CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12986/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di cni peli° di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato a pena inflitta al ricorrente, confermando nel resto il provvedimento impugnato in relazione alla responsabilità penale per aver commesso i reati di cui agli arl:t. 223, n.1, 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo- con il quale il ricorrente den Jnzia violazione di legge in relazione alla determinazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descriti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1-2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lan lenta violazione di legge in merito alla quantificazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è aspecifico in qua ito il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 5E1 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla deci ;ione avversata. La Corte di appello peraltro ha in motivazione riconosciuto la sosp€11 ;ione condizionale della pena dimenticando per errore materiale di inseri -h nel dispositivo Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della !;c1 -nma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il consiglier-, ,-nsor