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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19303/2024

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23502/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a L’[OSCURATO:PERSONA], frazione Monticchio, via del [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione T ributaria R egionale dell’Abruzzo n. 259/01/2016, depositata il 4 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – IRAP 2009.

R.G.

N.23502/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. All’esito di verifica fiscale, con avviso di accertamento n.

TA3030700241/2014, notificato il 24 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale de L’[OSCURATO:PERSONA] rettificava la dichiarazione dei redditi Mod.

Unico 2010, per l’anno d’imposta 2009, della società [OSCURATO:SOCIETA]., accertando un maggior reddito di € 222.452,00 (in luogo di quello dichiarato di € 162.452,00) ed un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP pari ad € 236.230,00, in luogo di quello dichiarato pari ad € 168.880,00, a seguito del recupero a tassazione ai fini IRES ed IRAP della somma di € 60.000,00, ritenuta indebitamente dedottaquale costo in relazione alla fattura n. 4/2009 emessa dall’associazione sportiva dilettantistica “[OSCURATO:PERSONA]” in data 31 ottobre 2009, ritenuta relativa ad operazioni inesistenti, e dell’ulteriore recupero dell’ IVA correlata della somma di € 12.000,00.

2. Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de L’[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 131/01/2015, depositata in data 16 marzo 2015, lo accoglieva parzialmente, riducendo l’ammontare dei tributi e dei relativi accessori del 60%, ai sensi dell’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, ed appello incidentale da parte del contribuente, la Commissione Tributaria R egionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 259/01/2016, pronunciata il 18 febbraio 2016 e depositata in segreteria il 4 marzo 2016 , accoglieva l’appello principale, rigettando il ricorso originario proposto dal contribuente, e rigettava l’appello incidentale proposto da quest’ultimo, condannando altresì la FDSs.r.l. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

R.G.

N.23502/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza in camera di consigliodel 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, e dell’art. 12 delle disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che la citata norma di cui all’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011 –che prevede la riduzione del 60% dei tributi per coloro che erano residenti nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - si riferisse esclusivamente ai tributi per i quali vi era una riscossione sospesa proprio in ragione del sisma, e quindi non si applicava al caso di specie, relativo a tributi dovuti sulla base di accertamento successivo.

2. L’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 , dispone espressamente che «28.

Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3 - quater , del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto R.G.

N.23502/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle sospensioni, al netto dei versamenti giàeseguiti, è ridotto al 40 per cento».

Ora, questa Corte, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1168, in un giudizio di rimborso dell’IVA su questione analoga, ha sospeso il processo, rinviando alla Corte di giustizia dell'Unione Europea con richiesta di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sulla seguente questione pregiudiziale: «Se i principi dichiarati nell'ordinanza Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in C82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione c/ Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dalla legge n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di IVA nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009».

Poiché il giudizio ha ad oggetto anche l’IVA, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della predetta decisione (in senso analogo, Cass. 24 luglio 2023, n. 22211).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23502/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a L’[OSCURATO:PERSONA], frazione Monticchio, via del [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione T ributaria R egionale dell’Abruzzo n. 259/01/2016, depositata il 4 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – IRAP 2009. R.G. N.23502/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. All’esito di verifica fiscale, con avviso di accertamento n. TA3030700241/2014, notificato il 24 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale de L’[OSCURATO:PERSONA] rettificava la dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2010, per l’anno d’imposta 2009, della società [OSCURATO:SOCIETA]., accertando un maggior reddito di € 222.452,00 (in luogo di quello dichiarato di € 162.452,00) ed un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP pari ad € 236.230,00, in luogo di quello dichiarato pari ad € 168.880,00, a seguito del recupero a tassazione ai fini IRES ed IRAP della somma di € 60.000,00, ritenuta indebitamente dedottaquale costo in relazione alla fattura n. 4/2009 emessa dall’associazione sportiva dilettantistica “[OSCURATO:PERSONA]” in data 31 ottobre 2009, ritenuta relativa ad operazioni inesistenti, e dell’ulteriore recupero dell’ IVA correlata della somma di € 12.000,00. 2. Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de L’[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 131/01/2015, depositata in data 16 marzo 2015, lo accoglieva parzialmente, riducendo l’ammontare dei tributi e dei relativi accessori del 60%, ai sensi dell’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, ed appello incidentale da parte del contribuente, la Commissione Tributaria R egionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 259/01/2016, pronunciata il 18 febbraio 2016 e depositata in segreteria il 4 marzo 2016 , accoglieva l’appello principale, rigettando il ricorso originario proposto dal contribuente, e rigettava l’appello incidentale proposto da quest’ultimo, condannando altresì la FDSs.r.l. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. R.G. N.23502/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza in camera di consigliodel 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, e dell’art. 12 delle disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che la citata norma di cui all’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011 –che prevede la riduzione del 60% dei tributi per coloro che erano residenti nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - si riferisse esclusivamente ai tributi per i quali vi era una riscossione sospesa proprio in ragione del sisma, e quindi non si applicava al caso di specie, relativo a tributi dovuti sulla base di accertamento successivo. 2. L’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 , dispone espressamente che «28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3 - quater , del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto R.G. N.23502/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle sospensioni, al netto dei versamenti giàeseguiti, è ridotto al 40 per cento». Ora, questa Corte, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1168, in un giudizio di rimborso dell’IVA su questione analoga, ha sospeso il processo, rinviando alla Corte di giustizia dell'Unione Europea con richiesta di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sulla seguente questione pregiudiziale: «Se i principi dichiarati nell'ordinanza Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in C82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione c/ Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dalla legge n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di IVA nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009». Poiché il giudizio ha ad oggetto anche l’IVA, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della predetta decisione (in senso analogo, Cass. 24 luglio 2023, n. 22211). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della d
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