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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 176/1974

ECLI:IT:COST:1974:176
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del dibattimento relativo al procedimento penale in contumacia a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 640 c.p., il pretore di Segni ne ordinava, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., l'accompagnamento coattivo in udienza ritenendo di dover procedere ad atti di ricognizione nei suoi confronti.

La difesa dell'imputato eccepiva, però, la incostituzionalità di tale norma, assumendo che essa, differenziando il trattamento giuridico di chi, in quanto reperibile, può essere condotto con la forza innanzi al giudice e sottoposto alla prova necessaria all'accusa, da quello di chi, reperibile non essendo, può sottrarsi alla prova stessa e così sfuggire alla condanna, violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Il pretore, pur dubitando della fondatezza dell'eccezione proposta, la riteneva, tuttavia, non manifestamente infondata e sospendeva conseguentemente il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio di uguaglianza garantito dall'art. 3, comma primo, della Costituzione l'art. 429 del codice di procedura penale, che prevede i casi in cui nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado può, se occorra procedere ad atti di ricognizione e di confronto, ordinarsi la traduzione dell'imputato detenuto ( in riferimento al primo comma dell'art. 427 c.p.p.) o emettersi mandato di accompagnamento contro l'imputato libero che siasi allontanato dall'udienza o siasi astenuto dal comparire dopo l'interrogatorio (in riferimento all'art. 428, primo comma, c.p.p.), salva l'emissione del mandato di cattura a termini dell'art. 273 del codice di procedura penale.

La sopra citata norma porrebbe, secondo il giudice a quo, in una situazione di vantaggio l'imputato irreperibile (nei confronti del quale essa sarebbe inapplicabile) rispetto a quello reperibile, che invece potrebbe essere condotto con la forza innanzi al giudice onde essere sottoposto agli atti di ricognizione e confronto.

2. - La questione va dichiarata inammissibile per palese difetto di rilevanza.

Infatti la norma impugnata presuppone, come si è già accennato, che l'imputato sia detenuto o che, essendo comparso da libero, siasi allontanato successivamente.

Ma, come emerge dal testo dell'ordinanza e dagli atti di causa, trattasi di giudizio svoltosi in contumacia di imputato non detenuto.

E poiché, giusta l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza ordinaria, rispondente del resto alla chiara lettera dei testi legislativi in oggetto, non può essere spiccato mandato di accompagnamento nei confronti di imputato libero e contumace, la norma impugnata non risulta applicabile al caso di specie.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Segni con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del dibattimento relativo al procedimento penale in contumacia a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 640 c.p., il pretore di Segni ne ordinava, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., l'accompagnamento coattivo in udienza ritenendo di dover procedere ad atti di ricognizione nei suoi confronti. La difesa dell'imputato eccepiva, però, la incostituzionalità di tale norma, assumendo che essa, differenziando il trattamento giuridico di chi, in quanto reperibile, può essere condotto con la forza innanzi al giudice e sottoposto alla prova necessaria all'accusa, da quello di chi, reperibile non essendo, può sottrarsi alla prova stessa e così sfuggire alla condanna, violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo, della Costituzione. Il pretore, pur dubitando della fondatezza dell'eccezione proposta, la riteneva, tuttavia, non manifestamente infondata e sospendeva conseguentemente il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte. Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio di uguaglianza garantito dall'art. 3, comma primo, della Costituzione l'art. 429 del codice di procedura penale, che prevede i casi in cui nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado può, se occorra procedere ad atti di ricognizione e di confronto, ordinarsi la traduzione dell'imputato detenuto ( in riferimento al primo comma dell'art. 427 c.p.p.) o emettersi mandato di accompagnamento contro l'imputato libero che siasi allontanato dall'udienza o siasi astenuto dal comparire dopo l'interrogatorio (in riferimento all'art. 428, primo comma, c.p.p.), salva l'emissione del mandato di cattura a termini dell'art. 273 del codice di procedura penale. La sopra citata norma porrebbe, secondo il giudice a quo, in una situazione di vantaggio l'imputato irreperibile (nei confronti del quale essa sarebbe inapplicabile) rispetto a quello reperibile, che invece potrebbe essere condotto con la forza innanzi al giudice onde essere sottoposto agli atti di ricognizione e confronto. 2. - La questione va dichiarata inammissibile per palese difetto di rilevanza. Infatti la norma impugnata presuppone, come si è già accennato, che l'imputato sia detenuto o che, essendo comparso da libero, siasi allontanato successivamente. Ma, come emerge dal testo dell'ordinanza e dagli atti di causa, trattasi di giudizio svoltosi in contumacia di imputato non detenuto. E poiché, giusta l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza ordinaria, rispondente del resto alla chiara lettera dei testi legislativi in oggetto, non può essere spiccato mandato di accompagnamento nei confronti di imputato libero e contumace, la norma impugnata non risulta applicabile al caso di specie. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Segni con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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