CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33446/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v.A) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria del difensore con allegato il certificato di morte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova ammettendolo, invece, alla detenzione domiciliare; Rilevato che, nell'unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva respinto la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; [OSCURATO:PERSONA] che, in esito al preliminare esame presidenziale il ricorso veniva rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato che nelle more del giudizio (in data 13 luglio 2025) interveniva il decesso del ricorrente, come da documentazione prodotta dal suddetto difensore; [OSCURATO:PERSONA] che a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (senza ulteriori statuizioni in tema di spese) e non già l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, come statuito in precedenti decisioni (Sez. 7 n.28464 del 19/04/2023, non massinnata; Sez. 7, n. 27794 del 26/05/2022, Rv. 283324; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, non massimata) che questo Collegio non condivide; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la disposizione del codice di rito applicabile in via analogica alla presente fattispecie è l'art. 591 e non già l'art. 620, atteso che a seguito della morte del ricorrente, al quale sia stata negata una misura alternativa alla detenzione, viene meno qualsiasi interesse alla impugnazione, con conseguente inammissibilità della medesima, mentre a nessuna delle varie ipotesi previste dal citato art. 620 ai fini dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato può essere equiparato il caso di specie; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 sette