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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04165/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (3".\/ avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio celebrato con rito ordinario, alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 300,00 di ammenda, applicando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi 8, per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,26 e 1,38 g/I), in data 19 marzo 2017, ore 4,30 (nel capo di imputazione contestato come reato ex art. 186, comma 2, lett. c, cod.strada).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) il vizio di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'erronea applicazione della lett. c in luogo della lett. b dell'art. 186 cod.strada nonché la mancata correlazione tra fatto concreto e fatto ritenuto in sentenza, avendo la Corte territoriale omesso alcuna pronuncia su tale censura, il cui accoglimento era stato chiesto anche dalla pubblica accusa; 2) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, su cui la sentenza è carente di ogni motivazione; 3) il vizio di motivazione in ordine all'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria, senza neppure lo scomputo del periodo già sofferto.

4. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2.11 primo motivo, avente ad oggetto la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta inapplicabilità della lett. c dell'art. 186 cod.strada, deve essere esaminato tenendo conto che l'art. 619, primo comma, cod.proc.pen. stabilisce che le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo.

Invero, sebbene erroneamente, nella contestazione formulata e nella sentenza si è fatto riferimento alla lett. c in luogo che alla lett. b, è stato correttamente applicato, nel caso di specie, l'art. 186, comma 2, lett. b, cod. strada, conformemente ai parametri alcolici indicati, come si evince dalle sanzioni (penali — sia pecuniaria, sia detentiva - e amministrativa) irrogate.

Difatti, laddove fosse stata applicata la lett. c dell'art. 186 cod.strada, sarebbero dovute conseguire l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da 6 mesi ad 1 anno, la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, mentre nel caso di specie, conformemente alla previsione dell'art. 186, lett. b, cod. strada, che prevede l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a 6 mesi, la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno, l'imputato è stato condannato a 3 mesi di arresto, ad euro 300 di ammenda, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 8 mesi.

In definitiva, il riferimento alla lett. c integra un mero errore materiale, che può essere corretto in questa sede.

Difatti, ai sensi dell'art. 619, primo comma, cod.proc.pen., la Corte specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.

3. La seconda censura, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., è del tutto a-specifico, atteso che non si confronta con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, che ha richiamato i precedenti penali dell'imputato, l'assenza di elementi favorevoli (in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche); i precedenti penali ostativi in ordine al diniego della sospensione condizionale; il grave pericolo determinato dalla condotta dell'imputato (che procedeva su una pubblica strada, di notte, rincorrendo una donna, in stato di ebbrezza) in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. 4.

Neppure il terzo motivo, avente ad oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa, merita accoglimento, atteso che la lettera della legge è chiara nel senso di prevedere che alla condanna per il reato di cui all'art. 186 lett. b cod.strada consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui deve piuttosto essere giustificata la durata, laddove si discosti in maniera significativa dal minimo edittale (ipotesi che non ricorre nel caso di specie).

Per completezza, va aggiunto che, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato (nella specie, guida in stato di ebbrezza), l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnieletto, Rv. 256005 - 01.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

La sentenza va, tuttavia rettificata nella parte in cui fa riferimento erroneamente all'art. 186, comma 2, lett.c, cod.strada invece che all'art. 186, comma 2, lett. b, cod.strada.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della qualificazione del reato contestato nella fattispecie prevista dall'art. 186, comma due, lett. c è sostituita con la qualificazione del reato contestato nella fattispecie prevista dall'art. 186, comma due, lett. b Così deciso in Roma il 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari, ),21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (3".\/ avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio celebrato con rito ordinario, alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 300,00 di ammenda, applicando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi 8, per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,26 e 1,38 g/I), in data 19 marzo 2017, ore 4,30 (nel capo di imputazione contestato come reato ex art. 186, comma 2, lett. c, cod.strada). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) il vizio di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'erronea applicazione della lett. c in luogo della lett. b dell'art. 186 cod.strada nonché la mancata correlazione tra fatto concreto e fatto ritenuto in sentenza, avendo la Corte territoriale omesso alcuna pronuncia su tale censura, il cui accoglimento era stato chiesto anche dalla pubblica accusa; 2) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, su cui la sentenza è carente di ogni motivazione; 3) il vizio di motivazione in ordine all'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria, senza neppure lo scomputo del periodo già sofferto. 4. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2.11 primo motivo, avente ad oggetto la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta inapplicabilità della lett. c dell'art. 186 cod.strada, deve essere esaminato tenendo conto che l'art. 619, primo comma, cod.proc.pen. stabilisce che le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. Invero, sebbene erroneamente, nella contestazione formulata e nella sentenza si è fatto riferimento alla lett. c in luogo che alla lett. b, è stato correttamente applicato, nel caso di specie, l'art. 186, comma 2, lett. b, cod. strada, conformemente ai parametri alcolici indicati, come si evince dalle sanzioni (penali — sia pecuniaria, sia detentiva - e amministrativa) irrogate. Difatti, laddove fosse stata applicata la lett. c dell'art. 186 cod.strada, sarebbero dovute conseguire l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da 6 mesi ad 1 anno, la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, mentre nel caso di specie, conformemente alla previsione dell'art. 186, lett. b, cod. strada, che prevede l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a 6 mesi, la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno, l'imputato è stato condannato a 3 mesi di arresto, ad euro 300 di ammenda, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 8 mesi. In definitiva, il riferimento alla lett. c integra un mero errore materiale, che può essere corretto in questa sede. Difatti, ai sensi dell'art. 619, primo comma, cod.proc.pen., la Corte specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti. 3. La seconda censura, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., è del tutto a-specifico, atteso che non si confronta con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, che ha richiamato i precedenti penali dell'imputato, l'assenza di elementi favorevoli (in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche); i precedenti penali ostativi in ordine al diniego della sospensione condizionale; il grave pericolo determinato dalla condotta dell'imputato (che procedeva su una pubblica strada, di notte, rincorrendo una donna, in stato di ebbrezza) in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. 4. Neppure il terzo motivo, avente ad oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa, merita accoglimento, atteso che la lettera della legge è chiara nel senso di prevedere che alla condanna per il reato di cui all'art. 186 lett. b cod.strada consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui deve piuttosto essere giustificata la durata, laddove si discosti in maniera significativa dal minimo edittale (ipotesi che non ricorre nel caso di specie). Per completezza, va aggiunto che, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato (nella specie, guida in stato di ebbrezza), l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnieletto, Rv. 256005 - 01. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza va, tuttavia rettificata nella parte in cui fa riferimento erroneamente all'art. 186, comma 2, lett.c, cod.strada invece che all'art. 186, comma 2, lett. b, cod.strada. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della qualificazione del reato contestato nella fattispecie prevista dall'art. 186, comma due, lett. c è sostituita con la qualificazione del reato contestato nella fattispecie prevista dall'art. 186, comma due, lett. b Così deciso in Roma il 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari, ),21
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