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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02806/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Z-cC-- t(' avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27312/21 Moscogiuri [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato, per il delitto di evasione, all'esito di rito abbreviato, con le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, alla pena di mesi otto uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo nonché alla mancata esclusione della recidiva; che la prima doglianza, oltre che manifestamente infondata, è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che la Corte territoriale ha sottolineato che con riferimento a date e orari considerati non era possibile sostenere sulla sola parola dell'imputato che costui si fosse recato al [OSCURATO:PERSONA]; che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, il dolo generico del reato di cui all'art.385 cod. pen. richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118); che, quanto al secondo motivo di ricorso, la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si fa riferimento al "numero, tipologia e vicinanza temporale degli episodi delittuosi già accertati" rispetto ai quali l'episodio di evasione si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Z-cC-- t(' avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27312/21 Moscogiuri [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato, per il delitto di evasione, all'esito di rito abbreviato, con le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, alla pena di mesi otto uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo nonché alla mancata esclusione della recidiva; che la prima doglianza, oltre che manifestamente infondata, è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che la Corte territoriale ha sottolineato che con riferimento a date e orari considerati non era possibile sostenere sulla sola parola dell'imputato che costui si fosse recato al [OSCURATO:PERSONA]; che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, il dolo generico del reato di cui all'art.385 cod. pen. richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118); che, quanto al secondo motivo di ricorso, la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si fa riferimento al "numero, tipologia e vicinanza temporale degli episodi delittuosi già accertati" rispetto ai quali l'episodio di evasione si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 02806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris