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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:592
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61987CJ0381_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-381/87, [OSCURATO:PERSONA] BV, società di diritto olandese, con sede in Ijmuiden, rappresentata dal prof . avv .

B .

H . ter Kuile, del foro dell' Aia, e dall' avv .

L.H . van Lennep, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . [OSCURATO:PERSONA], e dal sig .

Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto una domanda d' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 novembre 1987, COM(87 ) 2031 def./3, relativa ad una ammenda inflitta, ai sensi dell' art . 58 del trattato CECA, LA CORTE ( quarta sezione ), composta dai signori C.N .

Kakouris, presidente di sezione, T .

Koopmans e M .

Diez de Velasco, giudici, avvocato generale : G .

Tesauro cancelliere : J.A .

Pompe, vicecancelliere vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 maggio 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 giugno 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 1987, la società [OSCURATO:PERSONA] BV ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") ha chiesto in via principale, ex art . 33, 2° comma, del trattato CECA, l' annullamento totale o parziale della decisione 10 novembre 1987, COM(87 ) 2031 def./3, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un' ammenda ai sensi dell' art . 58 del trattato CECA e dell' art . 12 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 1984, n . 234/84/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ).

In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] chiede la riduzione dell' ammenda nella misura ritenuta equa . 2 [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato le quote di produzione e le parti di dette quote consegnabili sul mercato comune nel secondo e terzo trimestre 1985 .

I superamenti in questione risulterebbero accertati nei seguenti importi : [OSCURATO:PERSONA] ( t ) Consegna ( t ) II/1985 Ib - 4 070 II - 3 890 III/1985 Ia 1 142 - Ib - 6 255 3 [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto preso atto che la [OSCURATO:PERSONA] non contestava i menzionati superamenti .

Allo scopo di stabilire la sanzione adeguata, ha poi esaminato i tre argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a giustificazione dei superamenti . 4 [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il primo argomento, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto evitare il superamento nelle categorie Ib e II, dal momento che era sempre stata costretta ad acquistare importanti quantitativi di quote, mentre per il periodo in questione aveva avuto difficoltà a trovare sufficienti quantitativi da acquistare . [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto infatti che tale impossibilità di acquisto non giustificasse l' inosservanza degli obblighi imposti alla [OSCURATO:PERSONA] dalla disciplina delle quote e che questa dovesse pianificare le proprie consegne . 5 Quanto al secondo argomento, secondo il quale la necessità di acquistare quote della categoria Ib sarebbe derivata dal rapporto sfavorevole fra la parte della quota destinata ad essere consegnata nel mercato comune e la quota di produzione ( rapporto I/P ), la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilevare di aver riconosciuto queste difficoltà della [OSCURATO:PERSONA] le quali l' avevano indotta per l' appunto ad adottare la decisione 20 maggio 1987, n . 1433/87/CECA, relativa alla trasformazione di una parte delle quote di produzione in quote di consegna all' interno del mercato comune ( GU L 136, pag . 37 ). 6 Secondo il terzo argomento, il superamento della quota di produzione nella categoria Ia, per il terzo trimestre 1985, sarebbe ascrivibile alla prevista chiusura prematura, nel quarto trimestre 1985, di un treno di laminazione di nastri larghi a caldo, il che avrebbe obbligato la [OSCURATO:PERSONA] ad aumentare la produzione nel terzo trimestre per adempiere le proprie obbligazioni contrattuali .

Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, essendo il regime delle quote una regolamentazione che si applica trimestralmente, ciò esclude la possibilità di compensazioni da un trimestre all' altro . 7 La parte della decisione impugnata che si riferisce all' importo dell' ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] si legge come segue : "Viste le infrazioni accertate, l' impresa [OSCURATO:PERSONA] è passibile, ex art . 58 del trattato CECA, di un' ammenda dell' importo massimo pari al valore delle produzioni irregolari .

L' art . 12, 1° comma, della decisione n . 234/84/CECA prevede per i superamenti delle quote di produzione un' ammenda pari, in genere, a 100 ecu per tonnellata di superamento .

Considerando che alla luce degli elementi emersi nel corso delle ispezioni effettuate nelle procedure d' infrazione è opportuno fissare un' ammenda di 50 ecu per tonnellata di superamento .

Tenuto conto dell' entità dei superamenti, un' ammenda di 767 850 ( settecentosessantasettemilaottocentocinquanta ) ecu è adeguata ." 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte . 9 Va sottolineato che nel presente procedimento, come pure durante la fase precontenziosa, la [OSCURATO:PERSONA] ammette i superamenti che le vengono addebitati .

Essa formula una censura di difetto di motivazione contro la parte della decisione controversa relativa alla determinazione dell' ammenda inflittale e contesta l' importo di quest' ultima . 10 Più specificamente, la ricorrente fa valere che nella fase precontenziosa ha invocato circostanze in presenza delle quali l' importo dell' ammenda avrebbe dovuto essere molto inferiore .

Ora, la motivazione del "quantum" dell' ammenda dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle circostanze invocate . 11 Occorre anzitutto rilevare che la decisione controversa esamina punto per punto gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase precontenziosa .

Di questi, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha respinti due accogliendo, invece, quello relativo allo sfavorevole rapporto I/P di detta impresa ed ha fondato su questo elemento la riduzione dell' ammenda, il cui importo è pari, in genere, a 100 ecu per tonnellata di superamento, come menzionato nella decisione . 12 Va poi esaminata la domanda della ricorrente di un' equa riduzione dell' ammenda, considerato il complesso degli elementi di cui agli atti . 13 Esercitando la competenza di piena giurisdizione attribuitale dall' art . 36, 2° comma, del trattato CECA, la Corte ritiene equo ridurre l' aliquota dell' ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], portandola a 30 ecu per tonnellata di superamento .

Nel far ciò, la Corte tiene conto segnatamente dello sfavorevole rapporto I/P di questa impresa nel periodo dei superamenti ascrittile - elemento riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] - nonché delle conseguenze del perdurare di questa situazione sfavorevole sulla competitività della [OSCURATO:PERSONA] . 14 Poiché il totale dei quantitativi di superamento ammonta a 15 357 tonnellate, l' importo dell' ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dall' art . 2 della decisione controversa va quindi ridotto a 460 710 ecu . 15 Per il resto, il ricorso dev' essere respinto .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese .

Tuttavia, ex § 3, 1° comma, del medesimo articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese .

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste parzialmente soccombenti, le si deve condannare a sopportare ciascuna le proprie spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( quarta sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) L' importo dell' ammenda inflitta alla società [OSCURATO:PERSONA] dall' art . 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 novembre 1987, COM(87 ) 2031 def./3 è stabilito in 460 710 ecu . 2 ) Per il resto il ricorso è respinto . 3 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0381_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-381/87, [OSCURATO:PERSONA] BV, società di diritto olandese, con sede in Ijmuiden, rappresentata dal prof . avv . B . H . ter Kuile, del foro dell' Aia, e dall' avv . L.H . van Lennep, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . [OSCURATO:PERSONA], e dal sig . Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto una domanda d' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 novembre 1987, COM(87 ) 2031 def./3, relativa ad una ammenda inflitta, ai sensi dell' art . 58 del trattato CECA, LA CORTE ( quarta sezione ), composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Diez de Velasco, giudici, avvocato generale : G . Tesauro cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 maggio 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 giugno 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 1987, la società [OSCURATO:PERSONA] BV ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") ha chiesto in via principale, ex art . 33, 2° comma, del trattato CECA, l' annullamento totale o parziale della decisione 10 novembre 1987, COM(87 ) 2031 def./3, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un' ammenda ai sensi dell' art . 58 del trattato CECA e dell' art . 12 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 1984, n . 234/84/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ). In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] chiede la riduzione dell' ammenda nella misura ritenuta equa . 2 [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato le quote di produzione e le parti di dette quote consegnabili sul mercato comune nel secondo e terzo trimestre 1985 . I superamenti in questione risulterebbero accertati nei seguenti importi : [OSCURATO:PERSONA] ( t ) Consegna ( t ) II/1985 Ib - 4 070 II - 3 890 III/1985 Ia 1 142 - Ib - 6 255 3 [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto preso atto che la [OSCURATO:PERSONA] non contestava i menzionati superamenti . Allo scopo di stabilire la sanzione adeguata, ha poi esaminato i tre argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a giustificazione dei superamenti . 4 [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il primo argomento, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto evitare il superamento nelle categorie Ib e II, dal momento che era sempre stata costretta ad acquistare importanti quantitativi di quote, mentre per il periodo in questione aveva avuto difficoltà a trovare sufficienti quantitativi da acquistare . [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto infatti che tale impossibilità di acquisto non giustificasse l' inosservanza degli obblighi imposti alla [OSCURATO:PERSONA] dalla disciplina delle quote e che questa dovesse pianificare le proprie consegne . 5 Quanto al secondo argomento, secondo il quale la necessità di acquistare quote della categoria Ib sarebbe derivata dal rapporto sfavorevole fra la parte della quota destinata ad essere consegnata nel mercato comune e la quota di produzione ( rapporto I/P ), la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilevare di aver riconosciuto queste difficoltà della [OSCURATO:PERSONA] le quali l' avevano indotta per l' appunto ad adottare la decisione 20 maggio 1987, n . 1433/87/CECA, relativa alla trasformazione di una parte delle quote di produzione in quote di consegna all' interno del mercato comune ( GU L 136, pag . 37 ). 6 Secondo il terzo argomento, il superamento della quota di produzione nella categoria Ia, per il terzo trimestre 1985, sarebbe ascrivibile alla prevista chiusura prematura, nel quarto trimestre 1985, di un treno di laminazione di nastri larghi a caldo, il che avrebbe obbligato la [OSCURATO:PERSONA] ad aumentare la produzione nel terzo trimestre per adempiere le proprie obbligazioni contrattuali . Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, essendo il regime delle quote una regolamentazione che si applica trimestralmente, ciò esclude la possibilità di compensazioni da un trimestre all' altro . 7 La parte della decisione impugnata che si riferisce all' importo dell' ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] si legge come segue : "Viste le infrazioni accertate, l' impresa [OSCURATO:PERSONA] è passibile, ex art . 58 del trattato CECA, di un' ammenda dell' importo massimo pari al valore delle produzioni irregolari . L' art . 12, 1° comma, della decisione n . 234/84/CECA prevede per i superamenti delle quote di produzione un' ammenda pari, in genere, a 100 ecu per tonnellata di superamento . Considerando che alla luce degli elementi emersi nel corso delle ispezioni effettuate nelle procedure d' infrazione è opportuno fissare un' ammenda di 50 ecu per tonnellata di superamento . Tenuto conto dell' entità dei superamenti, un' ammenda di 767 850 ( settecentosessantasettemilaottocentocinquanta ) ecu è adeguata ." 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte . 9 Va sottolineato che nel presente procedimento, come pure durante la fase precontenziosa, la [OSCURATO:PERSONA] ammette i superamenti che le vengono addebitati . Essa formula una censura di difetto di motivazione contro la parte della decisione controversa relativa alla determinazione dell' ammenda inflittale e contesta l' importo di quest' ultima . 10 Più specificamente, la ricorrente fa valere che nella fase precontenziosa ha invocato circostanze in presenza delle quali l' importo dell' ammenda avrebbe dovuto essere molto inferiore . Ora, la motivazione del "quantum" dell' ammenda dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle circostanze invocate . 11 Occorre anzitutto rilevare che la decisione controversa esamina punto per punto gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase precontenziosa . Di questi, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha respinti due accogliendo, invece, quello relativo allo sfavorevole rapporto I/P di detta impresa ed ha fondato su questo elemento la riduzione dell' ammenda, il cui importo è pari, in genere, a 100 ecu per tonnellata di superamento, come menzionato nella decisione . 12 Va poi esaminata la domanda della ricorrente di un' equa riduzione dell' ammenda, considerato il complesso degli elementi di cui agli atti . 13 Esercitando la competenza di piena giurisdizione attribuitale dall' art . 36, 2° comma, del trattato CECA, la Corte ritiene equo ridurre l' aliquota dell' ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], portandola a 30 ecu per tonnellata di superamento . Nel far ciò, la Corte tiene conto segnatamente dello sfavorevole rapporto I/P di questa impresa nel periodo dei superamenti ascrittile - elemento riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] - nonché delle conseguenze del perdurare di questa situazione sfavorevole sulla competitività della [OSCURATO:PERSONA] . 14 Poiché il totale dei quantitativi di superamento ammonta a 15 357 tonnellate, l' importo dell' ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dall' art . 2 della decisione controversa va quindi ridotto a 460 710 ecu . 15 Per il resto, il ricorso dev' essere respinto . Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, ex § 3, 1° comma, del medesimo articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese . Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste parzialmente soccombenti, le si deve condannare a sopportare ciascuna le proprie spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( quarta sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) L' importo dell' ammenda inflitta alla società [OSCURATO:PERSONA] dall' art . 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 novembre 1987, COM(87 ) 2031 def./3 è stabilito in 460 710 ecu . 2 ) Per il resto il ricorso è respinto . 3 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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