CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 07493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2296/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 653/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 691/2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza [OSCURATO:PERSONA] docente Reiterazione contratti a termine Risarcimento danni R.G.N.2296/2017 Cron. Rep. Ud.02/02/2023 - CC delTribunale di Siena, che aveva integralmente accolto il ricorso, ha ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dal MIUR con la docente [OSCURATO:PERSONA] e, esclusa la conversione del rapporto, ha condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 in dodici mensilità, nonché, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato, al pagamento, nei limiti della prescrizione quinquennale, delle differenze retributive maturate in pendenza dei rapporti a termine in conseguenza del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio; 2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha evidenziatoche il Ministero non aveva dimostrato, come era suo onere, la sussistenza di una concreta ragione temporanea idonea a giustificare il ricorso all’assunzione a tempo determinato; 3. ha ritenuto applicabile ai contratti a termine stipulati dall’amministrazione scolastica il limite massimo di durata di 36 mesi ed ha precisato che,ai fini del rispetto di detto limite, le supplenze conferite sino al 30 giugno, ossia fino al termine delle attività didattiche, devono essere equiparate agli incarichi annuali, in quanto anch’esse utilizzate per far fronte a carenze fisiologiche, non temporanee, del datore di lavoro pubblico; 4. ha accertato che la Suraniti era stata destinataria di supplenze annuali negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 mentre in precedenza, ossia negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, era stata utilizzata sino alla fine delle attività didattiche, sicché, a fronte della successione dei contratti senzasostanziale soluzione di continuità, non poteva essere negato il diritto alrisarcimento del danno, da liquidare nel rispetto del principio enunciato da Cass. S.U. n. 5072 del 2016; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 6. la controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell’art. 5, comma 4 bis, e dell’art. 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 1 della legge n. 107del 2015, dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 per sostenere che nessun diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere dal personale docente della scuola interessato dal piano straordinario di stabilizzazione; 2. la seconda critica denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010nonché degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ. e addebita alla Corte distrettuale di avere erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, che non era stato provato dall’originaria ricorrente e che, in ragione del sistema di reclutamento previsto per il personale della scuola, andava escluso in quanto i rapporti a termine avevano consentito la progressione nella graduatoria permanente, funzionale alla successiva all’immissione in ruolo; 3. il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro alla stessa allegato, degli artt. 485,489 e 526 del d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 77,79 e 106 del C.C.N.L. 29/11/2007 per il personale della scuola; ribadita la specialità della normativa applicabile al reclutamento del personale scolastico, il Ministero evidenzia che le supplenze temporanee su «organico di fatto», ossia quelle sino al termine delle attività didattiche, rispondono ad esigenze di flessibilità del sistema scolastico e sono giustificate da ragioni obiettive che escludono la reiterazione abusiva; 4. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della controricorrente ed ampiamente illustrata nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; i motivi di ricorso, come risulta dalla sintesi riportata nei punti che precedono, sviluppano considerazioni in iure tese a contrastare le affermazioni che si leggono nella motivazione della sentenza impugnata, della quale è denunciata l’erroneità per violazione delle norme richiamate nella rubrica, sicché non si è a fronte di censure fondate su atti e documenti, rispetto ai quali rileva l’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; il Ministero, infatti, non contesta, né poteva farlo in questa sede, la qualificazione data dalla Corte territoriale alle supplenze succedutesi negli anni fra le parti, bensì, indiscusso l’accertamento fattuale compiuto dal giudice del merito, denuncia l’erroneità della ritenuta equiparazione alle supplenze annuali di quelle stipulate sino al 30 giugno; in tale contesto una pronuncia di inammissibilità motivata dalla mancata trascrizione dei contratti e dalla mancata produzione degli stessi ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ. sarebbe oltre che errata, perché i motivi non si fondano sulla produzione documentale, espressione dell’eccessivo formalismo, censurato dalla Corte EDU con la sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , che ha ritenuto il cosiddetto principio di autosufficienza non lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore, ma solo a condizione che l’onere formale venga richiesto in fattispecie nelle quali, altrimenti, la Corte di Cassazione non sarebbe p osta in condizione di comprendere il contenuto delle doglianze ( punti 78, 104 e 105); 5. il terzo motivo, il cui esame è logicamente preliminare a quello delle altre censure, è fondato; ai principi di diritto enunciati da Cass. n. 22552/2016 ( e da altre decisioni coeve del medesimo tenore, pronunciate all’udienza pubblica del 18 ottobre 2016) questa Corte ha dato assoluta continuità, sicché è ormai consolidato l’orientamento secondo cui, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia e alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 della legge n. 124/1999, limitata alle supplenze annuali, per le supplenze su organico di fatto non è sufficiente la sola reiterazione, anche se protrattasi per più anni, a fare ritenere assenti le ragioni oggettive che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato; è utile ricordare che nella motivazione della richiamata sentenza n. 22552/2016, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ai punti da 98 a 102 si è posto l’accento sulla complessità e sulla pluralità dei fattori che annualmente devono essere apprezzati ai fini della formazione delle classi e delle cattedre e si è valorizzata la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo,secondo la quale può costituire ragione obiettiva anche la necessità «di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari», adeguamento che è legato ad «un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari» (Corte di Giustizia 26.11.2014 in cause C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo, punto 94); da ciò si è tratta la conseguenza che nelle organizzazioni complesse, quale è quella scolastica, non è valorizzabile la sola reiterazione dell’incarico per affermarne il carattere abusivo ed è, invece, necessario che risultino allegate circostanze dalle quali si possa desumere un uso distorto della tipologia contrattuale della supplenza sino al termine delle attività didattiche; 6. sulla base del richiamato principio sono stati accolti da Cass.n. 26357/2018, Cass. n. 17921/2018, Cass. n. 17863/2018, Cass. n. 8201/2018 i ricorsi proposti dal Ministero avverso le pronunce richiamate nella motivazione della sentenza qui impugnata e si è evidenziato che erroneamente la Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto equivalenti agli incarichi annuali quelli conferiti fino al 30 giugno, dei quali, invece, si può tenere conto ai fini del superamento del triennio solo nei casi in cui ricorrano le condizioni evidenziate dalla citata Cass. n. 22552 del 2016; 7. ai precedenti citati occorre dare continuità , perché la controricorrente prospetta argomenti che sono già stati esaminati e ritenuti infondati nelle motivazioni delle richiamate decisioni, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 8. va, pertanto, accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle prime due censure, con conseguente cassazione in parte qua della pronuncia impugnata e rinvio per un nuovo esame alla Corte distrettuale che dovrà attenersi ai principi sopra richiamati, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 9. non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso ed assorbe gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto