CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 08942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso aHe-partir udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SORBERA Christian deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento ai motivi sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e 74, comma 7, d.P.R. n. 309; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il trattamento sanzionatorio ai sensi degli artt. 599-bis e 602) comma 1-bis, cod. proc. pen., previa riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73, aveva rinunciato agli altri motivi di appello; ritenuto pertanto che la motivazione della Corte territoriale sulla correttezza della qualificazione giuridica e sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato debba ritenersi immune da censure imperniate sulla originaria proposta di concordato, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consigl tensore DEposITATA Il Presidente