Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 176/1974
ECLI:IT:COST:1974:176
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del dibattimento relativo al procedimento penale in
contumacia a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui
all'art. 640 c.p., il pretore di Segni ne ordinava, ai sensi dell'art.
429 c.p.p., l'accompagnamento coattivo in udienza ritenendo di dover
procedere ad atti di ricognizione nei suoi confronti.
La difesa dell'imputato eccepiva, però, la incostituzionalità di
tale norma, assumendo che essa, differenziando il trattamento giuridico
di chi, in quanto reperibile, può essere condotto con la forza innanzi
al giudice e sottoposto alla prova necessaria all'accusa, da quello di
chi, reperibile non essendo, può sottrarsi alla prova stessa e così
sfuggire alla condanna, violerebbe il principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Il pretore, pur dubitando della fondatezza dell'eccezione proposta,
la riteneva, tuttavia, non manifestamente infondata e sospendeva
conseguentemente il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti a
questa Corte.
Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il
principio di uguaglianza garantito dall'art. 3, comma primo, della
Costituzione l'art. 429 del codice di procedura penale, che prevede i
casi in cui nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado può,
se occorra procedere ad atti di ricognizione e di confronto, ordinarsi
la traduzione dell'imputato detenuto ( in riferimento al primo comma
dell'art. 427 c.p.p.) o emettersi mandato di accompagnamento contro
l'imputato libero che siasi allontanato dall'udienza o siasi astenuto
dal comparire dopo l'interrogatorio (in riferimento all'art. 428, primo
comma, c.p.p.), salva l'emissione del mandato di cattura a termini
dell'art. 273 del codice di procedura penale.
La sopra citata norma porrebbe, secondo il giudice a quo, in una
situazione di vantaggio l'imputato irreperibile (nei confronti del
quale essa sarebbe inapplicabile) rispetto a quello reperibile, che
invece potrebbe essere condotto con la forza innanzi al giudice onde
essere sottoposto agli atti di ricognizione e confronto.
2. - La questione va dichiarata inammissibile per palese difetto di
rilevanza.
Infatti la norma impugnata presuppone, come si è già accennato,
che l'imputato sia detenuto o che, essendo comparso da libero, siasi
allontanato successivamente.
Ma, come emerge dal testo dell'ordinanza e dagli atti di causa,
trattasi di giudizio svoltosi in contumacia di imputato non detenuto.
E poiché, giusta l'ormai consolidato indirizzo della
giurisprudenza ordinaria, rispondente del resto alla chiara lettera dei
testi legislativi in oggetto, non può essere spiccato mandato di
accompagnamento nei confronti di imputato libero e contumace, la norma
impugnata non risulta applicabile al caso di specie.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della
Costituzione, dal pretore di Segni con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere