CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FORTI Pierluigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, ritenuta la fondatezza dei motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso conformemente al P.g. per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. : [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe —che, dichiarata la prescrizione degli altri reati oggetto di giudizio, ha riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado anche per il reato di ricettazione (capo F, carta di identità della quale era stato denunziato lo smarrimento), riconoscendo l'attenuante ad effetto speciale del secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 e rideterminando conseguentemente la sanzione inflitta- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello rigettato il motivo di gravame con cui si era sostenuta la insussistenza del reato di ricettazione, atteso che l'imputato aveva utilizzato solo una fotocopia della carta di identità smarrita, dal che non poteva conseguire, tantomeno in ragione del silenzio serbato dall'imputato, la prova logica che egli avesse ricevuto anche l'originale del documento del quale era stato denunziato lo smarrimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Questa stessa Sezione, con sentenza n. 36709, del 27/6/2012 (P.M. in proc. Foschini) ha avuto già modo di affermare, in analoga fattispecie, che il possesso di fotocopie di un documento oggetto di furto non integra gli estremi della condotta punibile del reato di ricettazione, in quanto l'elemento oggettivo del reato consiste nella ricezione della cosa proveniente da un qualsiasi delitto e non nella ricezione di una "copia" della cosa provento di reato. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di discostarsi da un tale indirizzo interpretativo, peraltro già in precedenza percorso (Sez. 2, n. 37538 del 8/7/2009, Rv. 244733): invero l'interesse patrimoniale illecitamente perseguito dall'agente è strettamente collegato alla res ricettata, nella sua specifica identità e solo a quella, in quanto essa sola costituisce provento delle attività delittuose che l'ordinamento intende contrastare attraverso la incriminazione della ricezione posta a valle della illecita "produzione"; giammai la sua copia xerografica, che all'evidenza non coincide con l'originale di illecita provenienza. Né può ritenersi, con la Corte impugnata, che il possesso di una copia (replicabile "n" volte) del documento sia univoco indice del possesso anche dell'originale, proprio in ragione delle infinite possibilità di replica di quell'originale macchiato dalla origine illecita. Tampoco può argomentarsi in tal senso valorizzando il silenzio dell'imputato, che se pure può colorarsi di significato indiziante, laddove il soggetto silente sia trovato nel possesso proprio della res provento di reato (sin da Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Rv. 257983; contra Sez. 6, n. 10951 del 09/07/1993, Rv. 196920 - 01), non può certamente assumere lo stesso valore indicativo ove si tratti del possesso di cosa (copia) da essa evidentemente diversa, perché il possessore potrebbe averla ricevuta non da chi a sua volta deteneva una copia. 1.2. Il fatto accertato non corrisponde pertanto al "tipo" oggetto di incriminazione. 2. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il fatto tipico non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto no Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1