Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15602/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22105/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrenti – F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 avverso la sentenza n. 1775/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 aprile 2018 la Corte d’Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza di questa Corte n. 11428/2016: 1) dichiarò inammissibili -perché coperte da giudicato- sia le domande risarcitorie proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia le domande proposte da questi ultimi nei confronti degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) respinse la domanda - proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- di accertamento della violazione delle distanze minime di legge e di condanna alla eliminazione delle opere, formulate in relazione ad un manufatto realizzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese sia del giudizio di Cassazione sia del giudizio di rinvio.

2. Giova chiarire che il giudizio originario era stato introdotto innanzi al Tribunale di Monza da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali -dopo aver premesso di essere proprietari nel comune di Vimodrone d'un appezzamento di terreno edificato con due fabbricati- avevano lamentato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero realizzato sul proprio terreno confinante con R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 2 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 quello degli attori un manufatto abitativo in aderenza a quello degli attori medesimi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione dell’opera ed al risarcimento dei danni cagionati all’edificio degli stessi attori durante la costruzione del medesimo manufatto.

Respinte dal Tribunale sia la domanda degli attori sia la domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano chiesto la rimozione di opere edilizie realizzate dagli attori a distanza inferiore a quella legale, la Corte d’Appello di Milano aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, condannando: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni arrecati all'immobile degli originari attori; 2) questi ultimi alla rimozione dei manufatti (porticato, pilastri e balconate e una parte di tetto) che risultavano sorgere ad una distanza inferiore a quella minima di legge rispetto al confine.

Proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con la decisione già richiamata, aveva accolto il solo quarto motivo di ricorso -con cui si contestava la valutazione, operata dalla Corte territoriale, della regolarità del manufatto dei controricorrenti in quanto realizzato “a cortina”, conformemente alle previsioni dell’art. 13 delle NTA del PRG del Comune di Vimodrone- rilevando una inadeguata motivazione circa la sussistenza delle caratteristiche di realizzazione “a cortina”.

Conseguentemente la sentenza impugnata era stata cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione.

3. Riassunta la controversia dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta- la Corte territoriale, nel decidere, osservò che: R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 3 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - per effetto dell’accoglimento del solo quarto motivo di ricorso da parte della Corte di Cassazione, il thema decidendum doveva ritenersi limitato alla verifica della realizzazione “a cortina” del fabbricato realizzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in aderenza a quello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - dovevano conseguentemente ritenersi coperte da giudicato le questioni relative sia alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati all’edificio degli appellanti sia alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla eliminazione delle parti del manufatto di loro titolarità poste a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine, da ciò discendendo la inammissibilità delle domande relative a tali profili, sebbene riproposte in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c.; - in virtù del tenore della sentenza n. 11428/2016 di questa Corte -che aveva ravvisato una motivazione non congrua ed adeguata della prima decisione della Corte d’Appello- la valutazione da operare in sede di rinvio doveva limitarsi alla verifica dell’effettiva realizzazione “a cortina” del manufatto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa ogni altra valutazione concernente sia profili in diritto, sia profili in fatto; - alla luce del nuovo esame degli atti di causa doveva ancora una volta pervenirsi alla conclusione per cui il manufatto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato realizzato “a cortina”, essendo la facciata suddetto edificio allineata senza soluzione di continuità rispetto R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 4 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 alla facciata dell’edificio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un tratto di mt. 5,15, prima di formare un angolo, ed osservando che sul lato opposto del medesimo edificio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato realizzato da terzi un altro edificio anch’esso in aderenza ed in allineamento con quello degli appellanti; - assumeva rilevanza anche la circostanza che sia il Comune di Vimodrone, sia il TAR Lombardia (adito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) fossero giunti a simili conclusioni.

4. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno ulteriormente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 13 delle NTA del PRG del Comune di Vimodrone adottato in data 20 giugno 1979; b) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art.383 c.p.c.

Lamenta -in sintesi-il ricorso che il giudice del rinvio si sia discostato dalle indicazioni fornite da questa Corte in ordine alla individuazione dei caratteri della costruzione “a cortina”, adottando conseguentemente una decisione in contrasto con detti principi.

2. Non è inopportuno evidenziare, preliminarmente, che non assume rilievo la circostanza che la persona del relatore ed estensore R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 5 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 della sentenza di questa Corte n. 11428/2016 coincida con il Presidente di questo Collegio, alla luce del principio per cui, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 - Rv. 627789 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30646 del 2018 Cass. Sez.

L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016 - Rv. 638848 - 01).

3. Nella decisione qui impugnata la Corte territoriale ha rinnovato il proprio giudizio di conformità dell’edificio realizzato dai controricorrenti alla prescrizione dell'art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Vimodrone –integrativa dell'art. 873 c.c.- in base alla quale l'edificazione è consentita ad una distanza dal confine non inferiore a mt. 5 dal confine, salvo il caso di edificazione sul lotto contiguo a distanza dal confine superiore a mt. 5 o di edificazione “a cortina”, ipotesi, quest’ultima, che viene invocata nel caso in esame.

Nella sentenza n. 11428/2016 questa Corte, rilevando il vizio di inadeguata motivazione della precedente decisione della Corte ambrosiana, aveva osservato che “la "cortina edilizia" è quella che si realizza quando l'edificazione si allinea, senza soluzione di continuità e per uno sviluppo non irrilevante, lungo il ciglio della strada pubblica (o privata aperta al pubblico transito), oppure lungo la linea di confine di uno spazio pubblico o, infine, lungo una qualsiasi linea di edificazione interna al lotto o a più lotti contigui.

In altri termini, essa è il fronte costruito di un edificio o di un insieme di edifici senza soluzione di continuità e per lunghezza considerevole, lungo un asse d'allineamento viario”, precisando che “Tale nozione architettonica presuppone di R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 6 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 necessità logica che ove la cortina sia costituita da più edifici, questi siano tra loro aderenti, visto che la cortina si sviluppa senza soluzioni di continuità”.

Alla luce di tale concetto era stata rilevata una inadeguatezza della motivazione, in quanto la stessa, tra l’altro, in primo luogo non elideva il dubbio in ordine al fatto che il tratto aderente dell’edificio dei controricorrenti non fosse quello allineato alla via ovvero che vi fosse una soluzione di continuità nell'allineamento e, in secondo luogo, non operava alcuna valutazione in ordine alla non irrilevanza del preteso allineamento.

La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di riaffermare la conformità dell’edificazione del manufatto dei controricorrenti all’art. 13 delle NTA del Comune di Vimodrone, osservando che le due costruzioni “sono tra loro allineate senza soluzione di continuità, lungo la stessa linea di edificazione, interna ai rispettivi lotti contigui”; che l’allineamento non è irrilevante, in quanto la parte dell’edificio dei controricorrenti in aderenza all’edificio dei ricorrenti si sviluppa per mt. 5,15 prima di formare un angolo retto ad “L”; che da alcune fotografie emergerebbe che anche sull’altro lotto contiguo a quello dei ricorrenti risulta costruito un edificio in aderenza.

4. Ritiene questa Corte che la decisione della Corte ambrosiana continui a presentare profili di inadeguato confronto col dato normativo e risulti non pienamente aderente alle indicazioni fornite da questa Corte nella propria precedente decisione.

In primo luogo, infatti, la decisione impugnata sembra riproporre la tesi per cui il concetto di edificazione “a cortina” viene a sovrapporsi a quello di edificazione in aderenza, laddove questa Corte aveva già evidenziato come uno dei caratteri della realizzazione “a cortina” sia, non già la mera aderenza degli edifici, ma il loro presentarsi secondo uno sviluppo continuo quantitativamente non irrilevante ed allineato ad R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 7 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 un asse viario o ad una linea di edificazione interna al lotto o a più lotti contigui.

Nel ritenere l’edificio dei controricorrenti conforme all’art. 13 delle NTA del Comune di Vimodrone, la Corte ambrosiana ha invece omesso qualsivoglia riferimento alla individuazione della suddetta linea di edificazione o asse viario, risultando detto profilo del tutto trascurato nella valutazione espressa dalla motivazione.

Detta carenza, tuttavia, si traduce nel ricondurre, ancora una volta, la qualificazione di edificazione “a cortina” al solo fatto che i due edifici siano costruiti in aderenza, laddove appare evidente che tale ultima situazione ben può integrarsi anche quando un allineamento manchi del tutto in virtù della forma degli edifici coinvolti o di quelli circostanti, ove presenti.

In secondo luogo, la decisione impugnata ha ritenuto “non irrilevante” un allineamento dell’edificio dei controricorrenti di soli mt. 5,15, peraltro chiarendo che immediatamente dopo tale porzione, l’edificio dei controricorrenti piega ad angolo retto, determinando, in tal modo, un evidente “non allineamento” complessivo dei due manufatti.

È infatti agevole osservare che il concetto di “allineamento non irrilevante” risulta difficilmente compatibile con la presenza nella facciata del manufatto di una linea spezzata ad “L”, per definizione non allineata.

La Corte, poi, nel fare riferimento alla presenza -sul lato opposto del lotto degli odierni ricorrenti- di altro edificio di terzi, costruito anch’esso in aderenza, ha del tutto omesso di valutare -ai fini dell’applicazione della previsione dell’art. 13 delle NTA- se tale dato - peraltro desunto da riproduzioni fotografiche non meglio specificate ed oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti- presenti anch’esso quei caratteri di allineamento non indifferente rispetto ad un unico asse che meglio avrebbero consentito di verificare, di riflesso l’effettivo R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 8 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 allineamento anche dell’edificio dei controricorrenti rispetto a quello dei ricorrenti.

Tali carenze valgono ad integrare -contrariamente a quanto dedotto dai controricorrenti- non un mero vizio di motivazione, ma una inadeguata applicazione dell’art. 13 delle NTA del Comune di Vimodrone, in quanto si traducono in una non corretta applicazione del dato normativo costituito dal concetto di edificazione a cortina, rendendo, quindi, il ricorso ammissibile.

5. Sulle base delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 9 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22105/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrenti – F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 avverso la sentenza n. 1775/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 aprile 2018 la Corte d’Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza di questa Corte n. 11428/2016: 1) dichiarò inammissibili -perché coperte da giudicato- sia le domande risarcitorie proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia le domande proposte da questi ultimi nei confronti degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) respinse la domanda - proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- di accertamento della violazione delle distanze minime di legge e di condanna alla eliminazione delle opere, formulate in relazione ad un manufatto realizzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese sia del giudizio di Cassazione sia del giudizio di rinvio. 2. Giova chiarire che il giudizio originario era stato introdotto innanzi al Tribunale di Monza da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali -dopo aver premesso di essere proprietari nel comune di Vimodrone d'un appezzamento di terreno edificato con due fabbricati- avevano lamentato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero realizzato sul proprio terreno confinante con R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 2 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 quello degli attori un manufatto abitativo in aderenza a quello degli attori medesimi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione dell’opera ed al risarcimento dei danni cagionati all’edificio degli stessi attori durante la costruzione del medesimo manufatto. Respinte dal Tribunale sia la domanda degli attori sia la domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano chiesto la rimozione di opere edilizie realizzate dagli attori a distanza inferiore a quella legale, la Corte d’Appello di Milano aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, condannando: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni arrecati all'immobile degli originari attori; 2) questi ultimi alla rimozione dei manufatti (porticato, pilastri e balconate e una parte di tetto) che risultavano sorgere ad una distanza inferiore a quella minima di legge rispetto al confine. Proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con la decisione già richiamata, aveva accolto il solo quarto motivo di ricorso -con cui si contestava la valutazione, operata dalla Corte territoriale, della regolarità del manufatto dei controricorrenti in quanto realizzato “a cortina”, conformemente alle previsioni dell’art. 13 delle NTA del PRG del Comune di Vimodrone- rilevando una inadeguata motivazione circa la sussistenza delle caratteristiche di realizzazione “a cortina”. Conseguentemente la sentenza impugnata era stata cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione. 3. Riassunta la controversia dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta- la Corte territoriale, nel decidere, osservò che: R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 3 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - per effetto dell’accoglimento del solo quarto motivo di ricorso da parte della Corte di Cassazione, il thema decidendum doveva ritenersi limitato alla verifica della realizzazione “a cortina” del fabbricato realizzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in aderenza a quello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - dovevano conseguentemente ritenersi coperte da giudicato le questioni relative sia alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati all’edificio degli appellanti sia alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla eliminazione delle parti del manufatto di loro titolarità poste a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine, da ciò discendendo la inammissibilità delle domande relative a tali profili, sebbene riproposte in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c.; - in virtù del tenore della sentenza n. 11428/2016 di questa Corte -che aveva ravvisato una motivazione non congrua ed adeguata della prima decisione della Corte d’Appello- la valutazione da operare in sede di rinvio doveva limitarsi alla verifica dell’effettiva realizzazione “a cortina” del manufatto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa ogni altra valutazione concernente sia profili in diritto, sia profili in fatto; - alla luce del nuovo esame degli atti di causa doveva ancora una volta pervenirsi alla conclusione per cui il manufatto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato realizzato “a cortina”, essendo la facciata suddetto edificio allineata senza soluzione di continuità rispetto R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 4 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 alla facciata dell’edificio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un tratto di mt. 5,15, prima di formare un angolo, ed osservando che sul lato opposto del medesimo edificio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato realizzato da terzi un altro edificio anch’esso in aderenza ed in allineamento con quello degli appellanti; - assumeva rilevanza anche la circostanza che sia il Comune di Vimodrone, sia il TAR Lombardia (adito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) fossero giunti a simili conclusioni. 4. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno ulteriormente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 13 delle NTA del PRG del Comune di Vimodrone adottato in data 20 giugno 1979; b) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art.383 c.p.c. Lamenta -in sintesi-il ricorso che il giudice del rinvio si sia discostato dalle indicazioni fornite da questa Corte in ordine alla individuazione dei caratteri della costruzione “a cortina”, adottando conseguentemente una decisione in contrasto con detti principi. 2. Non è inopportuno evidenziare, preliminarmente, che non assume rilievo la circostanza che la persona del relatore ed estensore R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 5 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 della sentenza di questa Corte n. 11428/2016 coincida con il Presidente di questo Collegio, alla luce del principio per cui, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 - Rv. 627789 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30646 del 2018 Cass. Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016 - Rv. 638848 - 01). 3. Nella decisione qui impugnata la Corte territoriale ha rinnovato il proprio giudizio di conformità dell’edificio realizzato dai controricorrenti alla prescrizione dell'art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Vimodrone –integrativa dell'art. 873 c.c.- in base alla quale l'edificazione è consentita ad una distanza dal confine non inferiore a mt. 5 dal confine, salvo il caso di edificazione sul lotto contiguo a distanza dal confine superiore a mt. 5 o di edificazione “a cortina”, ipotesi, quest’ultima, che viene invocata nel caso in esame. Nella sentenza n. 11428/2016 questa Corte, rilevando il vizio di inadeguata motivazione della precedente decisione della Corte ambrosiana, aveva osservato che “la "cortina edilizia" è quella che si realizza quando l'edificazione si allinea, senza soluzione di continuità e per uno sviluppo non irrilevante, lungo il ciglio della strada pubblica (o privata aperta al pubblico transito), oppure lungo la linea di confine di uno spazio pubblico o, infine, lungo una qualsiasi linea di edificazione interna al lotto o a più lotti contigui. In altri termini, essa è il fronte costruito di un edificio o di un insieme di edifici senza soluzione di continuità e per lunghezza considerevole, lungo un asse d'allineamento viario”, precisando che “Tale nozione architettonica presuppone di R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 6 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 necessità logica che ove la cortina sia costituita da più edifici, questi siano tra loro aderenti, visto che la cortina si sviluppa senza soluzioni di continuità”. Alla luce di tale concetto era stata rilevata una inadeguatezza della motivazione, in quanto la stessa, tra l’altro, in primo luogo non elideva il dubbio in ordine al fatto che il tratto aderente dell’edificio dei controricorrenti non fosse quello allineato alla via ovvero che vi fosse una soluzione di continuità nell'allineamento e, in secondo luogo, non operava alcuna valutazione in ordine alla non irrilevanza del preteso allineamento. La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di riaffermare la conformità dell’edificazione del manufatto dei controricorrenti all’art. 13 delle NTA del Comune di Vimodrone, osservando che le due costruzioni “sono tra loro allineate senza soluzione di continuità, lungo la stessa linea di edificazione, interna ai rispettivi lotti contigui”; che l’allineamento non è irrilevante, in quanto la parte dell’edificio dei controricorrenti in aderenza all’edificio dei ricorrenti si sviluppa per mt. 5,15 prima di formare un angolo retto ad “L”; che da alcune fotografie emergerebbe che anche sull’altro lotto contiguo a quello dei ricorrenti risulta costruito un edificio in aderenza. 4. Ritiene questa Corte che la decisione della Corte ambrosiana continui a presentare profili di inadeguato confronto col dato normativo e risulti non pienamente aderente alle indicazioni fornite da questa Corte nella propria precedente decisione. In primo luogo, infatti, la decisione impugnata sembra riproporre la tesi per cui il concetto di edificazione “a cortina” viene a sovrapporsi a quello di edificazione in aderenza, laddove questa Corte aveva già evidenziato come uno dei caratteri della realizzazione “a cortina” sia, non già la mera aderenza degli edifici, ma il loro presentarsi secondo uno sviluppo continuo quantitativamente non irrilevante ed allineato ad R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 7 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 un asse viario o ad una linea di edificazione interna al lotto o a più lotti contigui. Nel ritenere l’edificio dei controricorrenti conforme all’art. 13 delle NTA del Comune di Vimodrone, la Corte ambrosiana ha invece omesso qualsivoglia riferimento alla individuazione della suddetta linea di edificazione o asse viario, risultando detto profilo del tutto trascurato nella valutazione espressa dalla motivazione. Detta carenza, tuttavia, si traduce nel ricondurre, ancora una volta, la qualificazione di edificazione “a cortina” al solo fatto che i due edifici siano costruiti in aderenza, laddove appare evidente che tale ultima situazione ben può integrarsi anche quando un allineamento manchi del tutto in virtù della forma degli edifici coinvolti o di quelli circostanti, ove presenti. In secondo luogo, la decisione impugnata ha ritenuto “non irrilevante” un allineamento dell’edificio dei controricorrenti di soli mt. 5,15, peraltro chiarendo che immediatamente dopo tale porzione, l’edificio dei controricorrenti piega ad angolo retto, determinando, in tal modo, un evidente “non allineamento” complessivo dei due manufatti. È infatti agevole osservare che il concetto di “allineamento non irrilevante” risulta difficilmente compatibile con la presenza nella facciata del manufatto di una linea spezzata ad “L”, per definizione non allineata. La Corte, poi, nel fare riferimento alla presenza -sul lato opposto del lotto degli odierni ricorrenti- di altro edificio di terzi, costruito anch’esso in aderenza, ha del tutto omesso di valutare -ai fini dell’applicazione della previsione dell’art. 13 delle NTA- se tale dato - peraltro desunto da riproduzioni fotografiche non meglio specificate ed oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti- presenti anch’esso quei caratteri di allineamento non indifferente rispetto ad un unico asse che meglio avrebbero consentito di verificare, di riflesso l’effettivo R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 8 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22105/2018 Numero sezionale 902/2022 Numero di raccolta generale 15602/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 allineamento anche dell’edificio dei controricorrenti rispetto a quello dei ricorrenti. Tali carenze valgono ad integrare -contrariamente a quanto dedotto dai controricorrenti- non un mero vizio di motivazione, ma una inadeguata applicazione dell’art. 13 delle NTA del Comune di Vimodrone, in quanto si traducono in una non corretta applicazione del dato normativo costituito dal concetto di edificazione a cortina, rendendo, quindi, il ricorso ammissibile. 5. Sulle base delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 22105/2018 - Pagina nr. 9 di 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R
Sentenza Cassazione n. 15602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris