CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 22/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen. in relazione all'art. 707 cod. pen. per errata qualificazione del fatto. Il ricorso è inammissibile. Difatti, il motivo dedotto è reiterativo di quello proposto con l'atto di appello, poiché fondato su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già affrontate e ritenute infondate, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del gravame, dovendosi il motivo di ricorso considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Effettivamente, l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente deve ritenersi riproduttivo del profilo di censura che ha riguardo alla erronea qualificazione del fatto ex art. 707 cod. pen. Sul punto, la Corte di appello - a pag. 4 e 5 della sentenza - ha già esposto come "oltre a non essere plausibile che Teteliuk quotidianamente riportasse a casa propria quegli attrezzi dall'asserito luogo del lavoro [...], nessuna giustificazione vi è della disponibilità di attrezzi e strumenti di marca Mercedes". Quanto all'asserito intervento di manutenzione paventato dall'imputato, la Corte di appello ha del pari motivato che "la tesi prospettata dal Teteliuk sia ipoteticamente astratta, in quanto priva di riscontro, illogica ed incompatibile con le risultanze probatorie", posto che il luogo dell'ipotetico cantiere risulta destituito di fondamento fattuale ed "incompatibile con tutti i percorsi designati dall'imputato". Peraltro, le doglianze dedotte afferiscono alla ricostruzione dinamica del fatto, e tendono a proporre una versione alternativa a quella asseverata dai giudici di merito con motivazione congrua, coerente e scevra da vizi logici. Anche in tale prospettiva, il motivo di ricorso risulta inammissibile poiché fondato su questioni di fatto. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]