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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23675/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona2026 del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis3319 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,Numero registro generale 358/2022EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINON umero sezionale 3319/2026Numero di raccolta generale 23675/2026SGROI;Data pubblicazione 21/07/2026- resistente con mandato -nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 407/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 231/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avversoestratti di ruolo, cartelle di pagamento e avvisi di addebito,deducendo di averne avuto conoscenza in occasione della richiestadi attestazione della propria posizione debitoria presso l’agentedella riscossione, necessaria per accedere a un finanziamento.Chiedeva dichiararsi l’inesistenza o nullità delle notificazioni el’intervenuta prescrizione dei crediti.2.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo non provatala notifica medio tempore di atti interruttivi della prescrizione.3.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 407 del 2021,pubblicata il 25 maggio 2021 e non notificata, accoglieva l’appellodell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in riforma della decisionedi primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo.

LaCorte territoriale rilevava la tardività dell’opposizione ove direttacontro cartelle e avvisi già notificati e la carenza di interesse adagire ove volta a far accertare la prescrizione maturataNumero registro generale 358/2022Numero sezionale 3319/2026successivamente alla notifica degli atti, in assenzaN umdeir o dai rzacioconltai generale 23675/2026Data pubblicazione 21/07/2026esecutive o atti equipollenti.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha propostoricorso per cassazione, affidato a sei motivi.5.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito concontroricorso.6.

L’INPS ha depositato procura speciale senza svolgere attivitàdifensiva; l’INAIL è rimasto intimato.5.

All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia motivazioneerronea ed eccesso di potere, censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso l’interesse ad agire.

Deduce chel’interesse sarebbe stato specificamente allegato sin dal ricorsointroduttivo, in relazione alla necessità di ottenere un’attestazionenegativa della posizione debitoria per accedere a un finanziamentodestinato alla ristrutturazione dell’esercizio commerciale, e chetale circostanza non sarebbe stata contestata dalle controparti.2.

Con il secondo motivo, lamenta il vizio di extrapetizione ederror in procedendo, nonché violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.,sostenendo che il giudice d’appello avrebbe aggiunto unamotivazione relativa alla carenza di interesse ad agire, non postain discussione dalle parti, affermando l’assenza di interesse indifetto di atti esecutivi o prodromici all’esecuzione.3.

Con gli ulteriori motivi, parte ricorrente deduce, sotto diversiprofili, violazione degli artt. 101, 112, 346 e 420 c.p.c., dell’art.111 Cost., nonché vizi di ultra o extra petizione, error inprocedendo, eccesso di potere ed errata valutazione delle prove.4.

Preliminarmente, va rilevata d’ufficio la tardività del ricorsoper cassazione.Numero registro generale 358/20223.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 maggio 2N0um2e1ro sezionale 3319/2026Numero di raccolta generale 23675/2026e non risulta notificata.

Trova pertanto applicazione il termineData pubblicazione 21/07/2026lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dallapubblicazione della sentenza.4.

Alla controversia non si applica la sospensione feriale deitermini processuali, trattandosi di giudizio avente ad oggettocartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a creditiprevidenziali e assicurativi, soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss.c.p.c.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, neigiudizi di opposizione a cartella esattoriale per crediti relativi aomissioni contributive non trova applicazione la sospensioneferiale dei termini prevista dalla l. n. 742 del 1969, attesa la naturaprevidenziale della controversia (Cass. n. 30268 del 2022; conf.Cass. n. 18958 del 2020; Cass. n. 1834 del 2014).

Ne consegueche il termine lungo per proporre ricorso per cassazione,decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata,scadeva il 25 novembre 2021.5.

Il ricorso per cassazione risulta invece notificato,rispettivamente, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 21dicembre 2021, e alle altre parti, in data 22 dicembre 2021, comeemerge dagli atti allegati, dalla nota di iscrizione a ruolo e daquanto indicato dalla stessa controricorrente.La notificazione è dunque avvenuta oltre il termine perentoriodi cui all’art. 327 c.p.c.

L’intempestività dell’impugnazionedetermina l’inammissibilità del ricorso.6.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha depositatocontroricorso.

Nulla deve disporsi sulle spese nei confrontidell’INPS, che ha depositato soltanto procura speciale senzasvolgere attività difensiva, e dell’INAIL, rimasto intimato.Numero registro generale 358/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 23675/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Data pubblicazione 21/07/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La PresidenteNumero registro generale 358/2022Numero sezionale 3319/2026Numero di raccolta generale 23675/2026Data pubblicazione 21/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona2026 del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis3319 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,Numero registro generale 358/2022EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINON umero sezionale 3319/2026Numero di raccolta generale 23675/2026SGROI;Data pubblicazione 21/07/2026- resistente con mandato -nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 407/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 231/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avversoestratti di ruolo, cartelle di pagamento e avvisi di addebito,deducendo di averne avuto conoscenza in occasione della richiestadi attestazione della propria posizione debitoria presso l’agentedella riscossione, necessaria per accedere a un finanziamento.Chiedeva dichiararsi l’inesistenza o nullità delle notificazioni el’intervenuta prescrizione dei crediti.2. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo non provatala notifica medio tempore di atti interruttivi della prescrizione.3. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 407 del 2021,pubblicata il 25 maggio 2021 e non notificata, accoglieva l’appellodell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in riforma della decisionedi primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo. LaCorte territoriale rilevava la tardività dell’opposizione ove direttacontro cartelle e avvisi già notificati e la carenza di interesse adagire ove volta a far accertare la prescrizione maturataNumero registro generale 358/2022Numero sezionale 3319/2026successivamente alla notifica degli atti, in assenzaN umdeir o dai rzacioconltai generale 23675/2026Data pubblicazione 21/07/2026esecutive o atti equipollenti.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha propostoricorso per cassazione, affidato a sei motivi.5.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito concontroricorso.6. L’INPS ha depositato procura speciale senza svolgere attivitàdifensiva; l’INAIL è rimasto intimato.5. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia motivazioneerronea ed eccesso di potere, censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso l’interesse ad agire. Deduce chel’interesse sarebbe stato specificamente allegato sin dal ricorsointroduttivo, in relazione alla necessità di ottenere un’attestazionenegativa della posizione debitoria per accedere a un finanziamentodestinato alla ristrutturazione dell’esercizio commerciale, e chetale circostanza non sarebbe stata contestata dalle controparti.2. Con il secondo motivo, lamenta il vizio di extrapetizione ederror in procedendo, nonché violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.,sostenendo che il giudice d’appello avrebbe aggiunto unamotivazione relativa alla carenza di interesse ad agire, non postain discussione dalle parti, affermando l’assenza di interesse indifetto di atti esecutivi o prodromici all’esecuzione.3. Con gli ulteriori motivi, parte ricorrente deduce, sotto diversiprofili, violazione degli artt. 101, 112, 346 e 420 c.p.c., dell’art.111 Cost., nonché vizi di ultra o extra petizione, error inprocedendo, eccesso di potere ed errata valutazione delle prove.4. Preliminarmente, va rilevata d’ufficio la tardività del ricorsoper cassazione.Numero registro generale 358/20223. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 maggio 2N0um2e1ro sezionale 3319/2026Numero di raccolta generale 23675/2026e non risulta notificata. Trova pertanto applicazione il termineData pubblicazione 21/07/2026lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dallapubblicazione della sentenza.4. Alla controversia non si applica la sospensione feriale deitermini processuali, trattandosi di giudizio avente ad oggettocartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a creditiprevidenziali e assicurativi, soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss.c.p.c. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, neigiudizi di opposizione a cartella esattoriale per crediti relativi aomissioni contributive non trova applicazione la sospensioneferiale dei termini prevista dalla l. n. 742 del 1969, attesa la naturaprevidenziale della controversia (Cass. n. 30268 del 2022; conf.Cass. n. 18958 del 2020; Cass. n. 1834 del 2014). Ne consegueche il termine lungo per proporre ricorso per cassazione,decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata,scadeva il 25 novembre 2021.5. Il ricorso per cassazione risulta invece notificato,rispettivamente, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 21dicembre 2021, e alle altre parti, in data 22 dicembre 2021, comeemerge dagli atti allegati, dalla nota di iscrizione a ruolo e daquanto indicato dalla stessa controricorrente.La notificazione è dunque avvenuta oltre il termine perentoriodi cui all’art. 327 c.p.c. L’intempestività dell’impugnazionedetermina l’inammissibilità del ricorso.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha depositatocontroricorso. Nulla deve disporsi sulle spese nei confrontidell’INPS, che ha depositato soltanto procura speciale senzasvolgere attività difensiva, e dell’INAIL, rimasto intimato.Numero registro generale 358/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 23675/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Data pubblicazione 21/07/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La PresidenteNumero registro generale 358/2022Numero sezionale 3319/2026Numero di raccolta generale 23675/2026Data pubblicazione 21/07/2026
Sentenza Cassazione n. 23675/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris