CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 14933/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso sono intrisi di elementi valutativi e privi di una effettiva critica di legittimità; mentre la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto adeguata; osservato in particolare, che il primo motivo propone interpretazioni alternative senza nemmeno giungere ad identificare un vizio di manifesta (e non semplice: vedasi l'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) illogicità; rilevato, in relazione al secondo motivo, che la sentenza della Corte Costituzionale (n.86, e non 84 del 2024, come indicato erroneamente nel ricorso) è stata pronunciata in epoca anteriore allo svolgimento del giudizio d'appello e che, in mancanza di deduzione in quella sede, non può essere ora invocata, a causa della violazione della catena devolutiva; considerato infine che il terzo, confuso, motivo di ricorso non considera che il motivo d'appello riguardava le circostanze (di cui oggi non si fa menzione) e che la pena era stata irrogata nel minimo, sotto ogni aspetto, con conseguente superfluità di specifica motivazione, a dimostrazione della pretestuosità ed inconcludenza del motivo; rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, così come la memoria, priva di alcun profilo ammissibile in questa sede, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA]