Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36053/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - quella pronunciata dal Tribunale di Bari il giorno 26 novembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011, in quanto, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la seguente prescrizione: non allontanarsi dal luogo di residenza o dimora senza il preventivo avviso all'Autorità giudiziaria, non avendo alcuna autorizzazione per deviare dalla viabilità principale e per potersi recare presso un'abitazione privata.

In particolare, in data 21 ottobre 2015, benché autorizzato dalla Corte di appello di Bari a svolgere attività lavorativa presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato dal comune di Gravina di Puglia a bordo di un'autovettura Audi A4 condotta da [OSCURATO:PERSONA] e si era recato nel [OSCURATO:PERSONA] (frazione di Matera), dove si era diretto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (pregiudicato) dopo avere incontrato pochi minuti prima [OSCURATO:PERSONA] (anche lui pregiudicato).

La Corte territoriale, come visto, ha accolto l'appello dell'imputato limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni uno e g) mesi otto di reclusione (anni uno come pena base, aumentata di mesi otto per la recidiva) confermando nel resto la gravata decisione.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo denuncia il vizio di omessa motivazione rispetto al motivo di appello con la quale era stata censurata la revoca unilaterale dei testi a discarico disposta da parte del primo giudice.

Con il secondo lamenta la violazione dell'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 ed il relativo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurazione della condotta tipica del reato contestato; al riguardo sostiene che egli poteva trovarsi nel [OSCURATO:PERSONA] (sito nell'agro di Matera) in quanto il percorso più breve per raggiungere [OSCURATO:PERSONA] da Gravina di Puglia, prevede il percorso della strada provinciale SP 53 con il passaggio, appunto, per la suddetta località.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, quanto al primo motivo, il ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - non ha prodotto il verbale della udienza tenutasi il giorno 21 maggio 2018, di talché non risulta possibile accertare se il difensore - nominato ex art.97, quarto comma, cod. proc. pen. - aveva insistito per l'esame dei testi indicati dalla difesa, tenuto anche conto che, dalle conclusioni riportate nella sentenza di primo grado, risulta che alla udienza del 26 novembre 2018 il difensore aveva chiesto l'assoluzione dell' imputato senza insistere nelle prove testimoniali.

3. Con riferimento al secondo motivo deve evidenziarsi che la Corte di appello, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] osservando che egli non si era limitato a transitare nel [OSCURATO:PERSONA], ma al contrario vi aveva effettuato una sosta di durata apprezzabile incorrendo, in tal modo, nella violazione della relativa prescrizione che lo autorizzava unicamente a recarsi dalla propria abitazione (sita in Gravina di Puglia) a [OSCURATO:PERSONA] per svolgere attività lavorativa, senza la previsione di soste intermedie.

Pertanto, la relativa censura è inammissibile in quanto diretta sostanzialmente ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - quella pronunciata dal Tribunale di Bari il giorno 26 novembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011, in quanto, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la seguente prescrizione: non allontanarsi dal luogo di residenza o dimora senza il preventivo avviso all'Autorità giudiziaria, non avendo alcuna autorizzazione per deviare dalla viabilità principale e per potersi recare presso un'abitazione privata. In particolare, in data 21 ottobre 2015, benché autorizzato dalla Corte di appello di Bari a svolgere attività lavorativa presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato dal comune di Gravina di Puglia a bordo di un'autovettura Audi A4 condotta da [OSCURATO:PERSONA] e si era recato nel [OSCURATO:PERSONA] (frazione di Matera), dove si era diretto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (pregiudicato) dopo avere incontrato pochi minuti prima [OSCURATO:PERSONA] (anche lui pregiudicato). La Corte territoriale, come visto, ha accolto l'appello dell'imputato limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni uno e g) mesi otto di reclusione (anni uno come pena base, aumentata di mesi otto per la recidiva) confermando nel resto la gravata decisione. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo denuncia il vizio di omessa motivazione rispetto al motivo di appello con la quale era stata censurata la revoca unilaterale dei testi a discarico disposta da parte del primo giudice. Con il secondo lamenta la violazione dell'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 ed il relativo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurazione della condotta tipica del reato contestato; al riguardo sostiene che egli poteva trovarsi nel [OSCURATO:PERSONA] (sito nell'agro di Matera) in quanto il percorso più breve per raggiungere [OSCURATO:PERSONA] da Gravina di Puglia, prevede il percorso della strada provinciale SP 53 con il passaggio, appunto, per la suddetta località.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, quanto al primo motivo, il ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - non ha prodotto il verbale della udienza tenutasi il giorno 21 maggio 2018, di talché non risulta possibile accertare se il difensore - nominato ex art.97, quarto comma, cod. proc. pen. - aveva insistito per l'esame dei testi indicati dalla difesa, tenuto anche conto che, dalle conclusioni riportate nella sentenza di primo grado, risulta che alla udienza del 26 novembre 2018 il difensore aveva chiesto l'assoluzione dell' imputato senza insistere nelle prove testimoniali. 3. Con riferimento al secondo motivo deve evidenziarsi che la Corte di appello, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] osservando che egli non si era limitato a transitare nel [OSCURATO:PERSONA], ma al contrario vi aveva effettuato una sosta di durata apprezzabile incorrendo, in tal modo, nella violazione della relativa prescrizione che lo autorizzava unicamente a recarsi dalla propria abitazione (sita in Gravina di Puglia) a [OSCURATO:PERSONA] per svolgere attività lavorativa, senza la previsione di soste intermedie. Pertanto, la relativa censura è inammissibile in quanto diretta sostanzialmente ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 36053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris