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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 31535/2026

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dell'impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2025 harigettato l’istanza di autorizzazione ad uscire per un’ora al giorno richiestanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in proroga della detenzionedomiciliare in luogo del differimento pena, con fine pena al 25 giugno 2046.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando la violazione degli artt. 32, 3, 27 Cost e 3 Cedu.La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi per un’ora al giorno è motivatain ragione della insorgenza, su una situazione sanitaria già compromessa, di unapatologia diabetica non compensata che necessita di attività fisica, ragione percui il medico curante gli aveva prescritto di camminare regolarmente tutti igiorni.Il diniego della richiesta autorizzazione equivale, pertanto, ad un diniegoimmotivato di cure e determina l’impossibilità del ricorrente di curarsi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito dirichieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare(art. 47-ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione perviolazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertàpersonale (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01).Nel caso in esame il provvedimento, che involge non solo la libertàpersonale, ma anche il diritto alla salute, è privo di autonoma motivazione,facendo semplicemente riferimento ad un proprio precedente provvedimentononché al parere della DDA.Il richiamo al parere della DDA può avere rilievo ai soli fini di evidenziare lapericolosità sociale del detenuto, che è un dato conosciuto e che è la ragione percui, in luogo del differimento della esecuzione della pena, venne disposta ladetenzione domiciliare; invero la decisione di negare detta autorizzazione deveessere necessariamente il frutto dell’equo contemperamento di due esigenze,l’una inerente la salvaguardia della salute del detenuto e l’altra delmantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.Del processo argomentativo in ragione del quale, a fonte di dettocontemperamento, il [OSCURATO:PERSONA] sia giunto alla decisione impugnata non vi ètraccia nel provvedimento, non essendo così possibile la necessaria valutazionecirca la correttezza del medesimo.2.

Per le ragioni su indicate l’impugnato provvedimento deve essereannullato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di ReggioEmilia.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell'impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2025 harigettato l’istanza di autorizzazione ad uscire per un’ora al giorno richiestanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in proroga della detenzionedomiciliare in luogo del differimento pena, con fine pena al 25 giugno 2046.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando la violazione degli artt. 32, 3, 27 Cost e 3 Cedu.La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi per un’ora al giorno è motivatain ragione della insorgenza, su una situazione sanitaria già compromessa, di unapatologia diabetica non compensata che necessita di attività fisica, ragione percui il medico curante gli aveva prescritto di camminare regolarmente tutti igiorni.Il diniego della richiesta autorizzazione equivale, pertanto, ad un diniegoimmotivato di cure e determina l’impossibilità del ricorrente di curarsi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito dirichieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare(art. 47-ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione perviolazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertàpersonale (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01).Nel caso in esame il provvedimento, che involge non solo la libertàpersonale, ma anche il diritto alla salute, è privo di autonoma motivazione,facendo semplicemente riferimento ad un proprio precedente provvedimentononché al parere della DDA.Il richiamo al parere della DDA può avere rilievo ai soli fini di evidenziare lapericolosità sociale del detenuto, che è un dato conosciuto e che è la ragione percui, in luogo del differimento della esecuzione della pena, venne disposta ladetenzione domiciliare; invero la decisione di negare detta autorizzazione deveessere necessariamente il frutto dell’equo contemperamento di due esigenze,l’una inerente la salvaguardia della salute del detenuto e l’altra delmantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.Del processo argomentativo in ragione del quale, a fonte di dettocontemperamento, il [OSCURATO:PERSONA] sia giunto alla decisione impugnata non vi ètraccia nel provvedimento, non essendo così possibile la necessaria valutazionecirca la correttezza del medesimo.2. Per le ragioni su indicate l’impugnato provvedimento deve essereannullato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di ReggioEmilia.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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