Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 28855/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di Forli'Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Forlì ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lapena concordata in relazione al delitto di furto aggravato.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiduciaavvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità.

Inparticolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio dellaresponsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consenteil ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione dellavolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.4.

Questa Corte, già prima dell’introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso dipatteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esoneral'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da consideraresufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capod'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con ilrichiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi alvaglio;5.

Per quanto osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue,ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Forli'Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Forlì ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lapena concordata in relazione al delitto di furto aggravato.2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiduciaavvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. Inparticolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio dellaresponsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consenteil ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione dellavolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.4. Questa Corte, già prima dell’introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso dipatteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esoneral'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da consideraresufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capod'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con ilrichiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi alvaglio;5. Per quanto osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue,ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA]