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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 42714/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SCIACCAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 29 gennaio 2021 il Tribunale di Sciacca - in funzione di giudice dell'esecuzione - rigettava la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca in data 11 novembre 2019 e la rimessione in termini dell'imputato, con retrocessione del procedimento sino alla fase preliminare.

Con la richiesta veniva dedotta la mancata conoscenza del procedimento penale celebrato a suo carico, atteso che veniva disconosciuta come propria la firma apposta sull'avviso di ricevimento in data 2 maggio 2018 della raccomandata RA8499392377IT, con la quale, acquisito l'indirizzo estero del Dascalescu, lo si invitava, ad eleggere domicilio in Italia, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.Il Tribunale evidenziava che, non avendo l'imputato provveduto ad eleggere domicilio nel territorio italiano, le ulteriori notificazioni relative al procedimento, proseguito in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., sono state ritualmente eseguite presso lo studio del difensore d'ufficio.

Osservava il giudice che la richiesta di rimessione in termini non poteva trovare accoglimento, in quanto Dascalescu si era limitato a disconoscere come propria la sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento della predetta raccomandata, e a produrre una perizia grafica che confermava quanto da lui affermato, ovvero la non paternità della firma in questione, occorrendo invece la proposizione di una querela di falso.

2. Avverso predetto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 168 e 169 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, stante l'omessa valutazione della consulenza grafologica in atti.

In primo luogo, la difesa osserva che il Tribunale ha omesso di verificare in concreto se l'invito ex art. 169 cod. proc. peri. e la relata di notifica fossero completi, limitandosi a sostenere che la sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso.

In realtà, assume la difesa, non sono stati rispettati i presupposti della norma richiamata, non essendo stati indicati l'esatta qualifica rivestita e le generalità del soggetto che aveva ricevuto la notifica, né il luogo della stessa.

In secondo luogo, assume il ricorrente, non è stata rispettata la prescrizione di cui all'art. 169, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della quale l'invito ad eleggere domicilio doveva essere redatto in lingua rumena, atteso che dagli atti non emergeva in alcun modo che Dascalescu, conoscesse la lingua italiana.

Infine, non è stato valorizzato il dato probatorio decisivo rappresentato dalla consulenza grafologica, che dimostrava la sussistenza di falso ideologico ex art. 479 cod. pen., con vizio di travisamento della prova.

In definitiva, deduce la difesa, l'ordinanza impugnata non ha affrontato e verificato la questione della effettiva conoscenza del procedimento da parte del Dascalescu.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che il ricorrente si è limitato a produrre al giudice una consulenza, di per sé inidonea a sorreggere l'accoglimento dell'istanza sottopostagli, secondo la consolidata giurisprudenza.

In merito alla doglianza della mancata traduzione dell'invito, il Pubblico ministero richiama i principi affermati in modo pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali «In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 c.p.p., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (in motivazione la Corte ha valorizzato la circostanza che in nessun momento dell'iter processuale l'imputato aveva evidenziato detta incapacità di comprensione e che lo stesso aveva personalmente presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato)» (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 30379 /2018 Rv. 273246 - 01).». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi non consentiti e manifestamente infondati.

In primo luogo, il Collegio rileva che le doglianze che prospettano l'omessa verifica del contenuto dell'avviso di cui all'art. 169 cod. proc. pen. e l'assenza di traduzione nella lingua rumena di tale avviso, sono nuove, in quanto non dedotte in sede di incidente di esecuzione.

Sul punto si richiama la condivisibile giurisprudenza, secondo la quale anche con riferimento all'incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati (tra le altre, Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421).

Tale preclusione trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice del merito, perché non segnalato con l'incidente di esecuzione.

In secondo luogo, la doglianza con la quale viene dedotta la nullità dell'avviso ex art. 169 cod. proc. pen. per falsità della firma, è manifestamente infondata.

La sottoscrizione - contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale - in quanto contenuta in un atto pubblico, fa piena prova della eseguita notificazione della identità della persona alla quale è stato consegnato il piego e che ha sottoscritto l'atto.

A fronte della natura privilegiata dell'atto pubblico che può produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato, quest'ultimo è, pertanto, onerato di provare il contrario per neutralizzare gli effetti di un atto che, per la natura fidefacente che lo contrassegna, incide sulle situazioni giuridiche sino a quando l'efficacia probatoria perduri (Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277026). [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il principio secondo cui, in difetto di proposizione di querela di falso, deve ritenersi riconducibile all'imputato la firma apposta sull'avviso di ricezione della raccomandata relativa alla notifica dell'atto in questione, con conseguente correlata conoscenza dell'atto stesso, escludendosi, inoltre, secondo l'indirizzo consolidato, che sia sufficiente la presentazione della sola una denuncia per falso in sede penale, che non esige un onere di allegazione e di prova a carico del proponente quale quello richiesto dalla querela di falso (art.221 cod. proc. civ.) (tra le altre, Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267).

2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in(d-a0 6/10/2021

7. ) , Il Consigliere/estensore Il Presidente M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SCIACCAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29 gennaio 2021 il Tribunale di Sciacca - in funzione di giudice dell'esecuzione - rigettava la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca in data 11 novembre 2019 e la rimessione in termini dell'imputato, con retrocessione del procedimento sino alla fase preliminare. Con la richiesta veniva dedotta la mancata conoscenza del procedimento penale celebrato a suo carico, atteso che veniva disconosciuta come propria la firma apposta sull'avviso di ricevimento in data 2 maggio 2018 della raccomandata RA8499392377IT, con la quale, acquisito l'indirizzo estero del Dascalescu, lo si invitava, ad eleggere domicilio in Italia, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.Il Tribunale evidenziava che, non avendo l'imputato provveduto ad eleggere domicilio nel territorio italiano, le ulteriori notificazioni relative al procedimento, proseguito in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., sono state ritualmente eseguite presso lo studio del difensore d'ufficio. Osservava il giudice che la richiesta di rimessione in termini non poteva trovare accoglimento, in quanto Dascalescu si era limitato a disconoscere come propria la sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento della predetta raccomandata, e a produrre una perizia grafica che confermava quanto da lui affermato, ovvero la non paternità della firma in questione, occorrendo invece la proposizione di una querela di falso. 2. Avverso predetto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 168 e 169 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, stante l'omessa valutazione della consulenza grafologica in atti. In primo luogo, la difesa osserva che il Tribunale ha omesso di verificare in concreto se l'invito ex art. 169 cod. proc. peri. e la relata di notifica fossero completi, limitandosi a sostenere che la sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso. In realtà, assume la difesa, non sono stati rispettati i presupposti della norma richiamata, non essendo stati indicati l'esatta qualifica rivestita e le generalità del soggetto che aveva ricevuto la notifica, né il luogo della stessa. In secondo luogo, assume il ricorrente, non è stata rispettata la prescrizione di cui all'art. 169, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della quale l'invito ad eleggere domicilio doveva essere redatto in lingua rumena, atteso che dagli atti non emergeva in alcun modo che Dascalescu, conoscesse la lingua italiana. Infine, non è stato valorizzato il dato probatorio decisivo rappresentato dalla consulenza grafologica, che dimostrava la sussistenza di falso ideologico ex art. 479 cod. pen., con vizio di travisamento della prova. In definitiva, deduce la difesa, l'ordinanza impugnata non ha affrontato e verificato la questione della effettiva conoscenza del procedimento da parte del Dascalescu. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che il ricorrente si è limitato a produrre al giudice una consulenza, di per sé inidonea a sorreggere l'accoglimento dell'istanza sottopostagli, secondo la consolidata giurisprudenza. In merito alla doglianza della mancata traduzione dell'invito, il Pubblico ministero richiama i principi affermati in modo pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali «In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 c.p.p., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (in motivazione la Corte ha valorizzato la circostanza che in nessun momento dell'iter processuale l'imputato aveva evidenziato detta incapacità di comprensione e che lo stesso aveva personalmente presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato)» (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 30379 /2018 Rv. 273246 - 01).». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi non consentiti e manifestamente infondati. In primo luogo, il Collegio rileva che le doglianze che prospettano l'omessa verifica del contenuto dell'avviso di cui all'art. 169 cod. proc. pen. e l'assenza di traduzione nella lingua rumena di tale avviso, sono nuove, in quanto non dedotte in sede di incidente di esecuzione. Sul punto si richiama la condivisibile giurisprudenza, secondo la quale anche con riferimento all'incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati (tra le altre, Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421). Tale preclusione trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice del merito, perché non segnalato con l'incidente di esecuzione. In secondo luogo, la doglianza con la quale viene dedotta la nullità dell'avviso ex art. 169 cod. proc. pen. per falsità della firma, è manifestamente infondata. La sottoscrizione - contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale - in quanto contenuta in un atto pubblico, fa piena prova della eseguita notificazione della identità della persona alla quale è stato consegnato il piego e che ha sottoscritto l'atto. A fronte della natura privilegiata dell'atto pubblico che può produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato, quest'ultimo è, pertanto, onerato di provare il contrario per neutralizzare gli effetti di un atto che, per la natura fidefacente che lo contrassegna, incide sulle situazioni giuridiche sino a quando l'efficacia probatoria perduri (Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277026). [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il principio secondo cui, in difetto di proposizione di querela di falso, deve ritenersi riconducibile all'imputato la firma apposta sull'avviso di ricezione della raccomandata relativa alla notifica dell'atto in questione, con conseguente correlata conoscenza dell'atto stesso, escludendosi, inoltre, secondo l'indirizzo consolidato, che sia sufficiente la presentazione della sola una denuncia per falso in sede penale, che non esige un onere di allegazione e di prova a carico del proponente quale quello richiesto dalla querela di falso (art.221 cod. proc. civ.) (tra le altre, Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267). 2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in(d-a0 6/10/2021 7. ) , Il Consigliere/estensore Il Presidente M
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