CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 19294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 29/11/2025 della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 29/11/2025, la Corte di appello di Catanzaro, in(parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 25/03/2024,appellata da [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della aggravante di cui all’art. 640,secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., rideterminava la pena in mesi sei direclusione ed euro 200 di multa.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, propone ricorsoper cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendoinosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art.640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., in relazione all’art. 61 n. 5 cod. pen.,nonché vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, rileva il ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità,come la aggravante della cd. minorata difesa risulti integrata dall’essere stata lavendita del bene offerta on line, le trattative negoziali svolte interamente adistanza, tramite messagistica whatsapp, e dunque dovendo ritenersi che losfruttamento di mezzi informatici abbia consentito all’imputato di schermare lapropria identità e di ostacolare la sua identificazione, ponendo la vittima incondizione di debolezza contrattuale. A tal fine il ricorrente richiama, a confortodella argomentazione, il recente intervento legislativo, con cui è stata introdottala aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi aspecifici e manifestamenteinfondati.1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di truffa on line, èconfigurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimentoall'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto,consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dellostrumento informatico o telematico (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat,Rv. 281800 – 01).In tal senso è stato anche precisato che è la costante distanza tra venditoree acquirente, assicurata dalla piattaforma web, a porre l’acquirente in unasituazione di debolezza, quanto alla verifica della qualità del prodotto edell'identità del venditore, di talché deve essere esclusa l'aggravante dellaminorata difesa nell'ipotesi in cui solo il primo contatto tra venditore e acquirentesia avvenuto su una piattaforma web e la trattativa si sia poi sviluppata2021, Salamone, Rv. 280515 – 01).1.2. Nella specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione deiprincìpi di diritto sopra esposti, rilevando come, sulla base delle dichiarazionidella persona offesa, sia risultato che, dopo un primo contatto avvenuto tramiteindirizzo e-mail indicato nel sito web che ospitava l’annuncio, la trattativa è poiproseguita mediante messaggistica whatsapp, su numero telefonico fornito dalvenditore, attraverso cui l’imputato ha non solo inviato alla persona offesa fotodel bene offerto in vendita, ma anche fornito dati relativi alla carta Postepay a luiintestata ed al suo codice fiscale (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).Si tratta di motivazione compiuta e priva di aporie logiche, nonché aderentealle risultanze processuali, con cui il motivo di ricorso non si confrontacriticamente.Inoltre, correttamente, è stata ritenuta, nella specie, l'esclusionedell'aggravante, in considerazione del fatto che le modalità telematiche dellavendita non avevano in concreto avvantaggiato l'imputato, atteso che il mezzotelematico ha costituito solo l’occasione di contatto tra venditore e acquirente,ma di esso il venditore non si è avvalso nè per schermare la propria identità, néper sottrarre il prodotto messo in vendita ad un controllo preventivo da partedell'acquirente, essendosi la trattativa sviluppata attraverso i successivimessaggi whatsapp, con cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha fornito indicazione della propriareale identità e posto in visione l’oggetto.Peraltro, nell’introdurre la aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n.2-ter, cod. pen. (ad opera dell’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, l. 28 giugno 2024n. 90, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2024, entrata in vigore il 17luglio 2024), non applicabile al caso di specie in ragione del tempus commissidelicti, lo stesso legislatore ha recepito alcune delle indicazioni dellagiurisprudenza di legittimità formatasi in tema di truffa on line, richiedendo, perla sua integrazione, la idoneità dello strumento informatico o telematico adostacolare la propria o altrui identificazione.Le superiori considerazioni risultano assorbenti e impongono la dichiarazionedi inammissibilità del ricorso.2. La qualità pubblica di parte ricorrente la esonera dalla condanna alpagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente