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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 18619/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26515/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]

67. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sardegna – sezione staccata Sassari n. 364 /0 8 /2020 pronunciata il 06 giugno 2019 e depositata il 29 settembre 2020, non notificata.

Oggetto: Diniego .

Rimb.

IRES12– 26 515 - 2021 – 24/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA]– istanza di rimborso , ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di somme erroneamente riportate nella dichiarazione del 1993 a titolo di variazione in aumento, che ricomprendeva anche i cespiti ceduti nel medesimo anno, per i quali l’ammortamento civilistico era già ripreso a tassazione negli anni 1991 e 1992.

Segnatamente, la società contribuente sosteneva di aver erroneamente compilato il quadro Adella dichiarazione dei redditi Mod. 769/1994 presentata per il periodo d'imposta 1993, indicando al rigo 72 una variazione in aumento superiore di lire 76.415.351 rispetto a quella corretta, di cui chiedeva il rimborso.

L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto.

Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Sassari, che accoglieva le ragioni della contribuente ritenendo non necessaria la presentazione della dichiarazione rettificativa da parte della ricorrente allo scopo di correggere l’errore materiale che aveva determinato il versamento di maggiori imposte IRPEGed ILOR, errore emendabile con la presentazione dell'istanza di rimborso; riteneva altresì inutile la produzione della documentazione probatoria richiesta dall'ufficio, assumendo invece fosse dovere di quest'ultimo il verificare se l'errore materiale compiuto dalla banca in sede dichiarativa fosse compatibile con il meccanismo degli ammortamenti anticipati.

Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’ufficio finanziario, confermava la sentenza.

Insorge il patrono erariale affidandosi ad un unico mezzo, cui replica con tempestivo controricorso l’istituto contribuente che, in prossimità dell’adunanza, ha altresì depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni. 12– 26 515 - 2021 – 24/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in ragione del richiamo generico ad una documentazione prodotta dalla contribuente sia in fase amministrativa, quale allegato all’istanza di rimborso, che in sede giudiziaria, come allegato al ricorso introduttivo del giudizio.

Il motivo è fondato.

Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass., n. 15771 del 2019).

Si premette che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza 12– 26 515 - 2021 – 24/05/2023 MMF all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass.

V, n. 5583/2011).

Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI -5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).

Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice 12– 26 515 - 2021 – 24/05/2023 MMF d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa spe cifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass.

VI –5, n. 22022/2017).

Più specificamente, nel caso in esame, la sentenza in scrutinio non valuta criticamente la motivazione della sentenza di primo grado che fa propria; quindi , il ricorso è fondato sia con riferimento a quanto si assume in tema di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado (non vengono esplicitati i motivi addotti dall’Amministrazione) sia per l’assoluta genericità del riferimento all’idoneità della documentazione prodotta (v. tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. sez. lav. 14 febbraio 2020, n. 3819).

Il ricorso merita quindi accoglimento, con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26515/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 67. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sardegna – sezione staccata Sassari n. 364 /0 8 /2020 pronunciata il 06 giugno 2019 e depositata il 29 settembre 2020, non notificata. Oggetto: Diniego . Rimb. IRES12– 26 515 - 2021 – 24/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA]– istanza di rimborso , ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di somme erroneamente riportate nella dichiarazione del 1993 a titolo di variazione in aumento, che ricomprendeva anche i cespiti ceduti nel medesimo anno, per i quali l’ammortamento civilistico era già ripreso a tassazione negli anni 1991 e 1992. Segnatamente, la società contribuente sosteneva di aver erroneamente compilato il quadro Adella dichiarazione dei redditi Mod. 769/1994 presentata per il periodo d'imposta 1993, indicando al rigo 72 una variazione in aumento superiore di lire 76.415.351 rispetto a quella corretta, di cui chiedeva il rimborso. L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto. Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Sassari, che accoglieva le ragioni della contribuente ritenendo non necessaria la presentazione della dichiarazione rettificativa da parte della ricorrente allo scopo di correggere l’errore materiale che aveva determinato il versamento di maggiori imposte IRPEGed ILOR, errore emendabile con la presentazione dell'istanza di rimborso; riteneva altresì inutile la produzione della documentazione probatoria richiesta dall'ufficio, assumendo invece fosse dovere di quest'ultimo il verificare se l'errore materiale compiuto dalla banca in sede dichiarativa fosse compatibile con il meccanismo degli ammortamenti anticipati. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’ufficio finanziario, confermava la sentenza. Insorge il patrono erariale affidandosi ad un unico mezzo, cui replica con tempestivo controricorso l’istituto contribuente che, in prossimità dell’adunanza, ha altresì depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni. 12– 26 515 - 2021 – 24/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in ragione del richiamo generico ad una documentazione prodotta dalla contribuente sia in fase amministrativa, quale allegato all’istanza di rimborso, che in sede giudiziaria, come allegato al ricorso introduttivo del giudizio. Il motivo è fondato. Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass., n. 15771 del 2019). Si premette che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza 12– 26 515 - 2021 – 24/05/2023 MMF all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI -5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice 12– 26 515 - 2021 – 24/05/2023 MMF d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa spe cifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI –5, n. 22022/2017). Più specificamente, nel caso in esame, la sentenza in scrutinio non valuta criticamente la motivazione della sentenza di primo grado che fa propria; quindi , il ricorso è fondato sia con riferimento a quanto si assume in tema di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado (non vengono esplicitati i motivi addotti dall’Amministrazione) sia per l’assoluta genericità del riferimento all’idoneità della documentazione prodotta (v. tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. sez. lav. 14 febbraio 2020, n. 3819). Il ricorso merita quindi accoglimento, con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sar