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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 38803/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, in termini non consentiti, apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e, comunque, risultano manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che la domanda relativa ai reati oggetto delle prime tre sentenze non poteva essere presa in esame perché mera riproposizione di due identiche istanze con conseguente formazione della preclusione e che, con riferimento agli ulteriori reati oggetto delle ultime due sentenze, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo la non omogeneità delle violazioni (furto e tentata estorsione), il lasso di tempo intercorso tra i fatti (sei mesi) le diverse modalità esecutive (pagg. 2 e 3) e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere Le censure del ricorrente non aggrediscono in alcun modo la fondatezza della decisione fondata sulla preclusione da giudicato esecutivo e nel resto sollecitano una lettura alternativa del compendio ps,:z5v9-;--- tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamenl:e generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, in termini non consentiti, apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e, comunque, risultano manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che la domanda relativa ai reati oggetto delle prime tre sentenze non poteva essere presa in esame perché mera riproposizione di due identiche istanze con conseguente formazione della preclusione e che, con riferimento agli ulteriori reati oggetto delle ultime due sentenze, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo la non omogeneità delle violazioni (furto e tentata estorsione), il lasso di tempo intercorso tra i fatti (sei mesi) le diverse modalità esecutive (pagg. 2 e 3) e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere Le censure del ricorrente non aggrediscono in alcun modo la fondatezza della decisione fondata sulla preclusione da giudicato esecutivo e nel resto sollecitano una lettura alternativa del compendio ps,:z5v9-;--- tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamenl:e generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
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