CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 04767/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 34840/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4590/2018 depositata il 12/10/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2024 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Napoli, rigettando con la sentenza riportata in epigrafe il gravame della [OSCURATO:PERSONA]Adrea, ha confermato l'impugnata decisione di primo grado che, respingendo la domanda di questa ed accogliendo la parallela domanda altrimenti azionata della Sovagri –società consortile di emanazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] con funzioni di gestione e controllo delle erogazioni a favore del settore agricolo previste su base comunitaria – aveva riconosciuto la legittimità della revoca,in applicazione della clausola risolutiva espressa , del finanziamento a suo tempo concesso alla cooperativa per la realizzazione di un capannone da destinare alla trasformazione del latte conferito dagli associati. A motivo della disposta conferma il giudice territoriale, richiamandone in sintesi le ragioni, ha fatto inizialmente rimarcare che il Tribunale si era indotto all'accoglimento della domanda della Sovagri, giudicando sussistente l'inadempimento della società alla convenzione di finanziamento,quantomeno con riguardo all'obbligo di comunicare immediatamente alla medesima Sovagri le circostanze sopravvenute idonee ad incidere sulla realizzazione del programma finanziato,e, quindi , tutti i plurimi ostacoli dedotti e documentati dalla società nella realizzazione di tale programma,attuato solo alla fine del 2006,anziché come convenuto entro il gennaio 2002. Ha poi, ancora, rilevato che l'inosservanza del RG 34840/19Coop. Agr. S. Andrea-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli predetto obbligo non è esente da colpa, non costando , infatti, alcuna comunicazione a Sovagri anteriormente a quella che erastata effettuata dalla società nel 2007, peraltro su sollecitazione della stessa Sovagri in relazione all'eventuale avvio del procedimento di revoca del finanziamento; eche il provvedimento di revoca deve essere qualificato al di là del nomen iuris utilizzato come un provvedimento di risoluzione contrattuale in forzadella clausola risolutiva espressa contenuta nella su indicata convenzione,clausola che preclude ogni sindacato circa la gravità del primo adempimento. Su questa premessa, ricusando di conseguenza le opposte difese appellanti, ha infine osservato che Sovagri aveva inteso palesare con la propria iniziativa l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in relazione all'inadempimento degli obblighi specificatamente indicati in convenzione ed,in particolare, in relazione non già ai ritardi intervenuti nel corso dell'opera, che la cooperativa asseriva non esserle imputabili, ma al ritardo con cui questa aveva notiziato la Sovagri delle difficoltà insorte a tale riguardo, che, sebbene per convenzione, le dovessero essere partecipate immediatamente e fossero insorte da tempo, le erano state rese note,solo su sua sollecitazione, nel 2007. Per la cassazione di detta sentenza la soccombente si vale di cinque motivi, seguiti da memoria, ai quali resiste la sola Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.La memoria di parte ricorrente è tardiva essendo stata depositata il 29.1.2024 nell'inosservanza del termine previsto dall'art. 380-bis1 cod. proc. civ. 3.1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 1456 cod. civ. perché la Corte d'Appello, contravvenendo al contrario principio enunciato al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte, avrebbe ritenuto azionabile la clausola risolutiva espressa malgrado nella specie gli obblighi,in relazione ai quali se n'era invocata l'efficacia,fossero stati adempiuti ed, in particolare , una volta che l'attività aziendale era stata avviata. Il motivoè inammissibile per difetto di specificità in quanto esso non si correla alle ragioni della decisione. 3.2. Come bene ha sottolineato la Corte territoriale,la volontà della Sovagri di sciogliersi dal contratto era stata manifestata non già in relazione al ritardo nel completamento dell'opera, ma in relazione al ritardo con cui Sovagri era stata notiziata delle difficoltà insorte nella tempestiva realizzazione dell'opera. Dunque l'allegazione interloquisce su un profilo della vicenda estraneo all'iterdecisionale. 3.3. L'inammissibilità in parola travolge anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 1456 cod. civ. per avere la Corte d'Appello ritenuto risolvibile il rapporto in disamina,in applicazione della richiamata clausola risolutiva, senza tuttavia valutare le ragioni del ritardo nel completamento dell'opera e la responsabilità riguardo ad esse della ricorrente;ed il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e dell'art.1453 cod. civ. per avere la Corte d'Appello valorizzato la previsione convenzionale in punto di risoluzione, omettendo qualsiasi valutazione di merito non solo in relazione alla documentazione prodotta ma anche agli esiti dell'espletata prova testimoniale. La loro prospettazione riposa, infatti, sulla convinzione –che si è vista errata per effetto di quanto detto riguardo al primo motivo di ricorso – che l'applicazione della clausola risolutiva prevista in convenzione sia stata giustificata dall'inadempimento dell'obbligo di realizzare l'opera finanziata entro i termini negozialmente convenuti, quando, al contrario, la ragione di essa stava nel ritardo con cui Sovagri era stata resa edotta delle difficoltà manifestatesi nell'esecuzione dei lavori. 4.1. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 1453 e 1456 cod. civ., nonché degli artt. 1218, 1175, 1366, 1371 e 1375 cod. civ. perché la Corte d'Appello, anche in tal caso prendendo le distanze dalla giurisprudenza di questa Corte, avrebbe erroneamente ritenuto di pronunciare la risoluzione del contratto in applicazione dell'espressa clausola prevista a tal fine, malgrado si debba, comunque, valutare, alla stregu a del principio di buona fede, l'esistenza dell'inadempimento e la legittimità del suo esercizio ed il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 1456 cod. civ. in relazione al ritardo con cui rispetto ai fatti impeditivi allegati era stato azionato il rimedio risolutorio, nella tolleranza dei quali o nell'inerzia rispetto ai quali si renderebbe riconoscibile l'affidamento dell'obbligato nella continuità del rapporto con conseguente violazione della buona fede in caso contrario, si prestano, per omogeneità del tema decisorio, ad uno RG 34840/19Coop. Agr. S. Andrea-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli scrutinio comune che porta a dichiararne l'inammissibilità in ragione della novità delle questioni che loro tramite si intendono sottoporre al giudizio di questa Corte, quantunque non lo siano state a suo tempo dibattute avanti al giudice d'appello. 4.2. E' noto infatti,secondo il consueto indirizzo seguito da questa Corte, che «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito» (Cass., Sez.I, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (Cass., Sez.I, 26/03/2012, n. 4787). Tanto più doveroso è poi constatare alla luce di questo rilievo che il motivo non è neppure autosufficiente, non avendo il ricorrente, proprio in ragione del resto della novità delle questioni, neppure indicato dove e quando essesiano state prospettatenel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (Cass., Sez.I, 18/10/2013, n. 23675). Anche a voler vagliare comunque la fondatezza e pertinenza del richiamo al principio di buona fede non può non rimarcarsi, alla luce di quanto si è detto a proposito dei precedenti motivi di ricorso, che il già esaminato ritardo nella comunicazione a SOVAGRI non è accompagnato nel motivo di ricorso da alcuna prospettazione idonea a qualificare tale comportamento come se fosse stato agito in buona fede, e ciò nonostante la rilevante circostanza delle sollecitazioni, rivolte alla società ricorrente, da parte della società consortile cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato le funzioni digestione e controllo del finanziamento. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dellaricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento in fav ore della parte resistentedelle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile