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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 15964/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigra1Fe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice di merito applicato la massima estensione alla riduzione della pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in relazione alla medesima doglianza.

Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel rideterminare la pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante, al positivo contegno processuale assunto dal ricorrente resosi tuttavia autore di una condotta alquanto grave in quanto introduceva in un istituto penitenziario sostanza stupefacente occultata nei suoi indumenti, e all'ingente quantitativo di narcotico.

Il giudice ha dunque preso in considerazione l'atteggiamento di collaborazione manifestato nell'immediatezza dal reo, la giovane età e l'incensuratezza, facendo richiamo ai criteri indicati dall'alt 133 cod. pen., ritenendo congrua la pena di anni tre e mesi otto di reclusione e di euro 18.000,00 di multa.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigra1Fe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice di merito applicato la massima estensione alla riduzione della pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in relazione alla medesima doglianza. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel rideterminare la pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante, al positivo contegno processuale assunto dal ricorrente resosi tuttavia autore di una condotta alquanto grave in quanto introduceva in un istituto penitenziario sostanza stupefacente occultata nei suoi indumenti, e all'ingente quantitativo di narcotico. Il giudice ha dunque preso in considerazione l'atteggiamento di collaborazione manifestato nell'immediatezza dal reo, la giovane età e l'incensuratezza, facendo richiamo ai criteri indicati dall'alt 133 cod. pen., ritenendo congrua la pena di anni tre e mesi otto di reclusione e di euro 18.000,00 di multa. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 15964/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris