CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Trento con ordinanza del 20/6/2023 ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di delitti di riciclaggio di somme provento della vendita su tutto il territorio nazionale di cocaina proveniente dal mercato colombiano con il sistema del pagamento dopo la vendita, ed altresì in ordine al reato-fine di riciclaggio della somma di euro 265.000,00 consegnata ad un agente sotto copertura, versandola a Trento su conto corrente Da questo indicato. Ad avviso del Tribunale, avendo il Giordano partecipato al reato presupposto della condotta contestatagli, questa costituirebbe un mero post factum non punibile, per la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 648 bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento, articolando due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per aver ritenuto il provvedimento impugnato che la condotta del Giordano non fosse riconducibile al delitto di riciclaggio, implicitamente perché il denaro dallo stesso consegnato all'agente sotto copertura sarebbe proprio ed esattamente quello dallo stesso guadagnato con i reati in materia di narcotraffico per i quali era indagato dalla Procura di Milano. Il pubblico ministero ricorrente cita, invece, a tal proposito, alcune pronunce di questa Corte secondo cui la mancata individuazione del reato presupposto, comunque desumibile da prove logiche, lungi dall'escludere il delitto di riciclaggio, contribuisca ad affermare la responsabilità ex art. 648 bis cod. pen. 2.2. Vizio di motivazione, per non aver riconosciuto il Tribunale del riesame la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di partecipazione all'associazione per delinquere ed autoriciclaggio. Sotto quest'ultimo profilo rileva che, a voler ritenere che il Giordano avesse partecipato al delitto presupposto, il Tribunale del riesame avrebbe comunque dovuto riconoscere la gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648 ter cod. pen. Quanto, invece, al profilo associativo, si osserva che le indagini hanno rilevato una struttura criminale complessa - descritta anche nell'ordinanza impugnata - dedita all'attività di organizzazione del narcotraffico con il sistema delle cessioni a credito, soprattutto dalla Colombia, alla raccolta dei proventi di questo ed al successivo riciclaggio di questi ultimi. L'ordinanza impugnata ha ben descritto i diversi livelli di partecipazione dei sodali, ponendo al terzo livello i sodali con ruolo meramente esecutivo, tra i quali i corrieri, ed indicandoli a completa disposizione dell'organizzazione, e tuttavia, non riconoscendo la gravità indiziaria per il reato fine di riciclaggio, in contraddizione con le precedenti affermazioni ha ritenuto cadesse anche la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416 cod, pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'ordinanza impugnata ha dato conto di una complessa attività di indagine volta a verificare l'ipotesi accusatoria relativa all'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di delitti di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti nel territorio nazionale ed all'estero, nonché di plurimi episodi di riciclaggio transnazionale. Nel valutare le risultanze probatorie, dalle quali è emerso anche il coinvolgimento di un agente undercover e di una persona interposta, nell'ambito di un'attività di indagine autorizzata ai sensi dell'art. 9 della I. n. 146 del 16/3/2006, il Tribunale del riesame (alla pag. 7 dell'ordinanza impugnata) ha ritenuto "ravvisabile un quadro gravemente indiziario in ordine alla sussistenza oggettiva" del reato associativo, potendosi delineare, sulla base delle risultanze investigative, "l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, articolata e gestita sulla base di un preciso riparto di ruoli tra sodali, anche in senso gerarchico", volta alla raccolta dei proventi del narcotraffico e del riciclaggio del denaro. In particolare, l'ordinanza ha riconosciuto tre livelli di partecipazione all'attività criminosa: a) il livello superiore, costituito da soggetti con rapporti diretti con gli esponenti dei cartelli colombiani, e dediti all'organizzazione delle operazioni di raccolta dalle consorterie che gestivano lo spaccio; b) il livello intermedio, costituito dai brokers, incaricati dal livello superiore di organizzare e gestire, a livello nazionale, la raccolta del denaro: tra questi, l'ordinanza ha dato atto essere stato individuato a livello nazionale il solo coindagato [OSCURATO:PERSONA]; c) il livello inferiore, costituito da soggetti che ricevevano il denaro dalle consorterie locali e lo consegnavano al prelevatore, che agiva quale intermediario locale del broker. Con riferimento all'episodio di riciclaggio contestato al Giordano, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che lo stesso risulta aver effettuato una consegna di denaro - in particolare di 265.000 euro - all'agente sotto copertura, seguendo il medesimo modus operandi degli altri episodi contestati, atteso che il luogo e l'ora dell'incontro erano stati comunicati dal predetto Rosi all'agente undercover, che si era fatto riconoscere con il token in uso all'organizzazione. Nonostante ciò, l'ordinanza impugnata non ha riconosciuto la gravità degli indizi in ordine al delitto di riciclaggio valorizzando il dato - documentato dalla difesa del ricorrente - costituito dalla sottoposizione del Giordano a misura cautelare carceraria in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r 309/90, di cui al capo 59), per aver partecipato quale promotore, organizzatore e dirigente di un'organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di cocaina, e del reato fine di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, inerente il narcotraffico di hashish e cocaina commesso in Milano e provincia dal maggio 2020, contestato al capo 60). Ad avviso del Tribunale del riesame, infatti, il denaro consegnato dal Giordano altro non era che il provento della rivendita da parte sua dello stupefacente da lui effettuata nell'ambito dell'associazione contestatagli. Nel riconoscere al Giordano la qualità di autore del reato presupposto, il provvedimento impugnato ha ritenuto potersi individuare quest'ultimo nella sua tipologia, "da ricondursi alle fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, non essendo in ogni caso necessaria la sua ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali". 1.1. Giova, però, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel riconoscere che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648-bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell'associazione (cfr. Sez. 2, n. 10582 del 14/02/2003, Bertolotti, Rv. 223689; Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Carciati ed altri, Rv. 232524; da ultimo, Sez. 2 , n. 5730 del 20/09/2019, Russo, Rv. 278244; così anche Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262758, secondo la quale, nel momento in cui il partecipe di un'associazione per delinquere cd. semplice può concorrere nella commissione del delitto di riciclaggio dei proventi derivanti dai reati-scopo della associazione stessa, si finisce con il dimostrare l'assenza di correlazione tra il delitto associativo - in quanto tale - ed i profitti conseguiti mediante la realizzazione del programma criminoso). Tali principi, elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'associazione per delinquere semplice, non possono che estendersi anche all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non potendo, invece, applicarsi a questa l'opposto principio elaborato dalla sentenza delle Sezioni unite secondo cui delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259586). Invero, mentre nell'associazione a delinquere di stampo mafioso è la stessa esistenza della consorteria in sé a produrre ricchezza economica individuale e collettiva, nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, così come nell'associazione a delinquere semplice, detto effetto di "arricchimento" è certamente inesistente a livello generale, potendosi determinare solo in conseguenza della realizzazione dei reati-fine. Le associazioni di stampo mafioso, infatti, cercano il loro arricchimento non solo mediante la commissione di azioni criminose ma anche in numerosi e diversi altri modi, quali il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività economiche mediante il metodo mafioso, la realizzazione di profitti o vantaggi avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano: di tal che, si riconosce come il delitto di associazione di tipo mafioso sia autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti (cfr., Sez. 2 , n. 5730 del 20/09/2019, Russo, Rv. 278244; Sez. 6, n. 45643 del 30/10/2009, Papale, n.m.; Sez. 1, n. 6930 del 27/11/2008, Ceccherini, Rv. 243223; Sez. 1, n. 2451 del 27/11/2008, Franchetti, Rv. 242723; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, Benedetti, Rv. 242665; Sez. 1, n. 1024 del 27/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242512). Di contro, le associazioni dedite solo al traffico di stupefacenti, così come le associazioni a delinquere semplici, non sono di per sé produttive di proventi illeciti che, se conseguiti, costituiscono il "frutto" degli eventuali reati-fine: si può, pertanto, affermare che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non vi sia alcun rapporto di "presupposizione", con conseguente inoperatività della causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648-bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato.1.2. Correttamente, peraltro, l'ordinanza impugnata ha rilevato che non può configurare l'attività delittuosa prevista dall'art.648 bis cod. pen. la condotta prevista da tale norma che sia posta in essere su denaro ricavato dal traffico di stupefacenti svolto del medesimo soggetto, ma a tal riguardo deve riconoscersi il carattere meramente assertivo dell'assunto secondo cui la somma di denaro consegnata dal ricorrente all'agente di copertura costituirebbe proprio "il provento del narcotraffico cui esso stesso aveva partecipato nel suo ruolo di partecipe dell'organizzazione criminale a ciò deputata operante in Milano, concretizzatasi tra l'altro nel reato fine posto in essere nel maggio 2020 in Milano e provincia", e non già il provento degli abituali traffici di stupefacenti realizzati da altri sodali o da componenti altri sodalizi, non avendo l'ordinanza impugnata evidenziato alcun elemento di collegamento, di carattere temporale o di altra natura, tra i due episodi, ed avendo, invece, ben specificato come i soggetti (indicati "del livello inferiore"), che ricevevano il denaro dalle consorterie locali per consegnarlo al prelevatore, avessero rapporti anche con altre strutture associative dedite al narcotraffico. 2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l'ufficio ricorrente si duole che, anche a voler ritenere che il Giordano avesse partecipato al delitto presupposto, il Tribunale del riesame avrebbe comunque dovuto riconoscere la gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648 ter cod. pen., non avendo l'ordinanza impugnata tratto le dovute conseguenze dai principi giurisprudenziali dalla stessa evocati secondo cui, n tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento. (Sez. 2 , n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477), atteso che la clausola di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. non può certo operare in favore dell'autore del delitto presupposto che, avendo conseguito profitti illeciti in denaro, effettui operazioni di movimentazione bancaria che ostacolino l'accertamento dell'origine illecita delle somme di denaro impiegate. (Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, Guido, Rv. 284390). L'ordinanza impugnata, infatti, dopo aver correttamente richiamato tali principi, non ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine al delitto di autoriciclaggio con la generica e sintetica argomentazione secondo cui "la assoluta mancanza di rapporti ed interessamenti dei corrieri sulle specifiche sorti successive alle consegne (del denaro: n.d.e.), in quanto esecutori operanti al livello più basso del tessuto organizzativo creato ed operante nell'ambito di un sofisticato sistema volto a far convogliare le masse di denaro di provenienza delittuosa nel circuito di lavorazione dello stesso funzionale ad ostacolare l'identificazione della relativa provenienza", non consentirebbe di ritenere che gli stessi avessero necessariamente consapevolezza delle operazioni economiche/o finanziarie successive sul denaro che consegnavano, destinato ad essere gestito dopo il loro intervento secondo le istruzioni dei livelli superiori.Deve rilevarsi, però, che in precedenza (alla pag. 16) la stessa ordinanza impugnata aveva riconosciuto che il ricorrente, "parte del sofisticato meccanismo deputato alla ripulitura" del denaro di provenienza delittuosa, nell'incontrarsi per la consegna con soggetto a lui sconosciuto "dovesse essere a conoscenza che di un'operazione funzionale alla ripulitura si dovesse trattare, a non del pagamento diretto della droga". Si tratta di affermazione che appare in contraddizione con le conclusioni alle quali giunge poi l'ordinanza impugnata, atteso che ai fini della configurazione dell'autoriciclaggio deve ritenersi sufficiente la consapevolezza di contribuire, con il trasferimento del denaro o di altre utilità, ad operazioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di tali beni, ma non occorre anche la consapevolezza delle specifiche modalità con le quali verranno poi realizzate le operazioni successive volte al medesimo fine. 3. Del tutto inidonea a rendere conto delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento impugnato, infine, è la sintetica affermazione che conclude quest'ultimo con l'affermazione secondo cui, in conseguenza del venir meno dell'ipotizzato "concorso dell'indagato nel delitto presupposto del riciclaggio", verrebbe meno "anche la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione" contestatagli, affermazione, peraltro, in insanabile contraddizione con la precedente descrizione di un'organizzazione stabile, ben strutturata e connotata da una precisa ripartizione di ruoli tra i sodali, e con l'attribuzione della qualità di intranei ora ai corrieri del sodalizio, ora specificamente allo stesso Giordano. 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio che rivaluti la sussistenza della gravità degli indizi di colpevolezza del ricorrente in relazione alle diverse figure di reato di cui sopracolmandole lacune e le aporie motivazionali dinanzi indicate alla luce dei principi di diritto ricordati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al