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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23420/2026

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le del riesame di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato il ricorso e insistito per il suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato la richiestadi riesame proposta contro l’ordinanza con cui il Giudice dell’udienza preliminaredello stesso Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della cu-stodia in carcere.2.

L’imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso con-tro l’ordinanza enunciando i motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp.2.1 Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 275comma 1 bis cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha confermato l’ordinanza delG.U.P. nonostante la sua emissione a seguito di una richiesta di applicazione for-mulata prima della sentenza di condanna di primo grado e nonostante la preclu-sione derivante da un precedente provvedimento di rigetto di analoga richiesta poiconfermato, a sua volta, in sede di impugnazione.Con lo stesso motivo si deduce inoltre l’inosservanza di norme processualiin quanto il Tribunale, in merito alla suddetta eccezione, ha omesso di dichiararela nullità assoluta del provvedimento applicativo ai sensi degli artt. 178, 1° commalett. b) e 179 cod. proc. pen.Osserva il ricorrente che la misura è stata disposta il 12 gennaio 2026, valea dire il giorno stesso della condanna di primo grado inflitta al [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia,la richiesta risulta presentata il precedente 9 gennaio e dunque in violazionedell’art. 275 comma 1 bis cod. proc. pen.La norma prevede infatti che, contestualmente alla sentenza di condanna,l’esame delle esigenze cautelari sia effettuato tenendo conto dell’esito del proce-dimento, delle modalità dei fatti e degli elementi sopravvenuti quando, a seguitodella sentenza, diano conto di una delle esigenze ex art. 274 lett. b) e c) cod. proc.pen.Ne consegue che una richiesta presentata prima della sentenza di condannasi pone al di fuori della previsione normativa anche sotto il profilo sostanziale, enon solo formale, dal momento che non può fondarsi su presupposti che ancoranon si sono verificati.Il Tribunale, a fronte di tale eccezione, si è limitato a rispondere che lanorma non preclude la proposizione della richiesta prima della sentenza di con-danna e, nel caso di specie, consente di superare il giudicato cautelare formatosiin relazione al rigetto, divenuto definitivo, del precedente appello del pubblico mi-nistero.La giurisprudenza di legittimità reperibile sul punto, osserva il ricorrente,ha però sancito il principio per cui la valutazione delle esigenze cautelari debbaavvenire contestualmente alla pronuncia di condanna e questo non solo ad operadel giudice ma anche del pubblico ministero che formuli la richiesta, poichéquest’ultima si porrebbe in contrasto, altrimenti, con il giudicato cautelare: neconsegue che il giudice, qualora la richiesta non sia presentata nei tempi previstidalla norma ma in precedenza, non potrà accoglierla in quanto compiuta in viola-zione della norma processuale e dunque senza la necessaria legittimazione.In sostanza, dunque, il giudice ha nel caso di specie proceduto ex officio,in assenza di una valida richiesta del pubblico ministero e in violazione, pertanto,del principio generale che presuppone un’iniziativa dell’organo dell’accusa in ma-teria di applicazione di misure cautelari.

Ne consegue che ricorre nel caso di speciela nullità assoluta prima richiamata, come peraltro sancito anche dalle SezioniUnite di questa Corte con riguardo all’emissione di misura cautelare non precedutada richiesta del pubblico ministero.2.2 Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazionenella parte che esclude l’esistenza di elementi di novità nella sentenza di condannariguardo al quadro cautelare ma, nel contempo, attesta l’emergere di un ruolo dimaggior spicco dell’imputato valorizzando le precedenti considerazioni del Tribu-nale del riesame in sede di rigetto di appello del pubblico ministero, nonostanteche tale decisione avesse ravvisato l’insussistenza proprio delle esigenze cautelari.Il Tribunale ha inoltre valutato in chiave negativa il fatto che l’imputato non avesserilasciato dichiarazioni, trascurando che tale legittima scelta processuale non puòessere valutata per ravvisare la sussistenza delle esigenze cautelari.Il provvedimento impugnato inoltre valorizza, ai fini delle esigenze cautelarie della dimostrazione di una maggior pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], il fatto che duecollaboratori di giustizia, nel corso del processo, lo abbiano descritto come ele-mento di sostegno del coimputato [OSCURATO:PERSONA], a sua volta membro e “ambasciatore”del clan Senese.

Ora, non solo tale affermazione amplia il perimetro dell’imputa-zione, che delineava un semplice ruolo di uomo di fiducia e autista del [OSCURATO:PERSONA],ma è puramente ripetitiva di ciò che il Tribunale del riesame aveva già spiegatonel già richiamato provvedimento di rigetto dell’appello proposto dal pubblico mi-nistero; in tale sede, peraltro, il Tribunale, nonostante avesse evidenziato tali ele-menti, aveva comunque escluso la sussistenza di esigenze cautelari e dunque nelprovvedimento impugnato si è, di fatto, valorizzato un elemento che non solo nonera nuovo ma non era stato neanche giudicato rilevante sul piano del giudizio dipericolosità.Il provvedimento impugnato valorizza inoltre le dichiarazioni del collabora-tore Bellusci, benché questi abbia riconosciuto solo dubitativamente in fotografiail [OSCURATO:PERSONA] come accompagnatore del [OSCURATO:PERSONA] e abbia detto di ignorarne il nome.Inoltre, la partecipazione al matrimonio di tale [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersiindicativa di un ruolo più importante di quello di semplice autista del [OSCURATO:PERSONA],essendo viceversa verosimile che anche un soggetto con questa mansione potesseessere ammesso a tale evento in quanto vicino a un membro del clan.Il Tribunale poi si contraddice nel momento in cui da un lato afferma che icollaboratori Cerbo e Bellusci non conoscevano il nome del ricorrente, così di fattocertificandone un ruolo secondario, ma dall’altro afferma che la partecipazione alsuddetto matrimonio era indicativa di una posizione di spicco nel clan.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della moti-vazione in quanto il provvedimento impugnato ha desunto il pericolo di fuga dallamera entità della pena inflitta e dalla latitanza di altri coimputati, nonostante laprovata tendenza del [OSCURATO:PERSONA] a rispettare l’esecuzione di provvedimenti restrittividella libertà personale (detenzione domiciliare).

In particolare, il Tribunale ha va-lorizzato quali elementi sopravvenuti la latitanza del [OSCURATO:PERSONA] e il pur brevissimoperiodo in cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA] si è sottratto all’esecuzione del prov-vedimento applicativo di custodia in carcere.

Si tratta di elementi insufficienti adar conto della concretezza del pericolo di fuga, anche perché il Tribunale ha in-giustificatamente sottovalutato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], pur libero, non si è maiallontanato durante le indagini e il processo, né ha mai dato segno di avere questointento.

Erra inoltre il Tribunale nel ritenere la detenzione domiciliare l’unica eforzata causa del distacco dalle attività del clan, visto che la partecipazione al reatosi arresta al settembre 2021 mentre l’esecuzione della misura suddetta è addirit-tura del novembre 2022.

Insignificanti, infine, i precedenti penali dell’imputato aifini del giudizio sulle esigenze cautelari, trattandosi di due condanne per fatti dilieve entità in materia di sostanze stupefacenti.3.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.I difensori del ricorrente hanno effettuato una serie di produzioni documen-tali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, osserva la Corte che l’art. 275 comma 1 biscod. proc. pen. non individua la sentenza di condanna come presupposto dellalegittimazione del pubblico ministero a chiedere l’applicazione della misura, bensìcome uno dei parametri cui il giudice deve attenersi nella valutazione delle esi-genze cautelari.Tale conclusione si ricava dallo stesso testo della norma, che non reca al-cuna delimitazione temporale della richiesta del pubblico ministero mentre, nelcontempo, risulta espressamente ed esclusivamente incentrata sull’esame delleesigenze cautelari tanto che il riferimento letterale ad esse compare sia all’inizioche al termine del comma.Ma è l’intero testo dell’art. 275 cod. proc. pen., la cui rubrica non a casorecita “Criteri di scelta della misura”, a non contenere alcun cenno ai requisiti dellarichiesta del pubblico ministero quanto, viceversa, una dettagliata disciplina deipoteri del giudice nell’emissione delle misure cautelari; il che concorre ad esclu-dere, in uno con la lettera stessa della norma, che intento del legislatore fossequello di regolare, parallelamente, la legittimazione del pubblico ministero.Sia dal punto di vista testuale che da quello interpretativo, dunque, non èpossibile cogliere né nel comma 1 bis dell’art. 275 cod. proc. pen. né nel restodella disposizione in cui esso si inserisce un obbligo del pubblico ministero di pre-sentare la richiesta di misura dopo l’emissione della sentenza di condanna.Ne consegue che non può condividersi la tesi difensiva secondo la qualetale richiesta si rivelerebbe nel caso di specie tamquam non esset e, quindi, ilgiudice avrebbe emesso la misura in violazione del principio generale postodall’art. 291, comma 1 cod. proc. pen.L’eccezione di nullità è quindi infondata.1.2 In ordine al secondo motivo, si rileva in primo luogo che l’ordinanzaimpugnata non reca alcuna contraddizione nel momento in cui fa riferimento all’as-senza di elementi di novità e, nel contempo, al fatto che l’esito del giudizio dicognizione dà conto di una maggiore pericolosità del ricorrente: nel primo caso,infatti, il Tribunale cita espressamente l’art. 273 cod. proc. pen. e dunque si rife-risce inequivocamente non già alle esigenze cautelari ma al diverso requisito dellagravità indiziaria (che in questa sede è fuori discussione).In secondo luogo, è un dato di fatto che le dichiarazioni dei collaboratoriCerbo e Bellusci rappresentino oggettivamente un novum rispetto agli elementi inprecedenza acquisiti.

Ora, è pur vero che il Tribunale, in sede di rigetto dell’appelloper mancanza delle esigenze cautelari, aveva qualificato il [OSCURATO:PERSONA] come uomodi fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e precisato che in tale veste egli partecipava alle varieriunioni; ma il provvedimento impugnato sottolinea anche che il Bellusci ha ag-giunto a tale quadro un elemento di novità, avendo riconosciuto il ricorrente comefortemente somigliante al soggetto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto con sé in Lom-bardia per farsi proteggere da lui (pagine 39 e 40).Questo dato è stato quindi giudicato rivelatore di un ruolo che travalicavaquello di semplice autista e uomo di fiducia per esprimere, invece, una posizionedi maggior rilievo in seno all’associazione criminale.Ebbene, osserva la Corte che si tratta di argomento puntuale e tutt’altroche illogico, che, come tale, appare correttamente valorizzato dal Tribunale nelcontesto del giudizio di pericolosità.Ad analoga conclusione si deve giungere in merito al significato che il Tri-bunale, nel confermare l’ordinanza del G.U.P., ha attribuito alla partecipazione delBramonti al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA]: tale episodio è infatti individuatoquale sintomo di un ruolo non marginale del ricorrente anche alla luce di alcunespecifiche intercettazioni ambientali, viceversa non citate in ricorso, indicative aloro volta della cura con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva prescelto i soggetti da invitare (pagina40 del provvedimento impugnato).Ancora, il Tribunale valorizza un’altra conversazione fra presenti in cui ilBramonti, insieme al [OSCURATO:PERSONA], dà istruzioni a un soggetto minorenne sull’uso diun’arma da fuoco: dall’episodio si è infatti tratto un elemento a sostegno sia dellacondivisione del programma criminoso del sodalizio, sia della piena accettazionedel suo carattere armato, circostanza che, a sua volta, è stata utilizzata per raf-forzare il giudizio di pericolosità.Rileva la Corte, dunque, che anche in questo caso si è valorizzato nel qua-dro dell’esame delle esigenze cautelari un argomento specifico, razionale e pari-menti non contestato, in quanto il ricorso non fa cenno a tale passo della motiva-zione.1.3 Passando al terzo e ultimo motivo di ricorso, si osserva che la latitanzadel [OSCURATO:PERSONA] è stata valorizzata per dimostrare la capacità del sodalizio di assicu-rare assistenza e sostegno ai propri membri in caso di fuga: il ragionamento ap-pare anche in questo caso corretto e non viziato dal punto di vista logico, tenutoconto in particolare di due concorrenti dati chiaramente emersi dall’ordinanza ecioè, ad un tempo, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo e la suacontiguità al [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia e guardia del corpo.In secondo luogo, la considerevole entità della pena inflitta, che è certa-mente un elemento sopravvenuto, costituisce dal canto suo un argomento con-creto, solido e non manifestamente illogico a sostegno del pericolo di fuga e dellapericolosità.

Viene infine valorizzata dall’ordinanza impugnata, altrettanto con-gruamente, l’assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 cod. proc. pen.: sul punto il Tribu-nale cita una molteplicità di dati del tutto incontestati e cioè i precedenti penaliper reati in materia di stupefacenti, la mancanza di notizie su dove viva il Bramontie sullo svolgimento di una lecita attività lavorativa, la natura meramente domici-liare e non carceraria dell’esperienza detentiva maturata dal novembre 2022all’agosto 2023; tutti questi elementi, unitariamente considerati, sono stati per-tanto ritenuti tali da neutralizzare il semplice dato del decorso del tempo, pur ri-salendo le ultime condotte contestate al 2021, e ad escluderne l’idoneità ad atte-stare l’interruzione dei legami con l’associazione mafiosa, quando anzi, rileva an-cora il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere mai esplicitato alcun segnale didistacco da essa.Nulla di lacunoso, arbitrario o manifestamente illogico si coglie in questavalutazione, che appare anzi corretta e scaturita da un compiuto esame dei motiviposti a sostegno della richiesta di riesame.

La mancanza di elementi idonei a va-nificare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari risulta dunque argo-mentata in termini che si sottraggono ad una censura in sede di legittimità.2.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le del riesame di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato il ricorso e insistito per il suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato la richiestadi riesame proposta contro l’ordinanza con cui il Giudice dell’udienza preliminaredello stesso Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della cu-stodia in carcere.2. L’imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso con-tro l’ordinanza enunciando i motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp.2.1 Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 275comma 1 bis cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha confermato l’ordinanza delG.U.P. nonostante la sua emissione a seguito di una richiesta di applicazione for-mulata prima della sentenza di condanna di primo grado e nonostante la preclu-sione derivante da un precedente provvedimento di rigetto di analoga richiesta poiconfermato, a sua volta, in sede di impugnazione.Con lo stesso motivo si deduce inoltre l’inosservanza di norme processualiin quanto il Tribunale, in merito alla suddetta eccezione, ha omesso di dichiararela nullità assoluta del provvedimento applicativo ai sensi degli artt. 178, 1° commalett. b) e 179 cod. proc. pen.Osserva il ricorrente che la misura è stata disposta il 12 gennaio 2026, valea dire il giorno stesso della condanna di primo grado inflitta al [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia,la richiesta risulta presentata il precedente 9 gennaio e dunque in violazionedell’art. 275 comma 1 bis cod. proc. pen.La norma prevede infatti che, contestualmente alla sentenza di condanna,l’esame delle esigenze cautelari sia effettuato tenendo conto dell’esito del proce-dimento, delle modalità dei fatti e degli elementi sopravvenuti quando, a seguitodella sentenza, diano conto di una delle esigenze ex art. 274 lett. b) e c) cod. proc.pen.Ne consegue che una richiesta presentata prima della sentenza di condannasi pone al di fuori della previsione normativa anche sotto il profilo sostanziale, enon solo formale, dal momento che non può fondarsi su presupposti che ancoranon si sono verificati.Il Tribunale, a fronte di tale eccezione, si è limitato a rispondere che lanorma non preclude la proposizione della richiesta prima della sentenza di con-danna e, nel caso di specie, consente di superare il giudicato cautelare formatosiin relazione al rigetto, divenuto definitivo, del precedente appello del pubblico mi-nistero.La giurisprudenza di legittimità reperibile sul punto, osserva il ricorrente,ha però sancito il principio per cui la valutazione delle esigenze cautelari debbaavvenire contestualmente alla pronuncia di condanna e questo non solo ad operadel giudice ma anche del pubblico ministero che formuli la richiesta, poichéquest’ultima si porrebbe in contrasto, altrimenti, con il giudicato cautelare: neconsegue che il giudice, qualora la richiesta non sia presentata nei tempi previstidalla norma ma in precedenza, non potrà accoglierla in quanto compiuta in viola-zione della norma processuale e dunque senza la necessaria legittimazione.In sostanza, dunque, il giudice ha nel caso di specie proceduto ex officio,in assenza di una valida richiesta del pubblico ministero e in violazione, pertanto,del principio generale che presuppone un’iniziativa dell’organo dell’accusa in ma-teria di applicazione di misure cautelari. Ne consegue che ricorre nel caso di speciela nullità assoluta prima richiamata, come peraltro sancito anche dalle SezioniUnite di questa Corte con riguardo all’emissione di misura cautelare non precedutada richiesta del pubblico ministero.2.2 Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazionenella parte che esclude l’esistenza di elementi di novità nella sentenza di condannariguardo al quadro cautelare ma, nel contempo, attesta l’emergere di un ruolo dimaggior spicco dell’imputato valorizzando le precedenti considerazioni del Tribu-nale del riesame in sede di rigetto di appello del pubblico ministero, nonostanteche tale decisione avesse ravvisato l’insussistenza proprio delle esigenze cautelari.Il Tribunale ha inoltre valutato in chiave negativa il fatto che l’imputato non avesserilasciato dichiarazioni, trascurando che tale legittima scelta processuale non puòessere valutata per ravvisare la sussistenza delle esigenze cautelari.Il provvedimento impugnato inoltre valorizza, ai fini delle esigenze cautelarie della dimostrazione di una maggior pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], il fatto che duecollaboratori di giustizia, nel corso del processo, lo abbiano descritto come ele-mento di sostegno del coimputato [OSCURATO:PERSONA], a sua volta membro e “ambasciatore”del clan Senese. Ora, non solo tale affermazione amplia il perimetro dell’imputa-zione, che delineava un semplice ruolo di uomo di fiducia e autista del [OSCURATO:PERSONA],ma è puramente ripetitiva di ciò che il Tribunale del riesame aveva già spiegatonel già richiamato provvedimento di rigetto dell’appello proposto dal pubblico mi-nistero; in tale sede, peraltro, il Tribunale, nonostante avesse evidenziato tali ele-menti, aveva comunque escluso la sussistenza di esigenze cautelari e dunque nelprovvedimento impugnato si è, di fatto, valorizzato un elemento che non solo nonera nuovo ma non era stato neanche giudicato rilevante sul piano del giudizio dipericolosità.Il provvedimento impugnato valorizza inoltre le dichiarazioni del collabora-tore Bellusci, benché questi abbia riconosciuto solo dubitativamente in fotografiail [OSCURATO:PERSONA] come accompagnatore del [OSCURATO:PERSONA] e abbia detto di ignorarne il nome.Inoltre, la partecipazione al matrimonio di tale [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersiindicativa di un ruolo più importante di quello di semplice autista del [OSCURATO:PERSONA],essendo viceversa verosimile che anche un soggetto con questa mansione potesseessere ammesso a tale evento in quanto vicino a un membro del clan.Il Tribunale poi si contraddice nel momento in cui da un lato afferma che icollaboratori Cerbo e Bellusci non conoscevano il nome del ricorrente, così di fattocertificandone un ruolo secondario, ma dall’altro afferma che la partecipazione alsuddetto matrimonio era indicativa di una posizione di spicco nel clan.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della moti-vazione in quanto il provvedimento impugnato ha desunto il pericolo di fuga dallamera entità della pena inflitta e dalla latitanza di altri coimputati, nonostante laprovata tendenza del [OSCURATO:PERSONA] a rispettare l’esecuzione di provvedimenti restrittividella libertà personale (detenzione domiciliare). In particolare, il Tribunale ha va-lorizzato quali elementi sopravvenuti la latitanza del [OSCURATO:PERSONA] e il pur brevissimoperiodo in cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA] si è sottratto all’esecuzione del prov-vedimento applicativo di custodia in carcere. Si tratta di elementi insufficienti adar conto della concretezza del pericolo di fuga, anche perché il Tribunale ha in-giustificatamente sottovalutato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], pur libero, non si è maiallontanato durante le indagini e il processo, né ha mai dato segno di avere questointento. Erra inoltre il Tribunale nel ritenere la detenzione domiciliare l’unica eforzata causa del distacco dalle attività del clan, visto che la partecipazione al reatosi arresta al settembre 2021 mentre l’esecuzione della misura suddetta è addirit-tura del novembre 2022. Insignificanti, infine, i precedenti penali dell’imputato aifini del giudizio sulle esigenze cautelari, trattandosi di due condanne per fatti dilieve entità in materia di sostanze stupefacenti.3. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.I difensori del ricorrente hanno effettuato una serie di produzioni documen-tali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, osserva la Corte che l’art. 275 comma 1 biscod. proc. pen. non individua la sentenza di condanna come presupposto dellalegittimazione del pubblico ministero a chiedere l’applicazione della misura, bensìcome uno dei parametri cui il giudice deve attenersi nella valutazione delle esi-genze cautelari.Tale conclusione si ricava dallo stesso testo della norma, che non reca al-cuna delimitazione temporale della richiesta del pubblico ministero mentre, nelcontempo, risulta espressamente ed esclusivamente incentrata sull’esame delleesigenze cautelari tanto che il riferimento letterale ad esse compare sia all’inizioche al termine del comma.Ma è l’intero testo dell’art. 275 cod. proc. pen., la cui rubrica non a casorecita “Criteri di scelta della misura”, a non contenere alcun cenno ai requisiti dellarichiesta del pubblico ministero quanto, viceversa, una dettagliata disciplina deipoteri del giudice nell’emissione delle misure cautelari; il che concorre ad esclu-dere, in uno con la lettera stessa della norma, che intento del legislatore fossequello di regolare, parallelamente, la legittimazione del pubblico ministero.Sia dal punto di vista testuale che da quello interpretativo, dunque, non èpossibile cogliere né nel comma 1 bis dell’art. 275 cod. proc. pen. né nel restodella disposizione in cui esso si inserisce un obbligo del pubblico ministero di pre-sentare la richiesta di misura dopo l’emissione della sentenza di condanna.Ne consegue che non può condividersi la tesi difensiva secondo la qualetale richiesta si rivelerebbe nel caso di specie tamquam non esset e, quindi, ilgiudice avrebbe emesso la misura in violazione del principio generale postodall’art. 291, comma 1 cod. proc. pen.L’eccezione di nullità è quindi infondata.1.2 In ordine al secondo motivo, si rileva in primo luogo che l’ordinanzaimpugnata non reca alcuna contraddizione nel momento in cui fa riferimento all’as-senza di elementi di novità e, nel contempo, al fatto che l’esito del giudizio dicognizione dà conto di una maggiore pericolosità del ricorrente: nel primo caso,infatti, il Tribunale cita espressamente l’art. 273 cod. proc. pen. e dunque si rife-risce inequivocamente non già alle esigenze cautelari ma al diverso requisito dellagravità indiziaria (che in questa sede è fuori discussione).In secondo luogo, è un dato di fatto che le dichiarazioni dei collaboratoriCerbo e Bellusci rappresentino oggettivamente un novum rispetto agli elementi inprecedenza acquisiti. Ora, è pur vero che il Tribunale, in sede di rigetto dell’appelloper mancanza delle esigenze cautelari, aveva qualificato il [OSCURATO:PERSONA] come uomodi fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e precisato che in tale veste egli partecipava alle varieriunioni; ma il provvedimento impugnato sottolinea anche che il Bellusci ha ag-giunto a tale quadro un elemento di novità, avendo riconosciuto il ricorrente comefortemente somigliante al soggetto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto con sé in Lom-bardia per farsi proteggere da lui (pagine 39 e 40).Questo dato è stato quindi giudicato rivelatore di un ruolo che travalicavaquello di semplice autista e uomo di fiducia per esprimere, invece, una posizionedi maggior rilievo in seno all’associazione criminale.Ebbene, osserva la Corte che si tratta di argomento puntuale e tutt’altroche illogico, che, come tale, appare correttamente valorizzato dal Tribunale nelcontesto del giudizio di pericolosità.Ad analoga conclusione si deve giungere in merito al significato che il Tri-bunale, nel confermare l’ordinanza del G.U.P., ha attribuito alla partecipazione delBramonti al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA]: tale episodio è infatti individuatoquale sintomo di un ruolo non marginale del ricorrente anche alla luce di alcunespecifiche intercettazioni ambientali, viceversa non citate in ricorso, indicative aloro volta della cura con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva prescelto i soggetti da invitare (pagina40 del provvedimento impugnato).Ancora, il Tribunale valorizza un’altra conversazione fra presenti in cui ilBramonti, insieme al [OSCURATO:PERSONA], dà istruzioni a un soggetto minorenne sull’uso diun’arma da fuoco: dall’episodio si è infatti tratto un elemento a sostegno sia dellacondivisione del programma criminoso del sodalizio, sia della piena accettazionedel suo carattere armato, circostanza che, a sua volta, è stata utilizzata per raf-forzare il giudizio di pericolosità.Rileva la Corte, dunque, che anche in questo caso si è valorizzato nel qua-dro dell’esame delle esigenze cautelari un argomento specifico, razionale e pari-menti non contestato, in quanto il ricorso non fa cenno a tale passo della motiva-zione.1.3 Passando al terzo e ultimo motivo di ricorso, si osserva che la latitanzadel [OSCURATO:PERSONA] è stata valorizzata per dimostrare la capacità del sodalizio di assicu-rare assistenza e sostegno ai propri membri in caso di fuga: il ragionamento ap-pare anche in questo caso corretto e non viziato dal punto di vista logico, tenutoconto in particolare di due concorrenti dati chiaramente emersi dall’ordinanza ecioè, ad un tempo, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo e la suacontiguità al [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia e guardia del corpo.In secondo luogo, la considerevole entità della pena inflitta, che è certa-mente un elemento sopravvenuto, costituisce dal canto suo un argomento con-creto, solido e non manifestamente illogico a sostegno del pericolo di fuga e dellapericolosità. Viene infine valorizzata dall’ordinanza impugnata, altrettanto con-gruamente, l’assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 cod. proc. pen.: sul punto il Tribu-nale cita una molteplicità di dati del tutto incontestati e cioè i precedenti penaliper reati in materia di stupefacenti, la mancanza di notizie su dove viva il Bramontie sullo svolgimento di una lecita attività lavorativa, la natura meramente domici-liare e non carceraria dell’esperienza detentiva maturata dal novembre 2022all’agosto 2023; tutti questi elementi, unitariamente considerati, sono stati per-tanto ritenuti tali da neutralizzare il semplice dato del decorso del tempo, pur ri-salendo le ultime condotte contestate al 2021, e ad escluderne l’idoneità ad atte-stare l’interruzione dei legami con l’associazione mafiosa, quando anzi, rileva an-cora il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere mai esplicitato alcun segnale didistacco da essa.Nulla di lacunoso, arbitrario o manifestamente illogico si coglie in questavalutazione, che appare anzi corretta e scaturita da un compiuto esame dei motiviposti a sostegno della richiesta di riesame. La mancanza di elementi idonei a va-nificare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari risulta dunque argo-mentata in termini che si sottraggono ad una censura in sede di legittimità.2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
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