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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25581/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20793/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO N 116, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti -controricorrentee ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5675/2019 depositata in data22 novembre 2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Sorrento, con citazione dell’8 aprile 2015, conveniva davanti al Tribunale di Napoli il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA], quali condebitori in solido in via di rivalsa/regresso, per ottenerne la condanna, ex articoli 1298 ss. c.c. e in ogni caso ex articolo 2055 c.c.,al pagamento degli importi pro quota a loro carico, oltre interessi, in relazione a unasomma totale di euro 648.000 che l’ente attoreo, quale responsabile civile, aveva corrisposto a titolo di provvisionale per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’affermazione in primo e in secondo grado della penale responsabilità, tra gli altri, del Fiorentino, quale sindaco e ufficiale di governo, per il crollo improvviso di una piattaforma aerea installata su un furgone di Organizzazioni ed [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. mentre tale società stava installando luminarie sulla facciata della basilica di Sant’Antonino in Sorrento, su incarico privato del suo rettore [OSCURATO:PERSONA]: la piattaforma era crollata sulle passanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne morivano.

Nelle more della definizione del giudizio penale, l’attore aveva pagato le provvisionali liquidate a favore delle parti civili per l’importo appunto di euro 648.000, per cui i convenuti sarebbero rimasti inadempienti nei suoi confronti, tranne per un acconto di euro 72.000 versato dal Ministero.

Entrambi i convenuti si costituivano, resistendo, il Ministero presentando anche domanda riconvenzionale di restituzione dell’acconto; il Fiorentino otteneva di chiamare in causa Massimo, Eduardo e [OSCURATO:PERSONA].

Frattantola Corte di cassazione penale, con sentenza n. 46400/2015, perveniva a confermare, per quanto qui interessa, la responsabilità penale del Fiorentino, e quella civile del Ministero dell’Interno e del Comune di Sorrento.

Successivamente il Tribunalecivile partenopeo, con sentenza del 20 luglio 2018, condannava i convenuti al pagamento delle quote in regresso, dichiara va inammissibile la domanda del Fiorentino nei confronti dei terzi chiamati, rigettavala domanda di ripetizione del Ministero e trasmetteva copia degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le eventuali iniziative di sua competenza. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, in primo luogo denunciando violazione dell’articolo 103, secondo comma, Cost. per la trasmissione degli atti alla suddetta P rocura, con violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 58 l. 142/1990 e 1 l. 20/1994, in riferimento a eventuali domande da presentare davanti al giudice contabile.

Sia il Comune, sia il Ministero si costituivano chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 novembre 2019, rigettava l’appello.

Osservava, in particolare, quanto al motivo attinente al giudice contabile, che dinanzi alla domanda di condanna del Comune proposta “in via di rivalsa/regresso”, il Tribunale aveva “circoscritto la positiva valutazione di sussistenza della propria giurisdizione all’azione di regresso, declinandola in favore del giudice contabile per quanto concerne l’azione di rivalsa alternativamente formulata”: posizione , questa, alla quale la corte territoriale dichiarava di aderire perché “corretta nei riferimenti normativi e conforme all’insegnamento dei [OSCURATO:PERSONA] … secondo cui, a norma dell’art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 … spetta alla Corte dei Conti conoscere della domanda di rivalsa, proposta dalla p.a. nei confronti del proprio dipendente per i danni da quest’ultimo cagionati ad un terzo che la p.a. sia stata costretta a risarcire”. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di motiviche numera come sei; il Comune di Sorrento si è difeso con controricorso; si è difeso anche il Ministero dell’Interno con “controricorso adesivo valevole anche ai fini di ricorso incidentale”.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19 gennaio 2024, per la quale il Procuratore Generale ha depositato memoria .

È il caso di rilevare che questa attiene esclusivamente al primo motivo del ricorso, al quale dapprima attribuisce inammissibilità per difetto di interesse, in seguito aggiungendo tuttavia ulteriori argomentazionie concludendo quindi con la richiesta alternativa del rigetto.

Sempre a proposito dell’adunanza camerale del 19 gennaio 2024 anche il ricorrente ha presentato memoria.

L’adunanza è stata poi rinviata al 7 giugno 2024; il Comune di Sorrento ha presentato memoria in relazione a quest’ultimaadunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, “n.1 e comunque n.3 c.p.c.”, violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 93 d.lgs. 267/2000 e 59 l. 69/2009, nonché “difetto di motivazione”, “motivazione illogica ed incongrua” e nullità della sentenza.Si definisce erronea l’affermazione del giudice d’appello nel senso che la domanda del Comune di Sorrento presentata “in via di rivalsa/regresso” è stata “correttamente e doverosamente” circoscritta dal primo giudice, il quale ha considerato quella di regresso e ha ritenuto sussistente giurisdizione contabile per “l’azione di rivalsa alternativamente formulata”.

In realtà, presupposto per l’azione di rivalsa sarebbe “la certezza, acclarata con sentenza passata in giudicato, della determinazione percentuale e della consequenziale quantificazione della quota imputata all’ente di pagamento”, per cui,quando un ente agisce in via di regresso,l’azione di rivalsa sarebbe improponibile davanti alla Corte dei conti finché non venga raggiunto il giudicato sulla responsabilità e/o corresponsabilità e sulla sua determinazione e quantificazione del rappresentante dell’ente(ex multis Cass. 22777/2004) .

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 93 d.lgs. 267/2000 e 59 l. 69/2009, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 163, terzo comma, nn. 3 e 4, 164, quarto comma c.p.c. in relazione agli articoli 1298,2055 c.c. e 99 c.p.c., nonché difetto di motivazione, motivazione “illogica ed incongrua” e nullità della sentenza.

In sintesi, si sostiene che il Comune di Sorrento, nel presentare la domanda di rivalsa, avrebbe violato l’articolo 163 nn. 3 e 4 c.p.c.

“per aver escluso nell’atto introduttivo (così come con gli ulteriori scritti proposti) l’esposizione dei fatti e qualsiasi utile riferimento e richiamo agli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa domanda da tale norma voluti”: la domanda di rivalsa, per questo vizio, “ben può essere dichiarata improponibile”.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 654 c.p.p., 2055, terzo comma, c.c., 132 c.p.c., nonchédifetto di motivazione, motivazione “illogica ed incongrua” e nullità della sentenza.

La C orte d’appello sarebbe “incorsa in commessa grave limitazione - interpretativa e logica - dell’autonoma intera rivalutazione del fatto e degli elementi di prova acquisiti nel processo penale e della loro interpretazione dal ricorrente proposta”, come invece avrebbe dovuto fare,non sussistendo nel caso in esame sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dopo dibattimento.

E sotto il profilo motivazionale avrebbe, appunto, “reso una motivazione illogica e incongrua”, in violazione pure dell’articolo 111 Cost.

4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione agli articoli 651, 652, 653 e 654 c.p.p. nonché agli articoli 2055, terzo comma, e 1298 c.p.c.; denuncia, inoltre, motivazione illogica ed incongrua, difetto di motivazione e nullità della sentenza.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità sugli articoli 115 e 116 c.p.c., si lamenta che il giudice d’appello non ha dato rilievo a quanto era stato allegato dal ricorrente “in relazione alle dichiarazioni/prova … del teste Atripaldi riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale”; tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate anche in rapporto a varie normative e comunque regole di sicurezza.

Così le suddette norme sarebbero state violate, giungendo altresì alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 2055, terzo comma, c.c., essendo imputabile alla corte territoriale “l’omessa autonoma intera rivalutazione del fatto”, che “non ha dato ragione dei dati controversi e ha compiuto un percorso argomentativo incongruo”.

5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c., nonché vizio di motivazione, illogicità e incongruità, e infine nullità della sentenza.

Questo motivo censura il giudice d’appello per non avere disposto la CTU che il Fiorentino aveva chiesto, pure nel gravame, sostenendo la Corte il diniego con un passo motivazionale della sentenza impugnata trascritto nel ricorso (pagine 32-33) e che, ad avviso del ricorrente, “non appare corretto, né condivisibile”.

Si invoca l’articolo 186 d.p.r. 547/1955, non più vigente ma presente nel capo di imputazione penale, per indicare che cosa avrebbe dovuto accertare il consulentetecnico d’ufficio.6.

Il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c.

In realtà– e va subito rilevato - non si tratta di un vero e proprio motivo, in quanto vi si limita ad affermare: “La chiesta cassazione … comporta una rivalutazione del criterio della soccombenza … nel senso che l’auspicato accoglimento del ricorso comporta anche una nuova decisione sulle spese”.

7. Il controricorso del Ministero dell’Interno argomenta sull’ammissibilità del terzo motivo del ricorso presentato dal Fiorentino, concludendo per la erroneità della sentenza impugnata in ordine ai profili afferenti alla responsabilità del Ministero in quanto “il Giudice Civile avrebbe dovuto valutare la concreta titolarità sul lato passivo del rapporto obbligatorio in capo al Ministero dell’Interno”.

In prosieguo, quanto agli altri motivi del ricorso, il controricorrente dichiara di aderirvi “nella misura in cui ineriscano ai dedotti profili di esclusione della responsabilità del Ministero”, affermando pertanto di aderire ai primi due “in ragione dei criteri di riparto della giurisdizione tra A.G.O. e Corte dei Conti in rapporto alle controversie di regresso/rivalsa (I motivo – artt. 52 R.D. 1214/1934 e 59 L. n. 69/2009); ovvero a rilevare la improponibilità della domanda di rivalsa da parte del Comune di Sorrento per assenza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c. (II motivo)”; aderisce al quarto motivo “nella misura in cui l’accoglimento … comporti, a seguito di pronunzia di annullamento con rinvio …, il complessivo e unitario esame della condotta omissiva del … Fiorentino” e al quinto solo nella misura in cui sia diretto “all’accertamento di tutti i profili di responsabilità”.

8. Il ricorsoprincipale patisce inammissibil ità assoluta per i primi due motivi e parziale per il terzo, il quarto e il quinto motivo, in considerazione del dettato dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. 8.1 Invero, nella prima parte del ricorso - cioè quella dedicata appunto alla esposizione della vicenda processuale, e che il ricorrente denomina “Fatti di causa”- viene riportato in modo sufficientemente chiaro e ampio il contenuto dell’atto di citazione del Comune di Sorrento (ricorso, pagine 2-4), ma non è al contrario riportata poi una minima sintesi delle difese del Fiorentino - e del Ministero dell’Interno -, su tali posizion i esternando sol tant o quanto segue: “Costituitisi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] ed ilMinistero dell’Interno, sia pure per motivi e ragioni diverse, hanno contestato la domanda”. 8.2 Riguardosuccessivamente al giudizio d’appello, ancora la parte del ricorso formalmente destinata a riassumere, come segnala il suo titolo, i“Fatti di causa” prende le mosse dall’affermazione che il Fiorentino aveva “sviluppate considerazioni sulle vicende processuali (sentenza penale tribunale, sentenza penale Corte di Appello, sentenza penale Suprema Corte, sentenza -resa in altro giudizio nel quale non era stato coinvolto - del Tribunale civile di Napoli in composizione monocratica) originate dall’evento luttuoso ragione di causa e valutazioni (preliminari e propedeutiche alla proposta impugnazione) sui principi affermati dai diversi giudici interessati ai succedutisi giudizi, sull’efficacia e sugli effetti delle decisioni assunte dal giudice penale e sulla condanna al pagamento della provvisionale” (ricorso, pagine 5-6).

Di questo coacervo di argomenti, tuttavia, non si illustra poi , neppure nel modo più sintetico possibile, alcun concreto contenuto.

Segue, come conseguenza di queste - rimaste ignote - “sviluppate considerazioni”, l’indicazione delle rubriche dei quattro motivi d’appello, le quali, per quanto corpose (soprattutto quelle dei primi duemotivi), non consentono di apprendere alcunché sulle ragioni che l’appellante aveva posto a loro fondamento. 8.3 Prima di passare alla proposizione dei motivi, il ricorso presenta ancora (pagine 7-10) una specie di paragrafo anteriore, nella prima parte intitolato “ante omnia” e nella seconda “in buona sostanza”.

Anche da questo settore prodromico, però, nullaè possibile attingere in ordine alle difese di cui l’attuale ricorrente si era avvalso nei due giudizi di merito.

Infatti, la parte “ante omnia” riporta passi motivazionali dei giudici di merito “in relazione alle questioni che interessano il ricorrente”, da cui non si apprende che cosa aveva prospettato il Fiorentino per difendersi, con l’eccezione dell’unico quanto assolutamente generico riferimento, nella sentenza d’appello, ai “richiami normativi operati dal Fiorentino, ed a suo dire fonte di responsabilità di altri”: richiami normativi che rimangono peraltro ignoti.

La seconda tranche, cioè “in buona sostanza”, ripete il medesimo generico riferimento (“Né si reputa che i richiami normativi operati da [OSCURATO:PERSONA] ed a suo dire fonte di responsabilità di altri, possano elidere la propria”) e nulla di più aggiunge. 8.4 L’ammissibilità rispetto all’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. non è recuperabile neppure dal contenuto dei motivi stessi , salvo quanto si verrà a rilevare infraper parte del terzo, del quarto e del quinto motivo.

Che il primo motivo del ricorso riporti una rubrica in parte coincidente con quella del primo motivo d’appello non equivale, naturalmente, ad accertare un medesimo contenuto.

Le argomentazioni del primo motivo del ricorso, poi, non lasciano intendereriferimenti argomentativi con il gravame.

Il secondo motivooffre una rubrica anch’essa in parte coincidente con quella del primo motivo d’appello, senza però che il motivoin esame apporti riferimenti a difese dispiegate nei precedenti gradi.

Tra l’altro, il suo nucleo verte proprio su una pretesa violazione dell’articolo 163, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., e tuttavia non adduce che fosse stata presentata alcuna eccezione al riguardo in primo grado, né tantomeno in appello.

Anche il terzo motivo nulla dice in ordine al contenuto delle difese del ricorrente versate negli atti di primo grado e di secondo grado.

Parimenti si presenta il quarto, poiché l’unico riferimento che esso presenta a quanto avvenuto i n merito, e cioè alla testimonianza Atripaldi, è del tutto generico, nulla apportando del suo contenuto; e tale genericità non è sanata dal mero riferimento a una produzione, che non è dato neppure comprendere se abbia per oggetto una sentenza o ilverbale della testimonianza.

Così, infatti, dichiara il quarto motivo, pagina 29 del ricorso: “La corte … ha escluso spazio e rilievo a quanto dal ricorrente allegato in relazione alle dichiarazioni/prova - dato nella specie controverso - del teste Atripaldi riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale (cfr. in atti produzione appello doc. n. 3)”.

Infine, non è certo sufficiente per rispettare integralmente l’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. informare soltanto -e il ricorrente l’ha fatto all’iniziodel quinto motivo -che era stata chiesta una consulenza tecnica d’ufficio. 8.5 Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ravvisa nel requisito de quo l’obbligo del ricorrente di fornire una, per quanto concisa, comprensibile rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria, indicando pure le reciproche posizioni assunte dalle parti nel dispiegarsi del contraddittorio processuale con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto (cfr., p. es., Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312,Cass. sez. 1, ord. 3 novembre 2020 n. 24432 e Cass. sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425).

La sopravvenienza, di recente, della nota sentenza Succi non ha inciso su siffatta interpretazione, che in realtà non si è mai posta in contrasto con la normativa sovranazionale, bensì ha correttamente enucleato la responsabilità della parte che propone ilricorso per cassazione, in quanto tenuta, logicamente ancor prima che giuridicamente, a manifestare al giudice di legittimità tutti gli elementi che potrebbero essere necessari per la sua decisione.

Tra le recenti massimate pronunce offre un insegnamento pienamente condivisibile, quindi, Cass. sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117, impostato su un piano ancor più generale ma sine dubio includente la fattispecie dell’articolo 366 n.3 c.p.c.: “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.” E sulla medesimalinea – ineludibile, non potendo certo essere il giudicante l’integratore della forma-contenuto dell’atto di parte -si è collocata la recentissima Cass. sez. 3, ord. 12 gennaio 2024 n. 1352: “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.”(così è la sua massima). 8.6 Risulta evidente, dunque, la sussistenza della violazione dell’articolo 366 n.3 c.p.c. che, assorbito ogni altro profilo, conduce alla inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso, nonché, quanto alla porzione dei successivi tre motivi attinente alle pretese violazioni normative -che parimenti esige sia stata resa notain modalità di autosufficienza nel ricorso la conformazione delle difese giuridiche adottate dall’attuale ricorrente nei due gradi di giudizio precedenti -. 9.1 L’unica parte di tali tre motivi che non patisce il vizio ex articolo 366 n. 3 c.p.c., in quanto si rapporta, creando submotivi autonomi, in modo del tutto specifico con la motivazione della sentenza impugnata contro la quale ri vol ge censura, è quella relativa appunto all’idoneità dell’apparato motivazionale.

Per comprendere siffattacensura, in realtà, è sufficiente il compimento di un a direttaverifica, alla luce della relativa critica del ricorrente, della sussistenza o menodell’adeguata misura di chiarezza e completezza nella motivazione della sentenzache integri il minim um costituzionale , per cui, interpretando l’articolo 366 n.3 c.p.c. tramiteuna modalità conservativae di tutela rispetto al ricorrente - vale a dire, circoscrivendo gli effetti del vizio riscontrato soltanto a quelle censure alla cui corretta e completa comprensione del contenuto ostano -, è ammissibile procedere al vaglioin parte qua. 9.2La censura motivazionale presente nel terzo motivo investe, in sintesi, la ricostruzione del fatto, il ricorrente attribuendo alla Corte d’appello di avere “esternato percorso argomentativo, quanto ad un profilo motivazionale, afflitto da deficienze, logiche ed incongrue, causa, ex art. 132 cod. civ. (sic), di nullità della sentenza”, la qual e p a ti rebbe una “anomalia motivazionale” , con conseguente violazione pure dell’articolo 111 Cost.

Si tratta di una doglianza manifestamente infondata, in quanto il giudice d’appello ricostruisce in modo adeguato e comprensibile,che rientra nel minimo costituzionale (pagine 6-9), la vicenda, in particolare sottolineando - anche mediante la condivisione, dal libero convincimento consentita, d i ri l ie vi del giudice penale -l’omissione di qualunquestrumento di cautela per la circolazione pedonale e veicolare in un’assaievidente situazione di pericolo, in relazione al la qualeappunto non era stata posta alcuna segnaletica e non erano state collocate nemmeno transenne per deviare il traffico pedonale e veicolare rispetto allo spazio sottostante la piattaforma mobile; e ciò per concludere che, “se anche una soltanto di tali iniziative, in qualunque forma, anche solo a mezzo di una telefonata, fosse stata adottata dal Fiorentino, la tragedia si sarebbe potuta certamente e concretamente evitare … La condotta omissiva del Sindaco ha, dunque, determinato il verificarsi dell’evento non meno dell’attività pericolosa posta in essere dall’impresa” (così a pagina 8 della sentenza). 9.3 Pure il quarto motivoinclude un submotivo censurante “motivazione illogica e incongrua-difetto di motivazione”, che verte, in sintesi, sulla medesima tematica dell’attività del sindaco Fiorentinodi prevenzione del sinistro.

Si sostiene che “alla Corte distrettuale è stato, col proposto appello, chiesto invano di verificare … se l’attività … omessa consisteva … nell’aver omesso, con qualsiasi atto amministrativo o comportamentale … idoneo a prevenire il pericolo della pubblica incolumità e gli infortuni sul lavoro, l’adozione di ogni mezzo appropriato, almenotransennando la zona ed impedendo il traffico pedonale e veicolare in prossimità ed, ancor più, nello spazio sottostante il cestello della piattaforma mobile e cioè … a ridosso della facciata della Basilica”.

In termini motivazionali (per il resto, si nota meramente incidenter, sarebbero tutte questioni di fatto) questa censura coincide ictu oculi con quella che era stata inserita nel terzo motivo : pertanto si rimanda a quel che ivi si è già focalizzato in ordine alla sussistenza effettiva di un apparato motivazionale costituzionalmente e comunque normativamente sufficiente.

Sussiste, pertanto, manifesta infondatezzaanche di questo submotivo, non occorrendo, d’altronde, per strutturare un’adeguata motivazione esaminare espressamente ogni elemento probatorio, come pare invece sostenga il ricorrente a proposito delle “dichiarazioni/prova … del teste Atripaldi riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale”. 9.4 Il quinto motivo, a sua volta, include anche una censura di “vizio di motivazione-illogicità e incongruità”, prendendo come obiettivo un passo motivazionale con cui la Corte d’appello spiega perché “non vi era spazio per l’espletamento di una CTU” (il passo si rinviene nella sentenza a pagina 9, e viene trascritto nelle pagine 32-33 del ricorso).

A tacer d’altro - e quindi anche che il giudice non è mai obbligato a disporre un’attività ausiliaria, essendo peritus peritorum-, questa censura sotto il profilo del vizio motivazionale è infondata in misura manifesta ancor più delle precedentirinvenute nel terzo e nel quarto motivo, quanto meno perché il passo riportato è lucido e logico, id estnon presenta alcuna intrinseca contraddittorietà e alcuna incomprensibilità tale da renderlo inidoneo a fornire il sostegno motivazionale edunque da condurlo alla violazione dell’articolo 132 c.p.c. 9.5 Essendo il sesto motivo, come già si è visto, un “non motivo”, deve concludersi a questo punto con il rigetto del ricorso.

10. Il controricorso del Ministero viene presentato - si è visto - come “valevole anche ai fini di ricorso incidentale”.10.1 In realtà, non contiene effettivi motivi incidentali, bensì assume posizione adesiva al terzo motivo del ricorso principale, offrendo una rubrica “sull’ammissibilità” di esso.

Anche nel denegato caso, peraltro - si osserva ad abundantiam - , si volesse intendere che il contenuto valga come motivo autonomo - appunto, di ricorso incidentale -, questosarebbe ictu oculi fattuale, in quanto, schermandola dietro l’argomento dell’autonomia dell’accertamento del giudice civile, verrebbe a censura in realtà la ricostruzione dei fatti che hanno fondato l’attribuzione di responsabilità al sindaco nella letale vicenda. 10.2 Quanto poi agli “altri motivi di ricorso” - del Fiorentino , naturalmente - , sono offerte alcune argomentazioni ad essi attinenti e non costituenti, con assoluta evidenza, motivi autonomi, per cui vengono assorbite da quel che si è sopra rilevato e che ha condotto al disattendimento dell’unico effettivo ricorso stesso.

11. In conclusione, deve rigettarsi il ricorso principale con conseguente condanna, in solido per la posizione adesiva al Fiorentino del Ministero, il Fiorentino e il Ministero a rifondere le spese processuali, liquidate come da dispositivo, al Comune di Sorrento, compensandole tra ilFiorentino e il Ministero.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condannain solido [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Interno a rifonderealla Città di Sorrento le spese processuali, liquidate in un totale di € 4.300, oltre a € 200 per gli esborsie agli accessori di legge ; compensa le spese processuali traMa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20793/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO N 116, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti -controricorrentee ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5675/2019 depositata in data22 novembre 2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Sorrento, con citazione dell’8 aprile 2015, conveniva davanti al Tribunale di Napoli il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA], quali condebitori in solido in via di rivalsa/regresso, per ottenerne la condanna, ex articoli 1298 ss. c.c. e in ogni caso ex articolo 2055 c.c.,al pagamento degli importi pro quota a loro carico, oltre interessi, in relazione a unasomma totale di euro 648.000 che l’ente attoreo, quale responsabile civile, aveva corrisposto a titolo di provvisionale per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’affermazione in primo e in secondo grado della penale responsabilità, tra gli altri, del Fiorentino, quale sindaco e ufficiale di governo, per il crollo improvviso di una piattaforma aerea installata su un furgone di Organizzazioni ed [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. mentre tale società stava installando luminarie sulla facciata della basilica di Sant’Antonino in Sorrento, su incarico privato del suo rettore [OSCURATO:PERSONA]: la piattaforma era crollata sulle passanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne morivano. Nelle more della definizione del giudizio penale, l’attore aveva pagato le provvisionali liquidate a favore delle parti civili per l’importo appunto di euro 648.000, per cui i convenuti sarebbero rimasti inadempienti nei suoi confronti, tranne per un acconto di euro 72.000 versato dal Ministero. Entrambi i convenuti si costituivano, resistendo, il Ministero presentando anche domanda riconvenzionale di restituzione dell’acconto; il Fiorentino otteneva di chiamare in causa Massimo, Eduardo e [OSCURATO:PERSONA]. Frattantola Corte di cassazione penale, con sentenza n. 46400/2015, perveniva a confermare, per quanto qui interessa, la responsabilità penale del Fiorentino, e quella civile del Ministero dell’Interno e del Comune di Sorrento. Successivamente il Tribunalecivile partenopeo, con sentenza del 20 luglio 2018, condannava i convenuti al pagamento delle quote in regresso, dichiara va inammissibile la domanda del Fiorentino nei confronti dei terzi chiamati, rigettavala domanda di ripetizione del Ministero e trasmetteva copia degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le eventuali iniziative di sua competenza. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, in primo luogo denunciando violazione dell’articolo 103, secondo comma, Cost. per la trasmissione degli atti alla suddetta P rocura, con violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 58 l. 142/1990 e 1 l. 20/1994, in riferimento a eventuali domande da presentare davanti al giudice contabile. Sia il Comune, sia il Ministero si costituivano chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 novembre 2019, rigettava l’appello. Osservava, in particolare, quanto al motivo attinente al giudice contabile, che dinanzi alla domanda di condanna del Comune proposta “in via di rivalsa/regresso”, il Tribunale aveva “circoscritto la positiva valutazione di sussistenza della propria giurisdizione all’azione di regresso, declinandola in favore del giudice contabile per quanto concerne l’azione di rivalsa alternativamente formulata”: posizione , questa, alla quale la corte territoriale dichiarava di aderire perché “corretta nei riferimenti normativi e conforme all’insegnamento dei [OSCURATO:PERSONA] … secondo cui, a norma dell’art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 … spetta alla Corte dei Conti conoscere della domanda di rivalsa, proposta dalla p.a. nei confronti del proprio dipendente per i danni da quest’ultimo cagionati ad un terzo che la p.a. sia stata costretta a risarcire”. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di motiviche numera come sei; il Comune di Sorrento si è difeso con controricorso; si è difeso anche il Ministero dell’Interno con “controricorso adesivo valevole anche ai fini di ricorso incidentale”. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19 gennaio 2024, per la quale il Procuratore Generale ha depositato memoria . È il caso di rilevare che questa attiene esclusivamente al primo motivo del ricorso, al quale dapprima attribuisce inammissibilità per difetto di interesse, in seguito aggiungendo tuttavia ulteriori argomentazionie concludendo quindi con la richiesta alternativa del rigetto. Sempre a proposito dell’adunanza camerale del 19 gennaio 2024 anche il ricorrente ha presentato memoria. L’adunanza è stata poi rinviata al 7 giugno 2024; il Comune di Sorrento ha presentato memoria in relazione a quest’ultimaadunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, “n.1 e comunque n.3 c.p.c.”, violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 93 d.lgs. 267/2000 e 59 l. 69/2009, nonché “difetto di motivazione”, “motivazione illogica ed incongrua” e nullità della sentenza.Si definisce erronea l’affermazione del giudice d’appello nel senso che la domanda del Comune di Sorrento presentata “in via di rivalsa/regresso” è stata “correttamente e doverosamente” circoscritta dal primo giudice, il quale ha considerato quella di regresso e ha ritenuto sussistente giurisdizione contabile per “l’azione di rivalsa alternativamente formulata”. In realtà, presupposto per l’azione di rivalsa sarebbe “la certezza, acclarata con sentenza passata in giudicato, della determinazione percentuale e della consequenziale quantificazione della quota imputata all’ente di pagamento”, per cui,quando un ente agisce in via di regresso,l’azione di rivalsa sarebbe improponibile davanti alla Corte dei conti finché non venga raggiunto il giudicato sulla responsabilità e/o corresponsabilità e sulla sua determinazione e quantificazione del rappresentante dell’ente(ex multis Cass. 22777/2004) . 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 93 d.lgs. 267/2000 e 59 l. 69/2009, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 163, terzo comma, nn. 3 e 4, 164, quarto comma c.p.c. in relazione agli articoli 1298,2055 c.c. e 99 c.p.c., nonché difetto di motivazione, motivazione “illogica ed incongrua” e nullità della sentenza. In sintesi, si sostiene che il Comune di Sorrento, nel presentare la domanda di rivalsa, avrebbe violato l’articolo 163 nn. 3 e 4 c.p.c. “per aver escluso nell’atto introduttivo (così come con gli ulteriori scritti proposti) l’esposizione dei fatti e qualsiasi utile riferimento e richiamo agli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa domanda da tale norma voluti”: la domanda di rivalsa, per questo vizio, “ben può essere dichiarata improponibile”. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 654 c.p.p., 2055, terzo comma, c.c., 132 c.p.c., nonchédifetto di motivazione, motivazione “illogica ed incongrua” e nullità della sentenza. La C orte d’appello sarebbe “incorsa in commessa grave limitazione - interpretativa e logica - dell’autonoma intera rivalutazione del fatto e degli elementi di prova acquisiti nel processo penale e della loro interpretazione dal ricorrente proposta”, come invece avrebbe dovuto fare,non sussistendo nel caso in esame sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dopo dibattimento. E sotto il profilo motivazionale avrebbe, appunto, “reso una motivazione illogica e incongrua”, in violazione pure dell’articolo 111 Cost. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione agli articoli 651, 652, 653 e 654 c.p.p. nonché agli articoli 2055, terzo comma, e 1298 c.p.c.; denuncia, inoltre, motivazione illogica ed incongrua, difetto di motivazione e nullità della sentenza. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sugli articoli 115 e 116 c.p.c., si lamenta che il giudice d’appello non ha dato rilievo a quanto era stato allegato dal ricorrente “in relazione alle dichiarazioni/prova … del teste Atripaldi riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale”; tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate anche in rapporto a varie normative e comunque regole di sicurezza. Così le suddette norme sarebbero state violate, giungendo altresì alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 2055, terzo comma, c.c., essendo imputabile alla corte territoriale “l’omessa autonoma intera rivalutazione del fatto”, che “non ha dato ragione dei dati controversi e ha compiuto un percorso argomentativo incongruo”. 5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c., nonché vizio di motivazione, illogicità e incongruità, e infine nullità della sentenza. Questo motivo censura il giudice d’appello per non avere disposto la CTU che il Fiorentino aveva chiesto, pure nel gravame, sostenendo la Corte il diniego con un passo motivazionale della sentenza impugnata trascritto nel ricorso (pagine 32-33) e che, ad avviso del ricorrente, “non appare corretto, né condivisibile”. Si invoca l’articolo 186 d.p.r. 547/1955, non più vigente ma presente nel capo di imputazione penale, per indicare che cosa avrebbe dovuto accertare il consulentetecnico d’ufficio.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c. In realtà– e va subito rilevato - non si tratta di un vero e proprio motivo, in quanto vi si limita ad affermare: “La chiesta cassazione … comporta una rivalutazione del criterio della soccombenza … nel senso che l’auspicato accoglimento del ricorso comporta anche una nuova decisione sulle spese”. 7. Il controricorso del Ministero dell’Interno argomenta sull’ammissibilità del terzo motivo del ricorso presentato dal Fiorentino, concludendo per la erroneità della sentenza impugnata in ordine ai profili afferenti alla responsabilità del Ministero in quanto “il Giudice Civile avrebbe dovuto valutare la concreta titolarità sul lato passivo del rapporto obbligatorio in capo al Ministero dell’Interno”. In prosieguo, quanto agli altri motivi del ricorso, il controricorrente dichiara di aderirvi “nella misura in cui ineriscano ai dedotti profili di esclusione della responsabilità del Ministero”, affermando pertanto di aderire ai primi due “in ragione dei criteri di riparto della giurisdizione tra A.G.O. e Corte dei Conti in rapporto alle controversie di regresso/rivalsa (I motivo – artt. 52 R.D. 1214/1934 e 59 L. n. 69/2009); ovvero a rilevare la improponibilità della domanda di rivalsa da parte del Comune di Sorrento per assenza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c. (II motivo)”; aderisce al quarto motivo “nella misura in cui l’accoglimento … comporti, a seguito di pronunzia di annullamento con rinvio …, il complessivo e unitario esame della condotta omissiva del … Fiorentino” e al quinto solo nella misura in cui sia diretto “all’accertamento di tutti i profili di responsabilità”. 8. Il ricorsoprincipale patisce inammissibil ità assoluta per i primi due motivi e parziale per il terzo, il quarto e il quinto motivo, in considerazione del dettato dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. 8.1 Invero, nella prima parte del ricorso - cioè quella dedicata appunto alla esposizione della vicenda processuale, e che il ricorrente denomina “Fatti di causa”- viene riportato in modo sufficientemente chiaro e ampio il contenuto dell’atto di citazione del Comune di Sorrento (ricorso, pagine 2-4), ma non è al contrario riportata poi una minima sintesi delle difese del Fiorentino - e del Ministero dell’Interno -, su tali posizion i esternando sol tant o quanto segue: “Costituitisi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] ed ilMinistero dell’Interno, sia pure per motivi e ragioni diverse, hanno contestato la domanda”. 8.2 Riguardosuccessivamente al giudizio d’appello, ancora la parte del ricorso formalmente destinata a riassumere, come segnala il suo titolo, i“Fatti di causa” prende le mosse dall’affermazione che il Fiorentino aveva “sviluppate considerazioni sulle vicende processuali (sentenza penale tribunale, sentenza penale Corte di Appello, sentenza penale Suprema Corte, sentenza -resa in altro giudizio nel quale non era stato coinvolto - del Tribunale civile di Napoli in composizione monocratica) originate dall’evento luttuoso ragione di causa e valutazioni (preliminari e propedeutiche alla proposta impugnazione) sui principi affermati dai diversi giudici interessati ai succedutisi giudizi, sull’efficacia e sugli effetti delle decisioni assunte dal giudice penale e sulla condanna al pagamento della provvisionale” (ricorso, pagine 5-6). Di questo coacervo di argomenti, tuttavia, non si illustra poi , neppure nel modo più sintetico possibile, alcun concreto contenuto. Segue, come conseguenza di queste - rimaste ignote - “sviluppate considerazioni”, l’indicazione delle rubriche dei quattro motivi d’appello, le quali, per quanto corpose (soprattutto quelle dei primi duemotivi), non consentono di apprendere alcunché sulle ragioni che l’appellante aveva posto a loro fondamento. 8.3 Prima di passare alla proposizione dei motivi, il ricorso presenta ancora (pagine 7-10) una specie di paragrafo anteriore, nella prima parte intitolato “ante omnia” e nella seconda “in buona sostanza”. Anche da questo settore prodromico, però, nullaè possibile attingere in ordine alle difese di cui l’attuale ricorrente si era avvalso nei due giudizi di merito. Infatti, la parte “ante omnia” riporta passi motivazionali dei giudici di merito “in relazione alle questioni che interessano il ricorrente”, da cui non si apprende che cosa aveva prospettato il Fiorentino per difendersi, con l’eccezione dell’unico quanto assolutamente generico riferimento, nella sentenza d’appello, ai “richiami normativi operati dal Fiorentino, ed a suo dire fonte di responsabilità di altri”: richiami normativi che rimangono peraltro ignoti. La seconda tranche, cioè “in buona sostanza”, ripete il medesimo generico riferimento (“Né si reputa che i richiami normativi operati da [OSCURATO:PERSONA] ed a suo dire fonte di responsabilità di altri, possano elidere la propria”) e nulla di più aggiunge. 8.4 L’ammissibilità rispetto all’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. non è recuperabile neppure dal contenuto dei motivi stessi , salvo quanto si verrà a rilevare infraper parte del terzo, del quarto e del quinto motivo. Che il primo motivo del ricorso riporti una rubrica in parte coincidente con quella del primo motivo d’appello non equivale, naturalmente, ad accertare un medesimo contenuto. Le argomentazioni del primo motivo del ricorso, poi, non lasciano intendereriferimenti argomentativi con il gravame. Il secondo motivooffre una rubrica anch’essa in parte coincidente con quella del primo motivo d’appello, senza però che il motivoin esame apporti riferimenti a difese dispiegate nei precedenti gradi. Tra l’altro, il suo nucleo verte proprio su una pretesa violazione dell’articolo 163, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., e tuttavia non adduce che fosse stata presentata alcuna eccezione al riguardo in primo grado, né tantomeno in appello. Anche il terzo motivo nulla dice in ordine al contenuto delle difese del ricorrente versate negli atti di primo grado e di secondo grado. Parimenti si presenta il quarto, poiché l’unico riferimento che esso presenta a quanto avvenuto i n merito, e cioè alla testimonianza Atripaldi, è del tutto generico, nulla apportando del suo contenuto; e tale genericità non è sanata dal mero riferimento a una produzione, che non è dato neppure comprendere se abbia per oggetto una sentenza o ilverbale della testimonianza. Così, infatti, dichiara il quarto motivo, pagina 29 del ricorso: “La corte … ha escluso spazio e rilievo a quanto dal ricorrente allegato in relazione alle dichiarazioni/prova - dato nella specie controverso - del teste Atripaldi riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale (cfr. in atti produzione appello doc. n. 3)”. Infine, non è certo sufficiente per rispettare integralmente l’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. informare soltanto -e il ricorrente l’ha fatto all’iniziodel quinto motivo -che era stata chiesta una consulenza tecnica d’ufficio. 8.5 Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ravvisa nel requisito de quo l’obbligo del ricorrente di fornire una, per quanto concisa, comprensibile rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria, indicando pure le reciproche posizioni assunte dalle parti nel dispiegarsi del contraddittorio processuale con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto (cfr., p. es., Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312,Cass. sez. 1, ord. 3 novembre 2020 n. 24432 e Cass. sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425). La sopravvenienza, di recente, della nota sentenza Succi non ha inciso su siffatta interpretazione, che in realtà non si è mai posta in contrasto con la normativa sovranazionale, bensì ha correttamente enucleato la responsabilità della parte che propone ilricorso per cassazione, in quanto tenuta, logicamente ancor prima che giuridicamente, a manifestare al giudice di legittimità tutti gli elementi che potrebbero essere necessari per la sua decisione. Tra le recenti massimate pronunce offre un insegnamento pienamente condivisibile, quindi, Cass. sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117, impostato su un piano ancor più generale ma sine dubio includente la fattispecie dell’articolo 366 n.3 c.p.c.: “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.” E sulla medesimalinea – ineludibile, non potendo certo essere il giudicante l’integratore della forma-contenuto dell’atto di parte -si è collocata la recentissima Cass. sez. 3, ord. 12 gennaio 2024 n. 1352: “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.”(così è la sua massima). 8.6 Risulta evidente, dunque, la sussistenza della violazione dell’articolo 366 n.3 c.p.c. che, assorbito ogni altro profilo, conduce alla inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso, nonché, quanto alla porzione dei successivi tre motivi attinente alle pretese violazioni normative -che parimenti esige sia stata resa notain modalità di autosufficienza nel ricorso la conformazione delle difese giuridiche adottate dall’attuale ricorrente nei due gradi di giudizio precedenti -. 9.1 L’unica parte di tali tre motivi che non patisce il vizio ex articolo 366 n. 3 c.p.c., in quanto si rapporta, creando submotivi autonomi, in modo del tutto specifico con la motivazione della sentenza impugnata contro la quale ri vol ge censura, è quella relativa appunto all’idoneità dell’apparato motivazionale. Per comprendere siffattacensura, in realtà, è sufficiente il compimento di un a direttaverifica, alla luce della relativa critica del ricorrente, della sussistenza o menodell’adeguata misura di chiarezza e completezza nella motivazione della sentenzache integri il minim um costituzionale , per cui, interpretando l’articolo 366 n.3 c.p.c. tramiteuna modalità conservativae di tutela rispetto al ricorrente - vale a dire, circoscrivendo gli effetti del vizio riscontrato soltanto a quelle censure alla cui corretta e completa comprensione del contenuto ostano -, è ammissibile procedere al vaglioin parte qua. 9.2La censura motivazionale presente nel terzo motivo investe, in sintesi, la ricostruzione del fatto, il ricorrente attribuendo alla Corte d’appello di avere “esternato percorso argomentativo, quanto ad un profilo motivazionale, afflitto da deficienze, logiche ed incongrue, causa, ex art. 132 cod. civ. (sic), di nullità della sentenza”, la qual e p a ti rebbe una “anomalia motivazionale” , con conseguente violazione pure dell’articolo 111 Cost. Si tratta di una doglianza manifestamente infondata, in quanto il giudice d’appello ricostruisce in modo adeguato e comprensibile,che rientra nel minimo costituzionale (pagine 6-9), la vicenda, in particolare sottolineando - anche mediante la condivisione, dal libero convincimento consentita, d i ri l ie vi del giudice penale -l’omissione di qualunquestrumento di cautela per la circolazione pedonale e veicolare in un’assaievidente situazione di pericolo, in relazione al la qualeappunto non era stata posta alcuna segnaletica e non erano state collocate nemmeno transenne per deviare il traffico pedonale e veicolare rispetto allo spazio sottostante la piattaforma mobile; e ciò per concludere che, “se anche una soltanto di tali iniziative, in qualunque forma, anche solo a mezzo di una telefonata, fosse stata adottata dal Fiorentino, la tragedia si sarebbe potuta certamente e concretamente evitare … La condotta omissiva del Sindaco ha, dunque, determinato il verificarsi dell’evento non meno dell’attività pericolosa posta in essere dall’impresa” (così a pagina 8 della sentenza). 9.3 Pure il quarto motivoinclude un submotivo censurante “motivazione illogica e incongrua-difetto di motivazione”, che verte, in sintesi, sulla medesima tematica dell’attività del sindaco Fiorentinodi prevenzione del sinistro. Si sostiene che “alla Corte distrettuale è stato, col proposto appello, chiesto invano di verificare … se l’attività … omessa consisteva … nell’aver omesso, con qualsiasi atto amministrativo o comportamentale … idoneo a prevenire il pericolo della pubblica incolumità e gli infortuni sul lavoro, l’adozione di ogni mezzo appropriato, almenotransennando la zona ed impedendo il traffico pedonale e veicolare in prossimità ed, ancor più, nello spazio sottostante il cestello della piattaforma mobile e cioè … a ridosso della facciata della Basilica”. In termini motivazionali (per il resto, si nota meramente incidenter, sarebbero tutte questioni di fatto) questa censura coincide ictu oculi con quella che era stata inserita nel terzo motivo : pertanto si rimanda a quel che ivi si è già focalizzato in ordine alla sussistenza effettiva di un apparato motivazionale costituzionalmente e comunque normativamente sufficiente. Sussiste, pertanto, manifesta infondatezzaanche di questo submotivo, non occorrendo, d’altronde, per strutturare un’adeguata motivazione esaminare espressamente ogni elemento probatorio, come pare invece sostenga il ricorrente a proposito delle “dichiarazioni/prova … del teste Atripaldi riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale”. 9.4 Il quinto motivo, a sua volta, include anche una censura di “vizio di motivazione-illogicità e incongruità”, prendendo come obiettivo un passo motivazionale con cui la Corte d’appello spiega perché “non vi era spazio per l’espletamento di una CTU” (il passo si rinviene nella sentenza a pagina 9, e viene trascritto nelle pagine 32-33 del ricorso). A tacer d’altro - e quindi anche che il giudice non è mai obbligato a disporre un’attività ausiliaria, essendo peritus peritorum-, questa censura sotto il profilo del vizio motivazionale è infondata in misura manifesta ancor più delle precedentirinvenute nel terzo e nel quarto motivo, quanto meno perché il passo riportato è lucido e logico, id estnon presenta alcuna intrinseca contraddittorietà e alcuna incomprensibilità tale da renderlo inidoneo a fornire il sostegno motivazionale edunque da condurlo alla violazione dell’articolo 132 c.p.c. 9.5 Essendo il sesto motivo, come già si è visto, un “non motivo”, deve concludersi a questo punto con il rigetto del ricorso. 10. Il controricorso del Ministero viene presentato - si è visto - come “valevole anche ai fini di ricorso incidentale”.10.1 In realtà, non contiene effettivi motivi incidentali, bensì assume posizione adesiva al terzo motivo del ricorso principale, offrendo una rubrica “sull’ammissibilità” di esso. Anche nel denegato caso, peraltro - si osserva ad abundantiam - , si volesse intendere che il contenuto valga come motivo autonomo - appunto, di ricorso incidentale -, questosarebbe ictu oculi fattuale, in quanto, schermandola dietro l’argomento dell’autonomia dell’accertamento del giudice civile, verrebbe a censura in realtà la ricostruzione dei fatti che hanno fondato l’attribuzione di responsabilità al sindaco nella letale vicenda. 10.2 Quanto poi agli “altri motivi di ricorso” - del Fiorentino , naturalmente - , sono offerte alcune argomentazioni ad essi attinenti e non costituenti, con assoluta evidenza, motivi autonomi, per cui vengono assorbite da quel che si è sopra rilevato e che ha condotto al disattendimento dell’unico effettivo ricorso stesso. 11. In conclusione, deve rigettarsi il ricorso principale con conseguente condanna, in solido per la posizione adesiva al Fiorentino del Ministero, il Fiorentino e il Ministero a rifondere le spese processuali, liquidate come da dispositivo, al Comune di Sorrento, compensandole tra ilFiorentino e il Ministero. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condannain solido [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Interno a rifonderealla Città di Sorrento le spese processuali, liquidate in un totale di € 4.300, oltre a € 200 per gli esborsie agli accessori di legge ; compensa le spese processuali traMa
Sentenza Cassazione n. 25581/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris