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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14176/2026

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corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] D'URSO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchéGIMMA GRETA-intimata-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 60/2022 depositatail 11/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA], condomino, conveniva dinanzial Tribunale di Catania altra condomina, [OSCURATO:PERSONA]Urso, chiedendo di ac-Numero registro generale 7222/2022Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 14176/2026Data pubblicazione 14/05/2026certare il proprio diritto di collocare due vasche di riserva idrica nel localesovrastante l'appartamento della nipote della convenuta, [OSCURATO:PERSONA],nonché di dichiarare l'esistenza di una servitù di acquedotto a favore deipropri appartamenti, di ordinare la cessazione delle turbative e il ripristinodell'impianto idrico originario e di condannare la convenuta al risarcimentodei danni.

La domanda presupponeva nel petitum la natura condominialedel locale e dell'impianto idrico.[OSCURATO:PERSONA]Urso eccepiva la proprietà esclusiva del locale, propria e dellanipote [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddit-torio nei confronti di quest'ultima.

Con memoria ex art. 183 c.p.c., l'attoreriformulava il titolo della pretesa, invocando in subordine la costituzionedella servitù per destinazione del padre di famiglia e, in ulteriore grada-zione, il titolo convenzionale derivante dalle delibere assembleari del Con-dominio.

Espletata l'istruttoria, il Tribunale rigettava le domande.La Corte di appello di Catania ha rigettato il gravame con la sentenza inepigrafe; ha ritenuto inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c. ladomanda volta all'accertamento della natura condominiale del locale va-sche, qualificandola come domanda nuova rispetto alla confessoria servi-tutis proposta in prime cure; ha escluso la costituzione della servitù perdestinazione del padre di famiglia per mancanza di prova sulla situazionedei luoghi al momento della separazione dell'originaria unica proprietà; hanegato la servitù convenzionale per difetto della forma scritta ad substan-tiam e dell'unanimità dei consensi condominiali.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quat-tro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Urso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 345, primocomma, c.p.c. e 1137 c.c., censurando la declaratoria di inammissibilità,quale domanda nuova, della richiesta di accertamento della natura con-Numero registro generale 7222/2022Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 14176/2026Data pubblicazione 14/05/2026dominiale del locale vasche est e del conseguente diritto del ricorrente uticondominus (art. 1102 c.c.) di allocarvi due vasche a servizio dei propriappartamenti.

La Corte territoriale ha reputato corretta la qualificazioneoperata dal primo giudice come actio confessoria servitutis, rilevando chelo stesso attore, nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha fondato la pre-tesa sul presupposto della proprietà esclusiva del locale in capo a GretaGimma.Il motivo è fondato.Come si riscontra da un accesso agli atti, il petitum dell'atto di citazioneintroduttivo è interamente costruito sul presupposto della condominialitàdel locale e dell'impianto idrico; la riqualificazione come confessoria servi-tutis è stata operata dal giudice istruttore; il petitum — allocazione dellevasche e approvvigionamento idrico — è rimasto identico dal primo attointroduttivo fino alle conclusioni d'appello.

La domanda proposta in appellonon introduce un tema d'indagine nuovo, ma ripropone, con diversa quali-ficazione giuridica, il medesimo diritto sull'identico bene.La Corte territoriale, d'altra parte, assorbendo nella declaratoria diinammissibilità ogni ulteriore esame, ha omesso di pronunciarsi sulle deli-bere assembleari che, secondo il ricorrente sin dall'atto di citazione,avrebbero attribuito al condomino il diritto di allocare le vasche nel localecondominiale — delibere, per loro natura, obbligatorie per tutti i condomi-ni ex art. 1137 c.c. e valide fino all'annullamento giudiziale.

Tale esame èrimesso al giudice del rinvio.2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c. edegli artt. 1137, 1117 e 1058 c.c.

Il ricorrente sostiene l'ammissibilità del-la domanda volta a riconoscere il diritto di allocare le vasche nel locale so-vrastante l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] e lamenta l'inversione dell'oneredella prova operata dalla Corte territoriale, poiché il lastrico solare è og-getto di proprietà comune ex art. 1117 c.c. salvo che dal titolo risulti di-versamente in modo chiaro ed univoco, con conseguente presunzione diNumero registro generale 7222/2022Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 14176/2026Data pubblicazione 14/05/2026condominialità in mancanza di prova contraria della proprietà esclusiva.

Insubordine, ove il locale fosse ritenuto di proprietà esclusiva, il ricorrentededuce che la dante causa di [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]Urso — ha par-tecipato alle delibere assembleari con le quali è stata disciplinata l'alloca-zione delle vasche e ha prestato il consenso alla relativa destinazione, cosìvincolando anche l'avente causa.Il motivo è fondato nei limiti seguenti.L'accoglimento del primo motivo travolge la statuizione di inammissibili-tà pronunciata ex art. 345 c.p.c. e, con essa, la conseguente omissione diogni esame sul merito della pretesa di accertamento della natura condo-miniale del locale vasche.

Il giudice del rinvio dovrà scrutinare tale profiloalla luce dell'art. 1117 c.c., con conseguente ripartizione dell'onere dellaprova a carico di chi affermi la proprietà esclusiva (Cass. 22339/2019,Cass. 5850/2023, Cass. 30791/2024, Cass. 31759/2025).3. - L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento delterzo motivo — con il quale si denuncia la violazione dell'art. 1062 c.c. inpunto di prova della servitù per destinazione del padre di famiglia — e delquarto motivo — con il quale si denunciano la violazione degli artt. 1058,1063 e 2643 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché la non contestazione del di-ritto e l'rilevabilità d'ufficio del difetto di trascrizione.

Entrambi vertono suprofili che presuppongono l'esame di merito della domanda, precluso dalladeclaratoria di inammissibilità che rimane cassata.4. - In conclusione, il ricorso è accolto nei limiti dei primi due motivi; ilterzo e il quarto motivo sono assorbiti.

La sentenza impugnata è cassatacon rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara as-sorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazioneNumero registro generale 7222/2022Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 14176/2026Data pubblicazione 14/05/2026ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, allaCorte di appello di Catania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] D'URSO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchéGIMMA GRETA-intimata-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 60/2022 depositatail 11/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA], condomino, conveniva dinanzial Tribunale di Catania altra condomina, [OSCURATO:PERSONA]Urso, chiedendo di ac-Numero registro generale 7222/2022Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 14176/2026Data pubblicazione 14/05/2026certare il proprio diritto di collocare due vasche di riserva idrica nel localesovrastante l'appartamento della nipote della convenuta, [OSCURATO:PERSONA],nonché di dichiarare l'esistenza di una servitù di acquedotto a favore deipropri appartamenti, di ordinare la cessazione delle turbative e il ripristinodell'impianto idrico originario e di condannare la convenuta al risarcimentodei danni. La domanda presupponeva nel petitum la natura condominialedel locale e dell'impianto idrico.[OSCURATO:PERSONA]Urso eccepiva la proprietà esclusiva del locale, propria e dellanipote [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddit-torio nei confronti di quest'ultima. Con memoria ex art. 183 c.p.c., l'attoreriformulava il titolo della pretesa, invocando in subordine la costituzionedella servitù per destinazione del padre di famiglia e, in ulteriore grada-zione, il titolo convenzionale derivante dalle delibere assembleari del Con-dominio. Espletata l'istruttoria, il Tribunale rigettava le domande.La Corte di appello di Catania ha rigettato il gravame con la sentenza inepigrafe; ha ritenuto inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c. ladomanda volta all'accertamento della natura condominiale del locale va-sche, qualificandola come domanda nuova rispetto alla confessoria servi-tutis proposta in prime cure; ha escluso la costituzione della servitù perdestinazione del padre di famiglia per mancanza di prova sulla situazionedei luoghi al momento della separazione dell'originaria unica proprietà; hanegato la servitù convenzionale per difetto della forma scritta ad substan-tiam e dell'unanimità dei consensi condominiali.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quat-tro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Urso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 345, primocomma, c.p.c. e 1137 c.c., censurando la declaratoria di inammissibilità,quale domanda nuova, della richiesta di accertamento della natura con-Numero registro generale 7222/2022Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 14176/2026Data pubblicazione 14/05/2026dominiale del locale vasche est e del conseguente diritto del ricorrente uticondominus (art. 1102 c.c.) di allocarvi due vasche a servizio dei propriappartamenti. La Corte territoriale ha reputato corretta la qualificazioneoperata dal primo giudice come actio confessoria servitutis, rilevando chelo stesso attore, nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha fondato la pre-tesa sul presupposto della proprietà esclusiva del locale in capo a GretaGimma.Il motivo è fondato.Come si riscontra da un accesso agli atti, il petitum dell'atto di citazioneintroduttivo è interamente costruito sul presupposto della condominialitàdel locale e dell'impianto idrico; la riqualificazione come confessoria servi-tutis è stata operata dal giudice istruttore; il petitum — allocazione dellevasche e approvvigionamento idrico — è rimasto identico dal primo attointroduttivo fino alle conclusioni d'appello. La domanda proposta in appellonon introduce un tema d'indagine nuovo, ma ripropone, con diversa quali-ficazione giuridica, il medesimo diritto sull'identico bene.La Corte territoriale, d'altra parte, assorbendo nella declaratoria diinammissibilità ogni ulteriore esame, ha omesso di pronunciarsi sulle deli-bere assembleari che, secondo il ricorrente sin dall'atto di citazione,avrebbero attribuito al condomino il diritto di allocare le vasche nel localecondominiale — delibere, per loro natura, obbligatorie per tutti i condomi-ni ex art. 1137 c.c. e valide fino all'annullamento giudiziale. Tale esame èrimesso al giudice del rinvio.2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c. edegli artt. 1137, 1117 e 1058 c.c. Il ricorrente sostiene l'ammissibilità del-la domanda volta a riconoscere il diritto di allocare le vasche nel locale so-vrastante l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] e lamenta l'inversione dell'oneredella prova operata dalla Corte territoriale, poiché il lastrico solare è og-getto di proprietà comune ex art. 1117 c.c. salvo che dal titolo risulti di-versamente in modo chiaro ed univoco, con conseguente presunzione diNumero registro generale 7222/2022Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 14176/2026Data pubblicazione 14/05/2026condominialità in mancanza di prova contraria della proprietà esclusiva. Insubordine, ove il locale fosse ritenuto di proprietà esclusiva, il ricorrentededuce che la dante causa di [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]Urso — ha par-tecipato alle delibere assembleari con le quali è stata disciplinata l'alloca-zione delle vasche e ha prestato il consenso alla relativa destinazione, cosìvincolando anche l'avente causa.Il motivo è fondato nei limiti seguenti.L'accoglimento del primo motivo travolge la statuizione di inammissibili-tà pronunciata ex art. 345 c.p.c. e, con essa, la conseguente omissione diogni esame sul merito della pretesa di accertamento della natura condo-miniale del locale vasche. Il giudice del rinvio dovrà scrutinare tale profiloalla luce dell'art. 1117 c.c., con conseguente ripartizione dell'onere dellaprova a carico di chi affermi la proprietà esclusiva (Cass. 22339/2019,Cass. 5850/2023, Cass. 30791/2024, Cass. 31759/2025).3. - L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento delterzo motivo — con il quale si denuncia la violazione dell'art. 1062 c.c. inpunto di prova della servitù per destinazione del padre di famiglia — e delquarto motivo — con il quale si denunciano la violazione degli artt. 1058,1063 e 2643 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché la non contestazione del di-ritto e l'rilevabilità d'ufficio del difetto di trascrizione. Entrambi vertono suprofili che presuppongono l'esame di merito della domanda, precluso dalladeclaratoria di inammissibilità che rimane cassata.4. - In conclusione, il ricorso è accolto nei limiti dei primi due motivi; ilterzo e il quarto motivo sono assorbiti. La sentenza impugnata è cassatacon rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara as-sorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazioneNumero registro generale 7222/2022Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 14176/2026Data pubblicazione 14/05/2026ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, allaCorte di appello di Catania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI