Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23442/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in carica epro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 3176/29/2022 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, sez. 29, depositata in data28/11/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, per lacassazione della sentenza in epigrafe indicata, la quale, in controversia aventead oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento prot. n. 4429/2020 perNumero registro generale 9440/2023Numero sezionale 5581/2026Numero di raccolta generale 23442/2026Data pubblicazione 17/07/2026la TARI relativa all’anno 2015, notificatogli il 7 gennaio 2021, ha rigettatol’appello proposto dal medesimo avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Taranto il 9 marzo 2022, n. 250/2022.2.

La Corte regionale ha rigettato l’appello del contribuente condividendoil ragionamento alla base della pronunzia di primo grado, che aveva disattesoil ricorso rilevando che l’avviso di accertamento impugnato recava tutti glielementi atti a identificare la pretesa impositiva e, in particolare, il riferimentoall’immobile oggetto di tassazione, e che doveva pertanto reputarsi infondatala censura riferita al difetto di motivazione.I giudici d’appello hanno affermato: “l’avviso di accertamento è statospedito e ricevuto in via Elio n° 4 int.3 e quindi chiaramente si riferisce a taleimmobile, luogo di residenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto la doglianzarelativa alla lamentata confusione tra luogo di residenza ed altri fabbricati, inassenza di prova - riferimento all'articolo 2697 cc- è priva del tutto difondamento e quindi è rigettata”.3.

Il Comune di Taranto si è costituito con controricorso e ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1,comma 162, della legge n. 296/2006, che individua i requisiti minimidell’avviso di accertamento, nel caso di specie del tutto privo degli estremi diidentificazione catastale dell’immobile oggetto di tassazione.

Secondo ilricorrente avrebbe, inoltre, errato la Corte regionale a confondere la residenzacon l’immobile oggetto dell’avviso di accertamento.1.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2.

È inammissibile in quanto, attraverso la prospettata violazione dilegge, il ricorrente intende rimettere in discussione il ragionamento decisoriodel giudice del merito, mirando alla rivalutazione dei fatti operata dalla Corteregionale, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio diNumero registro generale 9440/2023Numero sezionale 5581/2026Numero di raccolta generale 23442/2026Data pubblicazione 17/07/2026legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 4 luglio2017, n. 8758), considerato che la Commissione tributaria regionale haritenuto, con apprezzamento ad essa riservato, non sindacabile in cassazione,che la motivazione dell’avviso impugnato recasse il chiaro riferimentoall’immobile di residenza del contribuente.La censura è sotto ulteriore profilo inammissibile, essendosi il ricorrentelimitato a dedurre il vizio motivazionale dell’avviso, dovuto all’assenza dei datiessenziali di riferimento – relativi, in particolare, ai dati catastali dell’immobile– senza tuttavia formulare critiche specifiche e articolate in relazione alla“ratio decidendi” della sentenza, fondata sull’identificazione dell’unitàimmobiliare oggetto di tassazione con quella di residenza, in difetto di provarelativa alla titolarità di altri fabbricati in capo al contribuente.1.3.

Il motivo è in ogni caso infondato considerato che, per consolidatoorientamento giurisprudenziale, l'obbligo motivazionale dell'accertamentodeve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi,in condizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (vedasiCass., 1° luglio 2020, n. 13334, che richiama Cass., 24 luglio 2014, n.16836/2014, Cass., 17 ottobre 2014, n. 22003).Premessa la pacifica estensibilità alla TARI degli orientamenti dilegittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (tra le tante: Cass., 30luglio 2025, n. 21976; Cass., 27 gennaio 2022, n. 2373; Cass., 21 novembre2023, n. 32216; Cass., 23 gennaio 2024, n. 2268; Cass., 2 giugno 2025, n.14781), quali la TARSU e la TIA (tra le tante: Cass., 22 settembre 2017, n.22130; Cass., 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979;Cass., 16 novembre 2021, n. 34635; Cass., 23 dicembre 2022, n. 37757;Cass., 16 ottobre 2023, n. 28730; Cass., 9 luglio 2024, n. 18734; Cass., 22marzo 2025, n. 7656), per quanto attiene alla idoneità motivazionaledell’avviso di accertamento si può richiamare l’indirizzo consolidato in tema diTARSU, secondo cui la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avvisoNumero registro generale 9440/2023Numero sezionale 5581/2026Numero di raccolta generale 23442/2026Data pubblicazione 17/07/2026di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, perl'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (a tenore del quale “Gli avvisi diaccertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se lamotivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dalcontribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo chequest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale….”), sicché, ove larettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile odella tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'attodella maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuteapplicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali iregolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili ipresupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fontiprobatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile,potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (vedi, tra lealtre, Cass., 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., 2 novembre 2021, n. 31217;Cass., 12 giugno 2025, n. 15793).Nel caso di specie, l’atto impugnato contiene l’indicazione dell’indirizzodell’immobile (compresi il numero civico e l’interno), della tariffa applicata,della delibera comunale che l’ha approvata e dell’importo totale dovuto;dunque, di tutti gli elementi sufficienti a consentire al contribuente dicomprendere la pretesa tributaria e di approntare una difesa efficace,rilevandosi che, a tal fine, non è richiesta né è necessaria l’indicazione degliidentificativi catastali.Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass., 15 marzo 2024, n.7002 in motivazione; Cass., 29 luglio 2025, n. 21872) in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun attoimpositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con laNumero registro generale 9440/2023Numero sezionale 5581/2026Numero di raccolta generale 23442/2026Data pubblicazione 17/07/2026conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzataper la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficietotale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per ilcalcolo del tributo (cfr. Cass., 9 settembre 2019, n. 22470; Cass., 18novembre 2011, n. 24267).Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

Le spese del giudizio seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del procuratoredell’ente controricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquidanella misura di euro 1.875,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosiantistatario;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,soccombente relativamente all’impugnazione dell’avviso di accertamento,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in carica epro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 3176/29/2022 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, sez. 29, depositata in data28/11/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, per lacassazione della sentenza in epigrafe indicata, la quale, in controversia aventead oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento prot. n. 4429/2020 perNumero registro generale 9440/2023Numero sezionale 5581/2026Numero di raccolta generale 23442/2026Data pubblicazione 17/07/2026la TARI relativa all’anno 2015, notificatogli il 7 gennaio 2021, ha rigettatol’appello proposto dal medesimo avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Taranto il 9 marzo 2022, n. 250/2022.2. La Corte regionale ha rigettato l’appello del contribuente condividendoil ragionamento alla base della pronunzia di primo grado, che aveva disattesoil ricorso rilevando che l’avviso di accertamento impugnato recava tutti glielementi atti a identificare la pretesa impositiva e, in particolare, il riferimentoall’immobile oggetto di tassazione, e che doveva pertanto reputarsi infondatala censura riferita al difetto di motivazione.I giudici d’appello hanno affermato: “l’avviso di accertamento è statospedito e ricevuto in via Elio n° 4 int.3 e quindi chiaramente si riferisce a taleimmobile, luogo di residenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto la doglianzarelativa alla lamentata confusione tra luogo di residenza ed altri fabbricati, inassenza di prova - riferimento all'articolo 2697 cc- è priva del tutto difondamento e quindi è rigettata”.3. Il Comune di Taranto si è costituito con controricorso e ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1,comma 162, della legge n. 296/2006, che individua i requisiti minimidell’avviso di accertamento, nel caso di specie del tutto privo degli estremi diidentificazione catastale dell’immobile oggetto di tassazione. Secondo ilricorrente avrebbe, inoltre, errato la Corte regionale a confondere la residenzacon l’immobile oggetto dell’avviso di accertamento.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. È inammissibile in quanto, attraverso la prospettata violazione dilegge, il ricorrente intende rimettere in discussione il ragionamento decisoriodel giudice del merito, mirando alla rivalutazione dei fatti operata dalla Corteregionale, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio diNumero registro generale 9440/2023Numero sezionale 5581/2026Numero di raccolta generale 23442/2026Data pubblicazione 17/07/2026legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 4 luglio2017, n. 8758), considerato che la Commissione tributaria regionale haritenuto, con apprezzamento ad essa riservato, non sindacabile in cassazione,che la motivazione dell’avviso impugnato recasse il chiaro riferimentoall’immobile di residenza del contribuente.La censura è sotto ulteriore profilo inammissibile, essendosi il ricorrentelimitato a dedurre il vizio motivazionale dell’avviso, dovuto all’assenza dei datiessenziali di riferimento – relativi, in particolare, ai dati catastali dell’immobile– senza tuttavia formulare critiche specifiche e articolate in relazione alla“ratio decidendi” della sentenza, fondata sull’identificazione dell’unitàimmobiliare oggetto di tassazione con quella di residenza, in difetto di provarelativa alla titolarità di altri fabbricati in capo al contribuente.1.3. Il motivo è in ogni caso infondato considerato che, per consolidatoorientamento giurisprudenziale, l'obbligo motivazionale dell'accertamentodeve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi,in condizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (vedasiCass., 1° luglio 2020, n. 13334, che richiama Cass., 24 luglio 2014, n.16836/2014, Cass., 17 ottobre 2014, n. 22003).Premessa la pacifica estensibilità alla TARI degli orientamenti dilegittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (tra le tante: Cass., 30luglio 2025, n. 21976; Cass., 27 gennaio 2022, n. 2373; Cass., 21 novembre2023, n. 32216; Cass., 23 gennaio 2024, n. 2268; Cass., 2 giugno 2025, n.14781), quali la TARSU e la TIA (tra le tante: Cass., 22 settembre 2017, n.22130; Cass., 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979;Cass., 16 novembre 2021, n. 34635; Cass., 23 dicembre 2022, n. 37757;Cass., 16 ottobre 2023, n. 28730; Cass., 9 luglio 2024, n. 18734; Cass., 22marzo 2025, n. 7656), per quanto attiene alla idoneità motivazionaledell’avviso di accertamento si può richiamare l’indirizzo consolidato in tema diTARSU, secondo cui la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avvisoNumero registro generale 9440/2023Numero sezionale 5581/2026Numero di raccolta generale 23442/2026Data pubblicazione 17/07/2026di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, perl'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (a tenore del quale “Gli avvisi diaccertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se lamotivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dalcontribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo chequest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale….”), sicché, ove larettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile odella tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'attodella maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuteapplicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali iregolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili ipresupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fontiprobatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile,potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (vedi, tra lealtre, Cass., 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., 2 novembre 2021, n. 31217;Cass., 12 giugno 2025, n. 15793).Nel caso di specie, l’atto impugnato contiene l’indicazione dell’indirizzodell’immobile (compresi il numero civico e l’interno), della tariffa applicata,della delibera comunale che l’ha approvata e dell’importo totale dovuto;dunque, di tutti gli elementi sufficienti a consentire al contribuente dicomprendere la pretesa tributaria e di approntare una difesa efficace,rilevandosi che, a tal fine, non è richiesta né è necessaria l’indicazione degliidentificativi catastali.Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass., 15 marzo 2024, n.7002 in motivazione; Cass., 29 luglio 2025, n. 21872) in tema di tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun attoimpositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con laNumero registro generale 9440/2023Numero sezionale 5581/2026Numero di raccolta generale 23442/2026Data pubblicazione 17/07/2026conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzataper la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficietotale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per ilcalcolo del tributo (cfr. Cass., 9 settembre 2019, n. 22470; Cass., 18novembre 2011, n. 24267).Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Le spese del giudizio seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del procuratoredell’ente controricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquidanella misura di euro 1.875,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosiantistatario;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,soccombente relativamente all’impugnazione dell’avviso di accertamento,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]