CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputata, di condanna alla pena di giustizia per il reato di tentata violenza privata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Fatto di Settembre 2016. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato l'errata applicazione di legge penale in relazione alla fattispecie ex art 56,610 cp, poiché la condotta minacciosa assunta dall'imputata non era finalizzata a far tollerare, fare o omettere alcunché alla persona offesa, risolvendosi nella sola minaccia; per altro verso mancherebbero i requisiti di idoneità ed univocità degli atti richiesti dall'art 56 cp, essendo stata pronunziata la frase minatoria una sola volta mentre la parte civile, oltre ad essersi trattenuta all'interno del locale fino all'arrivo dei Carabinieri, aveva dichiarato nel corso del giudizio di essere uscita dal locale volontariamente. 2.Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione della medesima norma incriminante e della violazione della regola dell'oltre il ragionevole dubbio, avendo i Giudici del merito mancato di soppesare gli interessi economici della parte civile e la gelosia intercorrente tra imputata e parte civile. In tal senso la difesa sostiene, altresì, che nessuno dei testi ascoltati aveva dichiarato di aver visto e/o sentito l'imputata profferire minacce. 3. Col terzo motivo si è dedotta la manifesta illogicità di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei testi, di significato opposto a quelle rilasciate dalla parte civile. 4.Tramite il quarto motivo ci si duole dell'errata applicazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. La difesa della parte civile ha depositato telematicamente memoria conclusiva e nota spese. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente conclusioni e richiesta di liquidazione compensi, precisando che l'imputato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.Con il primo motivo la difesa evoca il principio, più volte espresso da questa Corte, per il quale l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal comportamento in cui si esprime la violenza, sicchè il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (Sez. 5 , Sentenza n. 6208 del 14/12/2020 Ud. (dep. 17/02/2021 ) Rv. 280507 .Massime precedenti Conformi: N. 47575 del 2016 Rv. 268405 - 01, N. 1215 del 2015 Rv. 261743 - 01, N. 10132 del 2018 Rv. 272796. 1.1.11 riferimento è in astratto corretto ma la censura risulta destinata all'inammissibilità sia perché fondata su una inaccettabile richiesta di rivalutazione dei risultati di prova, con specifico riguardo alle dichiarazioni delle persona offesa citate dalla ricorrente a supporto della sua tesi, sia perché non ha relazione con il testo che ha inteso censurare. Sotto il primo profilo occorre sottolineare che la parte civile è stata giudicata credibile ed attendibili le sue dichiarazioni con argomentazioni adeguate e corrette, avendo i Giudici di appello fatto riferimento - alla pagina sei del testo - alla motivazione articolata dal Tribunale, che ha ritenuto la piena credibilità della parte civile ed affidabile la sua testimonianza, sulla base della ricostruzione della vicenda in termini coerenti con gli altri dati probatori. Sotto il secondo profilo la difesa omette di confrontarsi con la ricostruzione complessiva del fatto operata in motivazione, nella quale si è razionalmente posto in rilievo come la condotta minatoria dell'imputata fosse inserita in un contesto in cui il coimputato, al quale l'imputata dava manforte, compiva analoghe condotte finalizzate ad estromettere la parte civile dai locali in cui svolgeva la sua attività e che l'evento del reato non si realizzò solo per l'intervento di terzi. D'altra parte le doglianze ora riproposte risultano meramente ripetitive di quelle avanzate in fase di appello, già giudicate generiche, poiché fondate su una aprioristica attribuzione di una patente di scarsa credibilità alle dichiarazioni della parte civile. Dunque anche per il carattere meramente reiterativo le censure ora in esame sono inammissibili. 2. Il secondo e terzo motivo sono esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto violazioni di legge in relazione alla norma incriminatrice speciale e vizi motivazionali attinenti al tema della valutazione delle dichiarazioni di parte civile e di alcuni testi, anche alla luce del principio dell'oltre il ragionevole dubbio. In proposito, oltre a ribadire quanto già chiarito in relazione alle analoghe doglianze formulate col primo motivo sulla attendibilità della parte civile e delle sue dichiarazioni, va ricordata l'interpretazione di questa Corte regolatrice relativa al canone di cui all'art 533/1 cpp, del quale la difesa evoca la violazione. Si è, infatti, affermato il principio per il quale perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata; in altri termini il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez.2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 278237. Tanto premesso va osservato che, a fronte di una giustificazione della decisione congrua e corretta, la ricorrente si è limitata a dedurre in modo generico la mancata considerazione di dichiarazioni testimoniali di persone che avrebbero riferito di non aver mai assistito a minacce, senza neppure citare i passaggi ritenuti di rilievo e senza neppure dedurne la decisività, essendo, pertanto i motivi ora al vaglio inammissibili. 3.Le censure circa il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'ad 62 bis cp, risultano genericamente formulate, come del resto già nel giudizio di appello, secondo quanto sul punto annotato dai Giudici nisseni,che hanno, altresì, valutato allo scopo la censurabile personalità dell'imputata, desunta dalla condotta tenuta nell'occasione del delitto. La motivazione resa sul punto è pertanto coerente con i principi elaborati da questa Corte, secondo i quali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Altrettanto è a dirsi per il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto,insindacabile in cassazione (Cass, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputata, inoltre, a seguito della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che sono liquidate come da dispositivo. 4. Quanto alla richiesta di liquidazione di compensi presentata dalla difesa dell'imputata deve ribadirsi che competente in proposito è il Giudice del merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità. (Sez. 3, Sentenza n. 41525 del 15/12/2016 Ud. (dep. 12/09/2017) Rv. 271339. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.