al momento del fatto (05/06/2008), considerati gli atti interruttivi e complessivi 381 giorni di sospensione, il reato si doveva considerare prescritto il 21 dicembre 2021. 2. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.. In questo caso il ricorrente fa presente che i giudici di merito hanno ritenuto configurata una rapina aggravata, là dove nel capo d'imputazione veniva contestata una rapina semplice, pur riconoscendo la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. su delle inesistenti aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo da delibare in via di priorità logica è quello relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., atteso che la sua soluzione condiziona anche l'esito dell'eccezione di prescrizione. 1.1. Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene di essere stato condannato per il reato di rapina aggravata, là dove nell'imputazione viene menzionato soltanto l'art. 628 cod. pen.. Tale questione, però, non risulta sia stata sottoposta all'attenzione del giudice dell'appello, visto che con la lettura dell'atto di gravame non si rinviene alcuna censura svolta in tal senso avverso la sentenza di primo grado. Tanto ha comportato l'interruzione della catena devolutiva circa la questione in esame, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 1.2. Dall'inammissibilità del primo motivo di ricorso discende anche la manifesta infondatezza del motivo con cui si sostiene la maturazione della prescrizione. La pena edittale massima comminata per il reato di rapina aggravata all'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) è pari a venti anni di reclusione, con la conseguenza che in applicazione degli art. 157 e 161, considerando i soli atti interruttivi, va a maturare 05/06/2033, al netto dei numerosi giorni di sospensione che dilatano ulteriormente il termine in esame. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il