CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39229/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 04/03/2020 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA]Adda il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a ciascuno rispettivamente ascritto, riduceva la pena nei confronti di entrambi gli imputati. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla valutazione delle prove, oltre che alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 13-bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come le persone offese avesse ricostruito in maniera del tutto attendibile la vicenda, che le loro versioni risultano confermate da tre testi presenti ai fatti ed alle stesse ammissioni degli imputati in sede di interrogatorio, ricordando come il contenuto gravemente minaccioso delle frasi pronunciate e l'uso di un bastone non consentissero il ricorso alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00, P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensor