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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23879/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,3084 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2407/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/08/2023 R.G.N. 376/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20419/2023Numero di raccolta generale 23879/2026Data pubblicazione 22/07/20261.

Con la sentenza n. 2/2020 depositata in data 07/01/2020 ilTribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva ladomanda spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPSper l’accredito contributivo di tutte le giornate di lavoro svoltecome bracciante agricola dalla stessa ricorrente nell’anno 2006.Il Tribunale di Nola condannava l’INPS alla rifusione delle spesedi lite che liquidava in euro 1.200,00 per compensi oltreaccessori.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo gradocriticando la pronuncia quanto alla liquidazione delle spese ededucendo che erroneamente il Tribunale aveva individuato loscaglione tra 5.200,00 e 26.000,00 euro mentre la causa era divalore indeterminabile e dunque riconducibile allo scaglione tra26.000,00 e 52.000,00 e che erroneamente il Tribunale avevanegato i compensi per la fase di istruttoria e/o di trattazione eper la fase decisionale.

L’INPS si costituiva in giudizio chiedendoil rigetto dell’impugnazione.2.1.

Con la sentenza n. 2407/2023 depositata in data02/08/2023 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro,rigettava l’appello.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolando un unico motivo.

L’INPS si ècostituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.4.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 25/06/2026.Ragioni della decisione:1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell’art.4, comma 5, lettera c)Numero registro generale 20419/2023e d) del d.m. n.55/2014 (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.)N umero sezionale 3084/2026Numero di raccolta generale 23879/2026per avere la Corte di Appello di Napoli negato il compenso peDrat a pubblicazione 22/07/2026la fase istruttoria e decisoria benché sussistessero attivitàricomprese nelle suddette fasi.2.

La parte ricorrente critica la sentenza di appello perchéavrebbe ritenuto legittima la liquidazione delle spese del giudiziodi primo grado operata dal Tribunale e avrebbe affermato chenon doveva essere riconosciuto né il compenso per la faseistruttoria né quello per la fase decisionale.3.

In via preliminare occorre esaminare l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dall’INPS secondo la qualeil ricorso sarebbe privo del requisito della specificità per nonessere indicati pertinenti motivi di critica alla sentenzaimpugnata e per non essere specificamente indicati i documentiprocessuali sui quali esso si fonda.4.

L’eccezione è fondata.4.1.

La Corte di Appello, prima ancora di soffermarsi sullerisultanze dei verbali di causa, ha osservato in via dirimente chenell’atto di appello la difesa della parte privata nulla avevadedotto circa il compimento della attività istruttoria e decisoriae circa la descrizione di dette fasi del giudizio di primo grado.4.2.

Questo è il nucleo essenziale della decisione, che si fonda,pertanto, sulla genericità dell’impugnazione, ritenuta inidoneaad attingere la motivazione della sentenza di primo grado.4.3.

A fronte di tale percorso argomentativo della sentenzaimpugnata, il ricorso si dilunga, in via generica e astratta, sullepuntualmente censurare le statuizioni circa la genericitàdell’appello e tanto avrebbe richiesto di trascrivere le specifichecensure mosse con l’atto di impugnazione.

Dette censure nonsono state specificate e nemmeno richiamate.4.4.

A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso cheN umneoron re gistro generale 20419/2023Numero sezionale 3084/2026impugnata.

Data pubblicazione 22/07/20265.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo, in relazione allo scaglione minimo della tabella cheviene in rilievo in ragione del criterio del disputatum.

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente alle spese che liquida nella sommadi euro 500,00 per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessoricome per legge;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto;Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 25 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,3084 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2407/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/08/2023 R.G.N. 376/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20419/2023Numero di raccolta generale 23879/2026Data pubblicazione 22/07/20261. Con la sentenza n. 2/2020 depositata in data 07/01/2020 ilTribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva ladomanda spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPSper l’accredito contributivo di tutte le giornate di lavoro svoltecome bracciante agricola dalla stessa ricorrente nell’anno 2006.Il Tribunale di Nola condannava l’INPS alla rifusione delle spesedi lite che liquidava in euro 1.200,00 per compensi oltreaccessori.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo gradocriticando la pronuncia quanto alla liquidazione delle spese ededucendo che erroneamente il Tribunale aveva individuato loscaglione tra 5.200,00 e 26.000,00 euro mentre la causa era divalore indeterminabile e dunque riconducibile allo scaglione tra26.000,00 e 52.000,00 e che erroneamente il Tribunale avevanegato i compensi per la fase di istruttoria e/o di trattazione eper la fase decisionale. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendoil rigetto dell’impugnazione.2.1. Con la sentenza n. 2407/2023 depositata in data02/08/2023 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro,rigettava l’appello.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolando un unico motivo. L’INPS si ècostituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 25/06/2026.Ragioni della decisione:1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell’art.4, comma 5, lettera c)Numero registro generale 20419/2023e d) del d.m. n.55/2014 (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.)N umero sezionale 3084/2026Numero di raccolta generale 23879/2026per avere la Corte di Appello di Napoli negato il compenso peDrat a pubblicazione 22/07/2026la fase istruttoria e decisoria benché sussistessero attivitàricomprese nelle suddette fasi.2. La parte ricorrente critica la sentenza di appello perchéavrebbe ritenuto legittima la liquidazione delle spese del giudiziodi primo grado operata dal Tribunale e avrebbe affermato chenon doveva essere riconosciuto né il compenso per la faseistruttoria né quello per la fase decisionale.3. In via preliminare occorre esaminare l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dall’INPS secondo la qualeil ricorso sarebbe privo del requisito della specificità per nonessere indicati pertinenti motivi di critica alla sentenzaimpugnata e per non essere specificamente indicati i documentiprocessuali sui quali esso si fonda.4. L’eccezione è fondata.4.1. La Corte di Appello, prima ancora di soffermarsi sullerisultanze dei verbali di causa, ha osservato in via dirimente chenell’atto di appello la difesa della parte privata nulla avevadedotto circa il compimento della attività istruttoria e decisoriae circa la descrizione di dette fasi del giudizio di primo grado.4.2. Questo è il nucleo essenziale della decisione, che si fonda,pertanto, sulla genericità dell’impugnazione, ritenuta inidoneaad attingere la motivazione della sentenza di primo grado.4.3. A fronte di tale percorso argomentativo della sentenzaimpugnata, il ricorso si dilunga, in via generica e astratta, sullepuntualmente censurare le statuizioni circa la genericitàdell’appello e tanto avrebbe richiesto di trascrivere le specifichecensure mosse con l’atto di impugnazione. Dette censure nonsono state specificate e nemmeno richiamate.4.4. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso cheN umneoron re gistro generale 20419/2023Numero sezionale 3084/2026impugnata. Data pubblicazione 22/07/20265. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo, in relazione allo scaglione minimo della tabella cheviene in rilievo in ragione del criterio del disputatum. P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente alle spese che liquida nella sommadi euro 500,00 per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessoricome per legge;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto;Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 25 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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