CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20535‒2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura speciale a margine del controricorso , dagli avv.ti Raffaele PELLEGRINO, Giuseppe PELLEGRINO e Raffaele VERSACE ed elettivamente domiciliata in Roma, alcorso Trieste, n. 185, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/29/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 16/02/2016; Oggetto: TRIBUTI‒ estinzione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un a cartella di pagamento emessa sulla scorta di diversi avvisi di recupero crediti di imposta ed irrogazione di sanzioni relativi agli anni dal 2007 al 2012, che l’Agenzia delle entrate sosteneva essere stati correttamente notificati alla contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da questa non opposti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania accoglieva l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la stessa andasse riammessa nei termini per impugnare i predetti atti impositivi stante il comportamento «truffaldino» del dottore commercialista della [OSCURATO:PERSONA] ed accolto il ricorso avverso tali atti in considerazione del fatto che il predetto professionista aveva omesso di trasmettere telematicamente le dichiarazioni reddituali e, così come comprovato dalla stessa dichiarazione autoaccusatoria resa dal predetto commercialista dinanzi ad un notaio, indebitamente trattenuto per sé le somme consegnategli dalla contribuente per adempiere al pagamento delle imposte. 2.Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi con cui la ricorrente deduce: con il primo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 323 cod. proc. civ.; con il secondo la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 182 cod. proc. civ.; con il terzo, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.3. L’intimata hareplicato con controricorso. 4. La controricorrente in data 29/09/2017 ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere avendo provveduto al pagamento della cartella di pagamento impugnata «con rateizzazione estinta in via anticipata utilizzandosi il beneficio di cui alla cosiddetta “rottamazione”», allegando alla memoria l’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate «nel quale vi è la precisazione di un saldo da corrispondere pari a zero già alla data del 9.12.2020». Considerato che: 1. In relazione alla presente controversia la contribuente ha dimostrato di aver provveduto al pagamento della cartella di pagamento impugnata «con rateizzazione estinta in via anticipata utilizzandosi il beneficio di cui alla cosiddetta “rottamazione”», allegando alla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., in data 05/01/2023 , l’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate «nel quale vi è la precisazione di un saldo da corrispondere pari a zero già alla data del 9.12.2020». 2. L'amministrazione finanziaria nulla ha controdedotto al riguardo, come avrebbe potuto fare depositando memoria ex art.378 cod. proc. civ.,sicché devono ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, così come richiesto dalla controricorrentee, in considerazione dell’intervenuta sistemazione complessiva del contenzioso tra le parti, si ritiene opportuno compensare le spese del presente giudizio di legittimità. 3. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015 e n. 25485 del 2018). P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e co