CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2 bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, per essersi messo alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, perdendo il controllo del veicolo. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento. (Fattispecie in tema di annullamento parziale con rinvio, per questioni relative alla sospensione condizionale della pena, Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M