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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19476/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; visto il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi proposti in quella sede ad eccezione di quelli riguardanti la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Considerato che i motivi di ricorso proposti dai predetti imputati sono inammissibili.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole della mancata esclusione della contestata recidiva, occorre rilevare come «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

La pena inflitta all'imputato, corrispondente a quella concordata con il Procuratore Generale, non è illegale, pertanto il motivo di ricorso è inammissibile.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole dell'assenza di motivazione in ordine ai profili di responsabilità posti a fondamento della decisione di condanna, il raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 599 bis cod. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato.

Avendo l'imputato rinunciato ai motivi riguardanti il merito della vicenda e la penale responsabilità in ordine ai reati allo stesso ascritti, la Corte d'appello non era tenuta a motivare su tali aspetti.

Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso gli addebiti e rinunciato in appello ai motivi di gravame con i quali chiedeva l'assoluzione dai reati a lui ascritti, aderendo alla richiesta di pena formulata dal P.M. d'udienza.

Considerato che i motivi di ricorso proposti, riguardanti la determinazione della pena, sono del tutto generici.

Considerato che la quantificazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato personalmente, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.; ritenuto che la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. agitata nel ricorso ha già formato oggetto di disamina in questa sede, avendo le Sezioni Unite ritenuto la questione manifestamente infondata [cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Rv. 272011:"È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)"].

Considerato che le deduzioni sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito ha offerto sul punto una congrua motivazione, evidenziando come la pena non potesse essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della negativa personalità dell'imputato e dell'assenza di manifestazioni di resipiscenza.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; visto il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi proposti in quella sede ad eccezione di quelli riguardanti la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi di ricorso proposti dai predetti imputati sono inammissibili. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole della mancata esclusione della contestata recidiva, occorre rilevare come «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). La pena inflitta all'imputato, corrispondente a quella concordata con il Procuratore Generale, non è illegale, pertanto il motivo di ricorso è inammissibile. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole dell'assenza di motivazione in ordine ai profili di responsabilità posti a fondamento della decisione di condanna, il raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 599 bis cod. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato. Avendo l'imputato rinunciato ai motivi riguardanti il merito della vicenda e la penale responsabilità in ordine ai reati allo stesso ascritti, la Corte d'appello non era tenuta a motivare su tali aspetti. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso gli addebiti e rinunciato in appello ai motivi di gravame con i quali chiedeva l'assoluzione dai reati a lui ascritti, aderendo alla richiesta di pena formulata dal P.M. d'udienza. Considerato che i motivi di ricorso proposti, riguardanti la determinazione della pena, sono del tutto generici. Considerato che la quantificazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato personalmente, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.; ritenuto che la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. agitata nel ricorso ha già formato oggetto di disamina in questa sede, avendo le Sezioni Unite ritenuto la questione manifestamente infondata [cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Rv. 272011:"È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)"]. Considerato che le deduzioni sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito ha offerto sul punto una congrua motivazione, evidenziando come la pena non potesse essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della negativa personalità dell'imputato e dell'assenza di manifestazioni di resipiscenza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
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