CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 12761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG. \'‘AA-Q-9--: L-Qn 2its 0,0 -ocs, uLA- L.Uìn-e,(1-12. ktt-- LU ' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, determinava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Napoli del 16.2.2021 (comprensivo delle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza Corte appello di Napoli 22.1.2013, irrevocabile dal 7.6.2013, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione; 2) sentenza Corte Assise appello di Napoli 8.3.2016, irrevocabile dal 3.3.2017, con la quale il predetto era stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei; 3) sentenza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 15.11.2017, con la quale il predetto èragtato condannato alla pena di anni quattordici, mesi otto di reclusione; 4) sentenza GIP Tribunale di Napoli 20.5.2020, irrevocabile dal 23.12.2020, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione), ai sensi degli artt. 72 e 80 cod. pen., la pena dell'isolamento diurno nella misura di mesi diciotto. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], per "erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 72 e 80 cod. pen." e per "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento alla determinazione dell'isolamento diurno nella misura di mesi diciotto". Ha, innanzitutto, evidenziato che: il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 16.2.2021 aveva assorbito quello precedente, emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (comprensivo delle prime due sentenze di condanna); in data 15.11.2017 era divenuta irrevocabile la sentenza riportata al n. 3 del citato provvedimento e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice dell'esecuzione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di rideterminazione della durata dell'isolamento diurno per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la difesa del Barbato rappresentato che, essendo il condannato divenuto collaboratore di giustizia, era stato revocato nei suoi confronti il provvedimento di isolamento diurno. E ha sostenuto che l'ordinanza impugnata "avrebbe dovuto considerare che le precedenti condanne a pene detentive temporanee di cui ai punti 1 e 3 erano state assorbite nella condanna dell'ergastolo e non valutate, pur sussistendone i presupposti, per la quantificazione di un ulteriore periodo di isolamento diurno"; che, dunque, il Giudice dell'esecuzione avrebbe "ampliato la propria competenza rideterminando la pena dell'isolamento diurno non solo per l'ultima condanna divenuta irrevocabile di cui al punto sub n. 4), ma anche per le precedenti condanne a pene detentive temporanee, che già erano state assorbite nella pena dell'ergastolo", senza, peraltro, svolgere un "adeguato passaggio logico argomentativo da cui desumere detta legittimazione del G.E. nel determinare la quota parte di isolamento diurno anche con riferimento ai pregressi titoli irrevocabili già sottoposti al vaglio di altra A.G. e per i quali non era stato comminato alcun inasprimento della durata dell'isolamento dell'ergastolo rispetto alla durata di mesi sei". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo il Tribunale di Napoli correttamente applicato le norme di cui all'art. 72 e 80 cod. pen., appartenendo al giudice dell'esecuzione la competenza a determinare la misura dell'isolamento diurno nel caso di pene concorrenti irrogate con differenti sentenze di condanna. L'impugnazione è, altresì, generica nella parte in cui si afferma che la sanzione penale dell'isolamento diurno sarebbe stata revocata, avendo omesso il ricorrente di documentare detta circostanza, non essendo, a tal fine, sufficiente l'allegato verbale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo a un procedimento camerale a carro dello stesso Barbato il cui oggetto non è esplicitato e che, come si legge, era stato dichiarato inammissibile "per sopravvenuta carenza di interesse" per avere la difesa rappresentato che, a seguito della scelta collaborativa del condannato, era stato revocato nei suoi confronti il provvedimento di isolamento diurno. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]